Art. 10
          Modalita' di trattamento e codici di deontologia

  1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di
dati  per  scopi  statistici  e,  in  quanto  applicabili, di ricerca
scientifica.
  2.  Gli  scopi  statistici  e  di ricerca scientifica devono essere
chiaramente  determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui
all'articolo  10 della legge anche in relazione a quanto previsto dal
comma  6,  lettera b) e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6
settembre  1989,  n.  322,  introdotto  dall'articolo 11 del presente
decreto.
  3.  I  dati  personali  trattati  per scopi statistici e di ricerca
scientifica  non  possono  essere utilizzati per prendere decisioni o
provvedimenti  relativamente  all'interessato, ne' per trattamenti di
dati per scopi di altra natura.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  22, commi 3 e
3-bis,   della  legge  e  fuori  dei  casi  di  particolari  indagini
statistiche  o di ricerca scientifica previste per legge, il consenso
per  il  trattamento  dei  dati  di  cui al medesimo articolo 22 puo'
essere  prestato  con  modalita'  semplificate individuate dal codice
deontologico  e  l'autorizzazione  del Garante puo' essere rilasciata
anche ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge.
  5.  Agli  effetti  dell'applicazione  del  presente Capo, per "dati
identificativi"   si   intendono  i  dati  personali  che  permettono
l'identificazione   diretta  dell'interessato.  Per  quanto  riguarda
l'identificabilita'  dell'interessato  si  osserva quanto previsto ai
sensi del comma 6, lettera c).
  6.  Con uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta per il
trattamento  a  scopi  statistici  e di ricerca scientifica in ambito
pubblico  e  privato  sono individuati, tenendo conto, per i soggetti
gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto
gia'  previsto  dal  decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in
particolare:
a) i  presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i
   trattamenti,  fuori  dai  casi  previsti dal decreto legislativo 6
   settembre 1989, n. 322, siano svolti per idonei ed effettivi scopi
   statistici e di ricerca scientifica;
b) per  quanto  non  previsto dalla legge e dal presente decreto, gli
   ulteriori  presupposti  del  trattamento  e  le connesse garanzie,
   anche  in  riferimento  alla  durata della conservazione dei dati,
   alle  informazioni  da  rendere  agli interessati relativamente ai
   dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione,
   ai  criteri  selettivi  da  osservare  per  il trattamento di dati
   identificativi,   alle  specifiche  misure  di  sicurezza  e  alle
   modalita'  per  la  modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei
   diritti  dell'interessato,  tenendo  conto  dei principi contenuti
   nelle raccomandazioni di cui all'articolo 1;
c) l'insieme  dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati
   dal   titolare   del  trattamento  o  da  altri  per  identificare
   l'interessato,  anche in base alle conoscenze acquisite in base al
   progresso tecnico;
d) le   garanzie   da   osservare  ai  fini  dell'applicazione  delle
   disposizioni  di  cui  agli articoli 12, comma 1, lettera d) e 21,
   comma 4, lettera a), della legge che permettono di prescindere dal
   consenso  dell'interessato,  tenendo  conto dei principi contenuti
   nelle raccomandazioni di cui all'articolo 1;
e) modalita'  semplificate  per  la  prestazione  del  consenso degli
   interessati   relativamente   al   trattamento  dei  dati  di  cui
   all'articolo 22, comma 1, della legge;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le
   istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le  misure  da  adottare  per favorire il rispetto dei principi di
   pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di
   cui all'articolo 15 della legge, anche in riferimento alle cautele
   volte  ad  impedire  l'accesso  da  parte  di  persone fisiche non
   incaricate  del  trattamento  e  l'identificazione non autorizzata
   degli  interessati,  all'interconnessione  dei sistemi informativi
   anche    nell'ambito    del   Sistema   statistico   nazionale   e
   all'interscambio  di  dati  per  scopi  statistici  e  di  ricerca
   scientifica  da  effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero
   anche  sulla  base delle garanzie previste dall'articolo 28, comma
   4, lettera g), della legge;
h) l'impegno  al  rispetto di regole di condotta degli incaricati del
   trattamento  che  non  sono  tenuti  in base alla legge al segreto
   d'ufficio  o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di
   sicurezza e di riservatezza.
 
           Note all'art. 10:
            -  L'art. 10  della legge 31 dicembre 1996, n.  675, come
          modificato dal decreto legislativo 9 maggio 1997,  n.  123,
          e' il seguente:
            "Art.    10    (Informazioni  rese   al   momento   della
          raccolta).  -  1.  L'interessato  o la  persona presso   la
          quale  sono    raccolti i   dati personali   devono  essere
          previamente   informati  oralmente  o  per iscritto circa:
            a) le finalita' e le modalita' del trattamento  cui  sono
          destinati i dati;
            b)  la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
          dei dati;
            c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
            d) i  soggetti o le categorie  di soggetti ai  quali    i
          dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
          dati medesimi;
               e) i diritti di cui all'art. 13;
            f)  il nome,  la denominazione o la ragione sociale  e il
          domicilio, la  residenza   o  la  sede   del  titolare   e,
          se   designato,  del responsabile.
            2.    L'informativa    di cui   al   comma   1   puo' non
          comprendere  gli elementi  gia'  noti alla   persona    che
          fornisce   i   dati o  la  cui conoscenza  puo'  ostacolare
          l'espletamento   di   funzioni   pubbliche ispettive  o  di
          controllo,  svolte  per il perseguimento delle finalita' di
          cui agli articoli  4, comma 1, lettera e), e  14, comma  1,
          lettera d).
            3.  Quando  i  dati  personali   non sono raccolti presso
          l'interessato, l'informativa  di cui  al comma  1  e'  data
          al  medesimo   interessato all'atto della registrazione dei
          dati o, qualora sia prevista  la  loro  comunicazione,  non
          oltre la prima comunicazione.
            4.    La   disposizione di   cui   al   comma   3  non si
          applica  quando l'informativa  all'interessato comporta  un
          impiego  di mezzi  che il Garante  dichiari  manifestamente
          sproporzionati  rispetto    al diritto tutelato,  ovvero si
          rivela,  a giudizio  del Garante,  impossibile, ovvero  nel
          caso  in cui   i dati sono trattati  in base ad  un obbligo
          previsto   dalla  legge,   da  un   regolamento  o    dalla
          normativa  comunitaria.  La  medesima  disposizione non  si
          applica,  altresi', quando  i  dati  sono   trattati     ai
          fini    dello   svolgimento   delle investigazioni   di cui
          all'art.  38 delle  norme  di attuazione,  di coordinamento
          e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
          decreto   legislativo   28   luglio   1989,   n.   271,   e
          successive  modificazioni,  o,  comunque, per far  valere o
          difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
          siano trattati esclusivamente per tali   finalita' e    per
          il   periodo      strettamente      necessario  al     loro
          perseguimento".
            - L'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,  e'  il
          seguente:
            "Art.  22 (Dati sensibili). - 1.  I dati personali idonei
          a rivelare l'origine razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose,  filosofiche  o di  altro  genere,  le  opinioni
          politiche,     l'adesione      a      partiti,   sindacati,
          associazioni   od   organizzazioni a  carattere  religioso,
          filosofico,  politico  o     sindacale,  nonche'   i   dati
          personali  idonei  a rivelare   lo stato   di  salute  e la
          vita  sessuale, possono  essere oggetto di trattamento solo
          con  il  consenso   scritto   dell'interessato   e   previa
          autorizzazione del Garante.
            1-bis.  Il    comma l non   si applica   ai dati relativi
          agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con
          lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi  degli
          articoli  7  e  8 della Costituzione, nonche'   relativi ai
          soggetti  che con   riferimento   a finalita'    di  natura
          esclusivamente   religiosa   hanno  contatti  regolari  con
          le medesime confessioni, che  siano trattati  dai  relativi
          organi  o enti civilmente  riconosciuti, sempreche'  i dati
          non siano   comunicati o  diffusi  fuori    delle  medesime
          confessioni.  Queste    ultime  determinano idonee garanzie
          relativamente ai trattamenti effettuati.
            2. Il  Garante comunica   la decisione    adottata  sulla
          richiesta  di  autorizzazione    entro    trenta    giorni,
          decorsi i  quali  la  mancata pronuncia equivale a rigetto.
          Con   il   provvedimento    di    autorizzazione,    ovvero
          successivamente,  anche sulla base di  eventuali verifiche,
          il  Garante   puo'  prescrivere   misure   e   accorgimenti
          a    garanzia dell'interessato,   che   il   titolare   del
          trattamento  e'  tenuto  ad adottare.
            3.  Il  trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
          di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici  economici,
          e'  consentito  solo  se  autorizzato      da      espressa
          disposizione   di  legge  nella quale  siano specificati  i
          dati   che   possono   essere   trattati,   le   operazioni
          eseguibili  e  le rilevanti finalita' di interesse pubblico
          perseguite.
            3-bis. Nei  casi in  cui e'   specificata, a norma    del
          comma  3, la finalita' di rilevante interesse pubblico,  ma
          non  sono  specificati  i tipi   di dati   e le  operazioni
          eseguibili,   i soggetti    pubblici,  in  applicazione  di
          quanto  previsto  dalla    presente  legge  e   dai decreti
          legislativi di  attuazione della legge   31 dicembre  1996,
          n.    676,  in  materia  di  dati sensibili, identificano e
          rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i  tipi
          di dati  e    di  operazioni  strettamente  pertinenti    e
          necessari    in relazione   alle finalita'   perseguite nei
          singoli    casi,    aggiornando    tale     identificazione
          periodicamente.
            4. I dati personali idonei a rivelare  lo stato di salute
          e  la  vita sessuale possono essere oggetto  di trattamento
          previa autorizzazione del  Garante, qualora  il trattamento
          sia  necessario    ai  fini     dello   svolgimento   delle
          investigazioni  di  cui    all'art.  38  delle    norme  di
          attuazione, di  coordinamento e  transitorie del codice  di
          procedura penale, approvate con    decreto  legislativo  28
          luglio  1989,    n.  271,  e  successive  modificazioni, o,
          comunque, per  far valere o difendere in  sede  giudiziaria
          un diritto di  rango pari a quello dell'interessato, sempre
          che   i  dati  siano    trattati  esclusivamente  per  tali
          finalita' e per  il periodo   strettamente   necessario  al
          loro  perseguimento.  Il Garante prescrive  le misure e gli
          accorgimenti  di  cui  al     comma   2   e   promuove   la
          sottoscrizione  di un   apposito codice di deontologia e di
          buona  condotta secondo  le modalita'  di cui  all'art. 31,
          comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto  dall'art.
          43, comma 2".
            - L'art.  41, comma 7, della  legge 31 dicembre 1996,  n.
          675, come sostituito dall'art. 4,  comma del citato decreto
          legislativo n. 123 del 1997, e' il seguente:
            "7.    Le    disposizioni   della  presente   legge   che
          prevedono un'autorizzazione  del  Garante   si   applicano,
          limitatamente      alla  medesima  autorizzazione  e  fatta
          eccezione  per la disposizione di cui  all'art.  28,  comma
          4,  lettera  g),  a  decorrere dal   30 novembre 1997.   Le
          medesime    disposizioni  possono  essere  applicate    dal
          Garante  anche mediante   il  rilascio  di   autorizzazioni
          relative   a    determinate  categorie  di  titolari  o  di
          trattamenti".

            -  Per   il testo   degli articoli  12 e 21,  della legge
          31 dicembre 1996, n. 675, v. la nota all'art. 4.
            - L'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,  e'  il
          seguente:
            "Art.  15   (Sicurezza dei dati).  - 1.  l dati personali
          oggetto  di   trattamento   devono   essere   custoditi   e
          controllati,  anche  in relazione alle conoscenze acquisite
          in base al progresso  tecnico, alla natura dei dati e  alle
          specifiche caratteristiche del   trattamento,  in  modo  da
          ridurre  al    minimo,  mediante   l'adozione di   idonee e
          preventive  misure    di    sicurezza,    i     rischi   di
          distruzione    o   perdita,   anche accidentale,  dei  dati
          stessi,  di accesso  non  autorizzato   o   di  trattamento
          non   consentito   o   non conforme  alle  finalita'  della
          raccolta.
            2. Le misure minime  di  sicurezza  da  adottare  in  via
          preventiva  sono  individuate  con regolamento emanato  con
          decreto  del  Presidente   della   Repubblica,   ai   sensi
          dell'art.  17, comma 1, lettera  a), della legge 23  agosto
          1988,  n.  400,  entro centottanta  giorni  dalla data   di
          entrata  in vigore   della presente legge, su proposta  del
          Ministro di grazia  e  giustizia,  sentiti l'Autorita'  per
          l'informatica  nella pubblica amministrazione e il Garante.
            3. Le   misure di sicurezza di   cui al  comma  2    sono
          adeguate,  entro  due    anni  dalla   data di   entrata in
          vigore della   presente legge   e  successivamente      con
          cadenza    almeno   biennale,  con   successivi regolamenti
          emanati con  le modalita' di cui al medesimo   comma 2,  in
          relazione    all'evoluzione    tecnica   del   settore    e
          all'esperienza maturata.
            4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
          organismi di cui  all'art. 4, comma 1,   lettera  b),  sono
          stabilite   con decreto del  Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri  con l'osservanza   delle norme  che  regolano  la
          materia".

            - Per il testo dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1996,
          n. 675 v.  la nota all'art. 4.