Art. 6 Carte sanitarie elettroniche 1. Le carte sanitarie elettroniche di cui all'articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, sono fornite a tutti i soggetti residenti nelle aree territoriali delle aziende sanitarie locali nelle quali si svolge la sperimentazione, previa informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge. 2. Gli interessati possono opporsi all'inserimento nelle carte di cui al comma 1 dei dati idonei a rivelare lo stato di salute che li riguardano e che eccedano i dati relativi alla gestione amministrativa e alle situazioni di interventi di urgenza, quali definite a livello internazionale. 3. Il decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, determina anche, tra le altre garanzie previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le categorie di incaricati delle aziende sanitarie locali e di operatori sanitari che possono accedere alle diverse categorie di dati inseriti nelle carte, nonche' le categorie professionali tenute ad inserire i dati e il periodo massimo entro i quali i dati devono essere aggiornati.
Note all'art 6: - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". In particolare, l'art. 59, comma 50, prevede: "50. Al fine di assicurare una maggiore equita' del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonche' di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo e' delegato ad emariare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' il Garante per la protezione dei dati personali uno o' piu' decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1 maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalita' dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali; b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi; psti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnosticoterapeutici, le prestazioni la cui fruizione e' subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa; c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonche' le prestazioni di cui alla lettera f); d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa e' stabilita in relazione alla sostenibilita' della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'eta' dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie; e) la condizione economica che da' diritto all'esenzione e' definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; e' prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza; f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, e' definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati; h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni e' effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inreriore a lire 10 miliardi annui; i) e' promossa la responsabilita' finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e alla legge 31 dicembre l 996, n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione; l) e' assicurata, anche con la previsione di uno o piu' regolamenti emanati a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonche' di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attravtrso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i)". - Si riporta il testo dell'art. 2 del D.L. 28 dicembre 1998, n. 450 ("Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Pianio sanitario nazionale 1998-2000"), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39: "Art. 2. - 1. Il Ministro della sanita', ferme restando le competenze delle regioni di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' autorizzato ad individuare, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i apporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalita' e le procedure di cui all'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, in ordine alle caratteristiche della carta di identita' e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico, le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'art. 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la progettazione e l'adozione, in via sperimentale, della tessera sanitaria e' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di lire 81.000 milioni e di lire 50.000 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000. Tale fase di sperimentazione deve comunque concludersi entro il 30 giugno 2000. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - L'art. 10 della legge n. 675/1996, come modificato dal D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123, e' il seguente: "Art. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta). - 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'art. 13; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d). 3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento". - Il D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, reca norme per la "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". L'art. 6 prevede: "Art. 6 (Procedure e tempi). - 1. Con uno o piu' regolamenti emanati entro il 31 ottobre 1998 a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' di accertamento e di verifica della situazione economica del nucleo familiare e delle condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione o alla partecipazione in misura ridotta, nonche' le misure per semplificare le procedure di prescrizione e di pagamento della quota di partecipazione, anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria elettronica. I regolamenti determinano i criteri per lo svolgimento dei controlli sulle esenzioni riconosciute e per il trattamento dei dati personali comunque effettuato in applicazione del presente decreto, con particolare riferimento alle modalita' di utilizzazione dei dati, ai soggetti che possono accedervi e al tempo di conservazione dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996. n. 675, e della legge 31 dicembre 1996, n. 676, nonche' di quelle introdotte dai decreti legislativi emanati in attuazione di quest'ultima. Entro il 31 ottobre 1998, il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza unificata, individua le regioni nelle quali avviare, a partire dal 1 novembre 1998, la sperimentazione del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni e delle esenzioni, con riferimento sia alle procedure amministrative sia all'impatto economico. Sulla base dei risultati della sperimentazione potranno essere emanate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al presente comma. 2. Nel rispetto di quanto stabilito nei suddetti regolamenti, entro il 30 giugno 1999, le regioni disciplinano: a) le procedure per il riconoscimento, da parte delle aziende unita' sanitarie locali, del diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ai sensi degli articoli 4 e 5, o alla partecipazione in misura ridotte, ai sensi dell'art. 4; b) le procedure per il rilascio, da parte delle aziende unita' sanitarie locali, del documento attestante il diritto all'esenzione o alla partecipazione in misura ridotta, prevedendo a tal fine anche l'avvio di sperimentazioni locali di utilizzo della carta sanitaria elettronica, di cui alla lettera i), del comma 50, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) le modalita' con le quali effettuare i controlli sulle esenzioni riconosciute, anche ricorrendo ad appositi uffici consorziati di piu' aziende unita' sanitarie locali o di altri eroganti prestazioni sociali agevolate, in ordine alla veridicita' della situazione familiare dichiarata, nonche' confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze, sulla scorta di convenzioni stipulate con il Ministero stesso; d) le procedure per il pagamento delle quote di partecipazione da parte degli assistiti a fronte delle prestazioni fruite, anche mediante l'avvio di sperimentazioni di modalita' innovative, ivi incluso l'utilizzo a tal fine della citata carta sanitaria elettronica; e) le modalita' di controllo sul comportamento dei singoli soggetti erogatori relativamente alla riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni degli assistiti ed alla relativa rendicontazione nei confronti della propria azienda unita' sanitaria locale; f) le modalita' di controllo del ricorso alle prestazioni nei diversi regimi di erogazione, ivi compresi i ricoveri brevi in regime ordinario. 3. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' svolto nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e di quelle contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, anche al fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema dei controlli. 4. La carta sanitaria elettronica e' sperimentata e introdotta nel rispetto delle gararizie previste dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676".