Art. 6
                    Carte sanitarie elettroniche

  1.  Le  carte  sanitarie elettroniche di cui all'articolo 59, comma
50,  lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo
2  del  decreto-legge  28  dicembre  1998,  n.  450,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 39, sono fornite a
tutti  i  soggetti  residenti  nelle  aree territoriali delle aziende
sanitarie  locali  nelle  quali  si svolge la sperimentazione, previa
informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge.
  2.  Gli  interessati possono opporsi all'inserimento nelle carte di
cui  al  comma 1 dei dati idonei a rivelare lo stato di salute che li
riguardano   e   che   eccedano   i   dati   relativi  alla  gestione
amministrativa  e  alle  situazioni  di  interventi di urgenza, quali
definite a livello internazionale.
  3.  Il  decreto  del  Ministro della sanita' di cui all'articolo 2,
comma  1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, determina anche,
tra  le altre garanzie previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo  29 aprile 1998, n. 124, le categorie di incaricati delle
aziende sanitarie locali e di operatori sanitari che possono accedere
alle  diverse  categorie  di  dati  inseriti  nelle carte, nonche' le
categorie  professionali  tenute  ad  inserire  i  dati  e il periodo
massimo entro i quali i dati devono essere aggiornati.
 
           Note all'art 6:
            -    La   legge   27   dicembre   1997, n.   449,   reca:
          "Misure  per  la stabilizzazione della  finanza  pubblica".
          In particolare,  l'art. 59, comma 50, prevede:
            "50.  Al  fine    di assicurare una maggiore equita'  del
          sistema della partecipazione   alla   spesa    sanitaria  e
          delle      relative     esenzioni,  nonche'  di     evitare
          l'utilizzazione    impropria  dei  diversi      regimi   di
          erogazione    delle prestazioni   sanitarie, il  Governo e'
          delegato ad emariare, entro  quattro mesi dalla    data  di
          entrata  in    vigore  della  presente  legge,   sentite le
          competenti commissioni   parlamentari e  le  organizzazioni
          sindacali    maggiormente  rappresentative,    nonche'   il
          Garante  per la  protezione dei   dati personali    uno  o'
          piu'  decreti legislativi   di  riordino,  con   decorrenza
          1  maggio  1998,   della partecipazione   alla   spesa    e
          delle   esenzioni,   nel  rispetto  dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
            a)  il  Servizio sanitario   nazionale   garantisce    la
          tutela    della  salute    e  l'accesso   ai servizi   alla
          totalita'  dei cittadini  senza distinzioni  individuali  o
          sociali;
            b)   nell'ambito dei  livelli  essenziali  di assistenza,
          efficaci, appropriati e uniformi; psti a  carico del  Fondo
          sanitario   nazionale,  sono    individuate,    anche    in
          rapporto      a      linee      guida      e       percorsi
          diagnosticoterapeutici,     le     prestazioni     la   cui
          fruizione   e' subordinata al pagamento diretto, da   parte
          dell'utente, di una quota limitata di spesa;
            c)    sono escluse   dalla  partecipazione alla  spesa le
          prestazioni rientranti in  programmi, anche  regionali,  di
          prevenzione  e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina
          generale e di pediatria di libera scelta,   i   trattamenti
          erogati    in regime   di   ricovero  ordinario, nonche' le
          prestazioni di cui alla lettera f);
            d)  l'esenzione dei  cittadini dalla  partecipazione alla
          spesa e' stabilita   in relazione    alla    sostenibilita'
          della    stessa da  parte dell'utente,  tenuto conto  delle
          condizioni  economiche, del  nucleo familiare,    dell'eta'
          dell'assistito   e   del  bisogno di  prestazioni sanitarie
          legate a particolari patologie;
            e)   la   condizione   economica    che    da'    diritto
          all'esenzione    e' definita   con  riferimento  al  nucleo
          familiare,  tenuto  conto   di elementi di   reddito  e  di
          patrimonio  determinati  in base   ai criteri stabiliti dai
          decreti legislativi previsti   dal comma  51  del  presente
          articolo,  in    relazione alla composizione qualitativa  e
          quantitativa  della    famiglia,     prescindendo     dalla
          posizione    del   capo   famiglia rispetto   al lavoro   e
          superando  la discriminazione   fra persone   in  cerca  di
          prima    occupazione e disoccupati; e'  prevista l'adozione
          di fattori   correttivi  volti   a  favorire    l'autonomia
          dell'anziano  convivente  e    a rafforzare   la tutela dei
          nuclei che   comprendono  al  loro  interno  individui  con
          elevati bisogni di assistenza;
            f)    l'esenzione   per patologie  prevede  la  revisione
          delle  forme morbose che  danno diritto all'esenzione delle
          correlate   prestazioni   di   assistenza        sanitaria,
          farmaceutica e specialistica,  ivi comprese quelle di  alta
          specializzazione,    in  particolare  quando    trattasi di
          condizioni croniche e/o invalidanti;   specifiche forme  di
          tutela  sono garantite   alle patologie  rare e  ai farmaci
          orfani. All'attuazione delle   disposizioni  del    decreto
          legislativo     si  provvede   con regolamento del Ministro
          della sanita' ai sensi  dell'art. 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400;
            g)  la partecipazione  alla spesa,  in quanto  rapportata
          al   costo delle  prestazioni  erogate,  e'  definita anche
          in  relazione  alla revisione  dei  sistemi  tariffari   di
          remunerazione  dei  soggetti erogatori pubblici e privati;
            h) la revisione della partecipazione   alla spesa  e  del
          regime  delle  esenzioni    e'  effettuata   senza maggiori
          oneri complessivi  a carico degli    assistiti,  garantendo
          comunque  un   risparmio non   inreriore a lire 10 miliardi
          annui;
            i) e' promossa  la    responsabilita'  finanziaria  delle
          regioni,  delle  province    autonome   e   delle   aziende
          sanitarie  nella  gestione  del sistema di   partecipazione
          alla   spesa     e  del  regime    delle  esenzioni,  anche
          prevedendo  l'impiego    generalizzato,    nell'ambito   di
          progetti  concordati    con  le    regioni  e   le province
          autonome, di  una tessera sanitaria,    valida  sull'intero
          territorio    nazionale  e   utilizzabile nell'ambito della
          Rete unitaria delle  pubbliche    amministrazioni,  di  cui
          all'art.    2, comma 2,   del decreto-legge  3 giugno 1996,
          n. 307, convertito dalla  legge 30  luglio 1996, n.    400,
          nel    rispetto  della normativa sul  trattamento dei  dati
          personali di  cui alla  legge 31 dicembre 1996, n. 675    e
          alla  legge  31  dicembre  l  996,   n. 676, e nel rispetto
          degli  statuti  di  autonomia e  delle  relative  norme  di
          attuazione;
            l) e' assicurata, anche con la previsione di uno  o  piu'
          regolamenti  emanati  a  norma dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n.   400, la   semplificazione  delle
          procedure    di        prescrizione   e   pagamento   della
          partecipazione, nonche'   di   riconoscimento   e  verifica
          delle  esenzioni,  anche   attravtrso l'utilizzazione della
          tessera sanitaria di cui alla lettera i)".
            - Si riporta il testo dell'art. 2 del  D.L.  28  dicembre
          1998,  n.  450  ("Disposizioni  per   assicurare interventi
          urgenti di  attuazione del Pianio    sanitario    nazionale
          1998-2000"),     convertito,      con modificazioni,  dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 39:
            "Art.   2.   -   1.   Il  Ministro della  sanita',  ferme
          restando  le competenze delle regioni di cui all'art.    6,
          comma  2,  lettera b), del decreto  legislativo  29  aprile
          1998, n.   124,   e'   autorizzato   ad individuare,    con
          proprio    decreto,    d'intesa    con      la   Conferenza
          permanente  per i  apporti fra  lo Stato,  le regioni  e le
          province autonome di  Trento e di Bolzano  con le modalita'
          e  le procedure di cui all'art.  2, comma 10, della   legge
          15  maggio 1997,   n. 127, come modificata  dalla  legge 16
          giugno  1998,  n.  191, in   ordine   alle  caratteristiche
          della  carta    di  identita'   e di   altri documenti   di
          riconoscimento   muniti   di   supporto      magnetico    o
          informatico,  le specifiche tecniche, le progettazioni e le
          procedure  finalizzate  alla  realizzazione  della  tessera
          sanitaria di cui all'art.   59,  comma  50,  lettera    i),
          della    legge   27    dicembre   1997,  n.  449.   Per  la
          progettazione   e   l'adozione,   in   via    sperimentale,
          della   tessera sanitaria e'  autorizzata la  spesa di lire
          30.000 milioni,  di lire 81.000 milioni  e di  lire  50.000
          milioni, rispettivamente,  per gli anni 1998,  1999 e 2000.
          Tale  fase  di  sperimentazione   deve comunque concludersi
          entro il 30 giugno 2000.
            2. Agli  oneri derivanti dall'attuazione   del  comma  1,
          si  provvede  mediante    corrispondente  riduzione   dello
          stanziamento iscritto,  ai fini  del  bilancio    triennale
          1998-2000,   nell'ambito   dell'unita' previsionale di base
          di  parte  capitale  ''Fondo  speciale''  dello  stato   di
          previsione   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della  programmazione           economica,         all'uopo
          parzialmente      utilizzando  l'accantonamento relativo al
          Ministero  della  sanita'.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e   della programmazione economica e' autorizzato
          ad   apportare,   con   propri   decreti,   le   occorrenti
          variazioni  di bilancio".
            -  L'art.  10    della legge n. 675/1996, come modificato
          dal D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123, e' il seguente:
            "Art.   10   (Informazioni rese    al    momento    della
          raccolta).   -  1.  L'interessato  o la  persona presso  la
          quale sono   raccolti i   dati personali   devono    essere
          previamente   informati  oralmente  o  per iscritto circa:
            a)  le  finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
          destinati i dati;
            b) la natura obbligatoria o facoltativa del  conferimento
          dei dati;
            c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
            d)  i    soggetti o le categorie  di soggetti ai quali  i
          dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
          dati medesimi;
               e) i diritti di cui all'art. 13;
            f) il nome,  la denominazione o la ragione sociale  e  il
          domicilio,  la  residenza   o  la  sede   del  titolare  e,
          se   designato,  del responsabile.
            2.   L'informativa   di cui   al   comma   1    puo'  non
          comprendere    gli elementi   gia'  noti alla  persona  che
          fornisce  i  dati o  la  cui conoscenza   puo'   ostacolare
          l'espletamento    di    funzioni   pubbliche ispettive o di
          controllo, svolte per il perseguimento delle  finalita'  di
          cui  agli articoli  4, comma 1, lettera e), e  14, comma 1,
          lettera d).
            3. Quando i dati personali    non  sono  raccolti  presso
          l'interessato,  l'informativa  di cui  al comma  1  e' data
          al medesimo  interessato all'atto della  registrazione  dei
          dati  o,  qualora  sia  prevista la loro comunicazione, non
          oltre la prima comunicazione.
            4.  La   disposizione di   cui   al   comma   3   non  si
          applica  quando l'informativa  all'interessato comporta  un
          impiego   di mezzi  che il Garante  dichiari manifestamente
          sproporzionati rispetto  al diritto tutelato,    ovvero  si
          rivela,   a giudizio  del Garante,  impossibile, ovvero nel
          caso in cui  i dati sono trattati  in base ad   un  obbligo
          previsto    dalla  legge,   da  un   regolamento  o   dalla
          normativa comunitaria.  La  medesima  disposizione non   si
          applica,    altresi', quando   i  dati  sono  trattati   ai
          fini   dello   svolgimento   delle investigazioni   di  cui
          all'art.  38 delle  norme  di attuazione,  di coordinamento
          e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
          decreto   legislativo   28   luglio   1989,   n.   271,   e
          successive modificazioni, o, comunque, per far    valere  o
          difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
          siano  trattati  esclusivamente per tali   finalita' e  per
          il  periodo     strettamente      necessario   al      loro
          perseguimento".
            -  Il   D.Lgs.  29  aprile  1998,   n.  124,  reca  norme
          per   la "Ridefinizione  del   sistema  di   partecipazione
          al   costo  delle prestazioni sanitarie e del regime  delle
          esenzioni,  a norma dell'art.  59,  comma 50,  della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449". L'art.  6 prevede:
            "Art.    6 (Procedure   e  tempi). -  1. Con  uno  o piu'
          regolamenti emanati  entro  il  31  ottobre  1998  a  norma
          dell'art.  17,  comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.
          400,  sono  definite  le  modalita'  di accertamento  e  di
          verifica  della situazione  economica del  nucleo familiare
          e    delle  condizioni   di  malattia  che   danno  diritto
          all'esenzione dalla  partecipazione o  alla  partecipazione
          in misura ridotta,  nonche'   le  misure  per  semplificare
          le    procedure   di prescrizione   e di   pagamento  della
          quota  di partecipazione,  anche mediante   l'utilizzazione
          della    carta   sanitaria     elettronica.   I regolamenti
          determinano  i criteri  per lo svolgimento   dei  controlli
          sulle esenzioni riconosciute e per  il trattamento dei dati
          personali  comunque   effettuato   in   applicazione    del
          presente    decreto,    con  particolare  riferimento  alle
          modalita'    di  utilizzazione  dei  dati,  ai soggetti che
          possono  accedervi e al tempo di   conservazione  dei  dati
          stessi,  nel  rispetto  delle  disposizioni  della legge 31
          dicembre 1996.  n. 675,  e della legge   31 dicembre  1996,
          n.  676,  nonche'    di  quelle introdotte   dai    decreti
          legislativi   emanati  in    attuazione   di  quest'ultima.
          Entro    il  31 ottobre   1998, il Ministro  della sanita',
          d'intesa   con la   Conferenza   unificata, individua    le
          regioni    nelle  quali  avviare, a partire dal  1 novembre
          1998,  la   sperimentazione   del   nuovo   sistema      di
          partecipazione  al    costo  delle  prestazioni    e  delle
          esenzioni,    con  riferimento    sia    alle     procedure
          amministrative    sia all'impatto economico. Sulla base dei
          risultati della sperimentazione potranno    essere  emanate
          disposizioni  integrative  e correttive  dei regolamenti di
          cui al presente comma.
            2.  Nel  rispetto  di  quanto  stabilito   nei   suddetti
          regolamenti,   entro   il   30   giugno  1999,  le  regioni
          disciplinano:
            a)  le procedure   per   il riconoscimento,   da    parte
          delle    aziende  unita'     sanitarie     locali,      del
          diritto   all'esenzione    dalla partecipazione al    costo
          delle   prestazioni sanitarie ai  sensi degli articoli 4  e
          5, o  alla partecipazione   in misura ridotte,    ai  sensi
          dell'art. 4;
            b)    le  procedure   per il   rilascio, da   parte delle
          aziende unita' sanitarie locali, del  documento  attestante
          il  diritto  all'esenzione o alla partecipazione  in misura
          ridotta,    prevedendo  a  tal    fine  anche  l'avvio   di
          sperimentazioni  locali  di utilizzo  della carta sanitaria
          elettronica, di cui   alla  lettera  i),  del  comma    50,
          dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
            c) le modalita' con le quali effettuare i controlli sulle
          esenzioni riconosciute, anche ricorrendo ad appositi uffici
          consorziati  di  piu' aziende   unita'  sanitarie locali  o
          di  altri eroganti   prestazioni sociali   agevolate,    in
          ordine    alla   veridicita'   della   situazione familiare
          dichiarata,  nonche'  confrontando  i  dati  reddituali   e
          patrimoniali   dichiarati  con   quelli  in   possesso  del
          sistema  informativo  del  Ministero delle   finanze, sulla
          scorta di convenzioni stipulate con il Ministero stesso;
            d)  le  procedure    per  il  pagamento  delle quote   di
          partecipazione da parte  degli  assistiti  a  fronte  delle
          prestazioni      fruite,     anche  mediante    l'avvio  di
          sperimentazioni   di   modalita' innovative,   ivi  incluso
          l'utilizzo      a   tal     fine   della   citata     carta
          sanitaria elettronica;
            e)  le  modalita'  di  controllo  sul  comportamento  dei
          singoli  soggetti  erogatori      relativamente        alla
          riscossione   delle    quote   di partecipazione  al  costo
          delle  prestazioni    degli  assistiti    ed  alla relativa
          rendicontazione   nei  confronti  della  propria    azienda
          unita' sanitaria locale;
            f)    le  modalita'   di   controllo del   ricorso   alle
          prestazioni  nei diversi regimi di erogazione, ivi compresi
          i ricoveri brevi in regime ordinario.
            3. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto  e'
          svolto  nel  rispetto  delle  disposizioni   della legge 31
          dicembre 1996,  n. 675, e di quelle  contenute nel  decreto
          legislativo  31  marzo  1998,    n. 109, anche al fine   di
          assicurare  la  perdurante  efficacia    del  sistema   dei
          controlli.
            4.  La  carta  sanitaria  elettronica   e' sperimentata e
          introdotta nel  rispetto  delle  gararizie  previste    dai
          decreti  legislativi  emanati  in attuazione della legge 31
          dicembre 1996, n. 676".