Art. 11
            Disposizioni sul Sistema statistico nazionale

  1.  Dopo  l'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322,   recante  "Norme  sul  Sistema  statistico  nazionale  e  sulla
riorganizzazione  dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  ai sensi
dell'articolo  24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", e' inserito il
seguente:
                             "Art. 6-bis
                    Trattamenti di dati personali
  1.  I  soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico
nazionale  possono  raccogliere  ed  ulteriormente  trattare  i  dati
personali  necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal
presente  decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora
il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi
scopi.
  2.  Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalita'
perseguite  e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge
31  dicembre  1996,  n.  675. Il programma indica anche i dati di cui
agli  articoli  22  e  24 della medesima legge, le rilevazioni per le
quali  i  dati  sono  trattati  e  le  modalita'  di  trattamento. Il
programma  e'  adottato sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
  3.  Quando  sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono
essere  ulteriormente  trattati  per  scopi  statistici,  se  cio' e'
previsto   dal   presente   decreto,  dalla  legge,  dalla  normativa
comunitaria o da un regolamento.
  4.   I   dati  personali  raccolti  specificamente  per  uno  scopo
statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per
altri  scopi  statistici  di interesse pubblico previsti ai sensi del
comma  3,  quando  questi  ultimi  sono  chiaramente determinati e di
limitata  durata.  Tale  eventualita', al pari di quella prevista dal
medesimo  comma  3,  e' chiaramente rappresentata agli interessati al
momento  della  raccolta  o,  quando  cio'  non e' possibile, e' resa
preventivamente  nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini
previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.
  5.  I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la
loro  disponibilita' non sia piu' necessaria per i propri trattamenti
statistici.
  6.  I  dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono
custoditi  separatamente da ogni altro dato personale salvo che cio',
in  base  ad  un  atto  motivato per iscritto, risulti impossibile in
ragione  delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti
un  impiego  di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali
trattati  per  scopi statistici sono conservati separatamente da ogni
altro  dato  personale  trattato  per finalita' che non richiedano il
loro utilizzo.
  7.  I  dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono
abbinabili  ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed
essenziale per i propri trattamenti statistici.
  8.  In  caso  di  esercizio  dei  diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo   13   della   legge   31   dicembre   1996,   n.  675,
l'aggiornamento,  la  rettificazione  o  l'integrazione dei dati sono
annotate  senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali
operazioni  non produca effetti significativi sull'analisi statistica
o sui risultati statistici.".
 
           Nota all'art. 11:
            -  L'art.  13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
          seguente:
            "13 (Diritti dell'interessato).  -  1.  In  relazione  al
          trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
            a)    di  conoscere,    mediante    accesso gratuito   al
          registro di   cui  all'art.  31,  comma  1,  lettera    a),
          l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
            b)  di essere  informato su  quanto indicato  all'art. 7,
          comma 4, lettere a), b) e h);
            c)    di  ottenere,    a  cura    del    titolare o   del
          responsabile,  senza ritardo:
            1)   la conferma    dell'esistenza  o    meno    di  dati
          personali  che    lo  riguardano,  anche    se non   ancora
          registrati,  e la  comunicazione in forma intellegibile dei
          medesimi dati e della  loro origine, nonche'  della  logica
          e  delle    finalita' su   cui si  basa il  trattamento; la
          richiesta puo'  essere rinnovata,   salva l'esistenza    di
          giustificati  motivi,  con intervallo non minore di novanta
          giorni;
            2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
          il blocco dei  dati  trattati  in  violazione  di    legge,
          compresi  quelli  di cui non e' necessaria la conservazione
          in relazione   agli scopi per i quali  i  dati  sono  stati
          raccolti o successivamente trattati;
            3)  l'aggiornamento, la  rettificazione  ovvero,  qualora
          vi  abbia interesse, l'integrazione dei dati;
            4) l'attestazione che  le operazioni di cui ai numeri  2)
          e 3) sono state  portate  a  conoscenza,  anche per  quanto
          riguarda    il    loro contenuto, di coloro ai quali i dati
          sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il  caso in cui
          tale adempimento si  riveli    impossibile  o  comporti  un
          impiego di mezzi manifestamente  sproporzionato rispetto al
          diritto tutelato;
            d)    di opporsi,   in   tutto o   in parte,  per  motivi
          legittimi,  al trattamento  dei   dati  personali   che  lo
          riguardano,     ancorche'  pertinenti  allo   scopo   della
          raccolta;
            e)  di  opporsi, in  tutto  o  in  parte,  al trattamento
          di    dati personali   che   lo  riguardano,    previsto  a
          fini   di   informazione commerciale   o    di  invio    di
          materiale    pubblicitario o   di   vendita diretta  ovvero
          per  il   compimento   di ricerche   di   mercato   o    di
          comunicazione    commerciale    interattiva   e di   essere
          informato  dal titolare,  non oltre  il  momento in  cui  i
          dati    sono  comunicati   o diffusi, della possibilita' di
          esercitare gratuitamente tale diritto.
            2.  Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c),
          numero 1), puo'  essere  chiesto  all'interessato, ove  non
          risulti    confermata  l'esistenza    di  dati    che    lo
          riguardano,   un  contributo spese,  non superiore ai costi
          effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro  i
          limiti  stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma
          3.
            3.  I  diritti  di  cui  al comma  1  riferiti  ai   dati
          personali   concernenti  persone  decedute  possono  essere
          esercitati da chiunque vi abbia interesse.
            4.  Nell'esercizio  dei  diritti  di    cui  al  comma  1
          l'interessato  puo'  conferire,    per iscritto,   delega o
          procura a  persone fisiche  o ad associazioni.
            5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
          esercenti la  professione  di  giornalista,   limitatamente
          alla  fonte  della notizia".