Art. 12
                  Modifiche a disposizioni vigenti

  1.  Il  comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione  dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  ai sensi
dell'articolo  24  della legge 23 agosto 1988, n. 400", e' sostituito
dal seguente:
"2.  Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di
cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.".
  2.  Nell'articolo  9,  comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
1989,  n. 322, le parole: ", in modo che non se ne possa trarre alcun
riferimento individuale" sono sostituite dalle parole: ", in modo che
non  se  ne  possa  trarre  alcun riferimento relativamente a persone
identificabili".
  3.  Il  comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e' sostituito dal seguente:
"2.  I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi
se  non  in  forma  aggregata  e  secondo  modalita'  che rendano non
identificabili  gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o
privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni
caso,  i  dati  non possono essere utilizzati al fine di identificare
nuovamente gli interessati.".
  4. Nel comma 4 dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre
1989,  n.  322,  le  parole:  "presenti  nei  pubblici registri" sono
sostituite   dalle   seguenti:  "provenienti  da  pubblici  registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque".
  5. Nell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6
settembre  1989,  n.  322, le parole: "e sull'osservanza delle norme"
sono   sostituite  dalle  seguenti:  "e  contribuisce  alla  corretta
applicazione  delle  norme"  e alla fine del periodo sono aggiunte le
seguenti:  ",  segnalando anche al Garante per la protezione dei dati
personali  i  casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando
altra  collaborazione  nei casi in cui la natura tecnica dei problemi
lo richieda".
  6.  Nell'articolo  12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
1989,  n.  322,  sono  inserite  in fine le seguenti parole: ", ed e'
sentita  ai  fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di
buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito
del Sistema statistico nazionale.".
 
           Note all'art. 12:
            - L'art. 7  del decreto legislativo 6 settembre 1989,  n.
          322, come modificato dal presente decreto legislativo e' il
          seguente:
            "Art.  7    (Obbligo  di fornire   dati statistici). - 1.
          Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art.  17,
          e'  fatto  obbligo  a  tutte  le amministrazioni,   enti ed
          organismi pubblici  di fornire  tutti i dati e  le  notizie
          che  vengono  loro  richiesti  per rilevazioni previste dal
          programma   statistico   nazionale. Sono   sottoposti    al
          medesimo  obbligo  i  soggetti  privati  per le rilevazioni
          statistiche,   rientranti   nel      programma      stesso,
          espressamente    indicate  con  delibera  del Consiglio dei
          Ministri.
            2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma  1  i  dati
          personali  di  cui  agli  articoli  22  e 24 della legge 31
          dicembre 1996, n. 675.
            3. Coloro  che, richiesti di dati   e  notizie  ai  sensi
          del  comma  1, non  li  forniscano,  ovvero  li  forniscono
          scientemente  errati  o incompleti, sono soggetti ad    una
          sanzione  amministrativa pecuniaria, nella  misura  di  cui
          all'art.  11, che  e'  applicata  secondo  il  procedimento
          ivi previsto".
            - L'art. 9  del decreto legislativo 6 settembre 1989,  n.
          322, come modificato dal presente decreto legislativo e' il
          seguente:
            "Art.   9   (Disposizioni   per  la  tutela  del  segreto
          statistico).  -  1.  I  dati    raccolti  nell'ambito    di
          rilevazioni  statistiche comprese  nel programma statistico
          nazionale da  parte degli uffici  di statistica non possono
          essere    esternati se non in forma aggregata,  in modo che
          non  se ne  possa trarre  alcun riferimento   relativamente
          a    persone  identificabili,      e    possono      essere
          utilizzati   solo  per   scopi statistici.
            2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati
          o diffusi se   non   in  forma    aggregata    e    secondo
          modalita'  che  rendano  non identificabili gli interessati
          ad   alcun soggetto esterno, pubblico  o  privato,  ne'  ad
          alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso,
          i    dati  non  possono    essere  utilizzati  al fine   di
          identificare nuovamente gli interessati.
            3.  In   casi      eccezionali,   l'organo   responsabile
          dell'amministrazione  nella   quale e'   inserito l'ufficio
          di statistica  puo', sentito  il comitato di  cui  all'art.
          17,  chiedere  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
          l'autorizzazione ad estendere  il segreto statistico  anche
          a dati aggregati.
            4.  Fatto    salvo  quanto    previsto dall'art. 8,   non
          rientrano  tra i dati tutelati  dal segreto  statistico gli
          estremi  identificativi di persone o di beni, o   gli  atti
          certificativi   di   rapporti,  provenienti  da    pubblici
          registri,  elenchi,  atti o   documenti   conoscibili    da
          chiunque".
            - L'art. 12 del decreto legislativo  6 settembre 1989, n.
          322, come modificato dal presente decreto legislativo e' il
          seguente:
            "Art.      12     (Commissione     per   la     garanazia
          dell'informazione statistica).   -    1.   Al   fine     di
          garantire    il    principio   della imparzialita'  e della
          completezza   dell'informazione statistica   e'  istituita,
          presso   la   Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri,  la
          commissione     per   la      garanzia    dell'informazione
          statistica.  In particolare, la commissione vigila:
            a)  sulla  imparzialita'  e completezza dell'informazione
          statistica e contribuisce alla corretta applicazione  delle
          norme che disciplinano la tutela  della riservatezza  delle
          informazioni    fornite  all'ISTAT  e  ad  altri enti   del
          Sistema  statistico nazionale,  segnalando anche al Garante
          per  la    protezione  dei  dati  personali  i    casi   di
          inosservanza  delle  medesime  norme    o assicurando altra
          collaborazione   nei casi in  cui  la  natura  tecnica  dei
          problemi lo richieda.
            b)  sulla    qualita'  delle    metodologie statistiche e
          delle tecniche  informatiche  impiegate    nella  raccolta,
          nella conservazione  e nella diffusione dei dati;
            c)    sulla    conformita'   delle     rilevazioni   alle
          direttive  degli organismi internazionali e comunitari.
            2. La commissione,   nell'esercizio  delle  attivita'  di
          cui  al  comma  1, puo' formulare osservazioni e rilievi al
          presidente  dell'ISTAT,  il  quale  provvede  a  fornire  i
          necessari    chiarimenti    entro   trenta   giorni   dalla
          comunicazione, sentito il comitato   di  cui  all'art.  17;
          qualora  i   chiarimenti   non  siano  ritenuti  esaustivi,
          la  commissione  ne riferisce al  Presidente del  Consiglio
          dei     Ministri.  Esprime  inoltre  parere  sul  programma
          statistico nazionale  ai sensi dello art. 13, ed e' sentita
          ai fini. della  sottoscrizione dei codici di deontologia  e
          di   buona   condotta  relativi  al  trattamento   di  dati
          personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
            3. La  commissione e' composta  di nove membri,  nominati
          entro  sei  mesi   dalla data   di  entrata  in vigore  del
          presente decreto,    con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica,  su  proposta del Presidente del  Consiglio dei
          Ministri,  dei quali  sei  scelti tra  professori  ordinari
          in  materie  statistiche, economiche  ed affini o direttori
          di istituti di statistica o  di    ricerca  statistica  non
          facenti  parte  del Sistema   statistico nazionale,   e tre
          tra alti  dirigenti di  enti e amministrazioni   pubbliche,
          che    godano    di  grande   prestigio  e competenza nelle
          discipline  e    nei  campi  collegati    alla  produzione,
          diffusione e analisi  delle informazioni statistiche e  che
          non  siano  preposti ad   uffici facenti  parte del Sistema
          statistico nazionale.   Possono   essere    nominati  anche
          cittadini    di   Paesi comunitari   che abbiano i medesimi
          requisiti.
            4 Il presidente della commissione e' eletto dagli  stessi
          membri.
            5.  I    membri della commissione  restano in  carica sei
          anni  e' non possono essere confermati.
            6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e
          redige un rappono   annuale,     che   si    allega    alla
          relazione  al  Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT.
             7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.
            8.   Alle   funzioni   di   segreteria della  commissione
          provvede  il Segretariato generale  della Presidenza    del
          Consiglio  dei Ministri, che  istituisce,  a  questo  fine,
          un    apposito   ufficio,   che   puo' avvalersi anche   di
          esperti  esterni ai sensi  della legge  23 agosto 1988,  n.
          400.
            9.  l  compensi  di  cui  all'art.  20  per imembri della
          commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT".