Art. 13 Ricorsi 1. All'articolo 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 4, la parola: "venti" e' sostituita dalla parola "trenta"; b) dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 e' sospeso di diritto dal 1 al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.".
Nota all'art. 13: - L'art. 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente: "Art. 29 (Tutela). - 1. l diritti di cui all'art. 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata gia' adita l'autorita' giudiziaria. 2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo' essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto. 3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare memorie o documenti. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie. 4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento e' comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto. 5. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo' disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non e' adottata la decisione di cui al comma 4 ed e' impugnabile unitamente a tale decisione. 6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. 6-bis. Il decorso dei termini previsti dai comma 4, 5 e 6 e' sospeso di diritto dall'1 al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui comma 5. 7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e puo' sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale e' ammesso unicamente il ricorso per cassazione. 8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria. 9. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche nei casi di violazione dell'art. 9".