Art. 13
                               Ricorsi

  1.  All'articolo  29  della  legge  31  dicembre 1996, n. 675, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) nel  comma  4,  la  parola:  "venti"  e'  sostituita  dalla parola
   "trenta";
b) dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "6-bis.  Il  decorso  dei  termini  previsti dai commi 4, 5 e 6 e'
   sospeso di diritto dal 1 al 30 agosto di ciascun anno e riprende a
   decorrere  dalla  fine  del periodo di sospensione. Ove il decorso
   abbia  inizio  durante  tale periodo, l'inizio stesso e' differito
   alla  fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi
   in  cui  sussista  il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude
   l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.".
 
           Nota all'art. 13:
            -  L'art. 29  della legge 31 dicembre 1996, n.  675, come
          modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente:
            "Art. 29  (Tutela). -  1. l  diritti di cui  all'art. 13,
          comma 1, possono essere  fatti valere dinanzi all'autorita'
          giudiziaria o con ricorso al    Garante.  Il  ricorso    al
          Garante non puo'  essere proposto qualora, per  il medesimo
          oggetto    e  tra   le stesse parti,   sia stata gia' adita
          l'autorita' giudiziaria.
            2. Salvi  i    casi  in  cui  il  decorso  del    termine
          esporrebbe    taluno    a   pregiudizio      imminente   ed
          irreparabile, il  ricorso al  Garante puo' essere  proposto
          solo   dopo   che siano   decorsi   cinque  giorni    dalla
          richiesta    avanzata      sul    medesimo     oggetto   al
          responsabile.    La  presentazione    del  ricorso    rende
          improponibile   un'ulteriore domanda dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria tra  le   stesse   parti e   per   il  medesimo
          oggetto.
            3.  Nel  procedimento  dinanzi al Garante il titolare, il
          responsabile e l'interessato   hanno  diritto  di    essere
          sentiti,  personalmente  o a mezzo di procuratore speciale,
          e hanno facolta' di presentare memorie o   documenti.    Il
          Garante      puo'      disporre,      anche      d'ufficio,
          l'espletamento di perizie.
            4.  Assunte  le  necessarie   informazioni il    Garante,
          se    ritiene fondato  il  ricorso,  ordina  al titolare  e
          al  responsabile,  con decisione  motivata,  la  cessazione
          del    comportamento    illegittimo,  indicando  le  misure
          necessarie     a  tutela  dei  diritti  dell'interessato  e
          assegnando    un  termine    per  la  loro    adozione.  Il
          provvedimento  e'  comunicato  senza  ritardo  alle   parti
          interessate, a cura dell'ufficio del  Garante.  La  mancata
          pronuncia  sul ricorso, decorsi trenta giorni dalla data di
          presentazione, equivale a rigetto.
            5.    Se la   particolarita' del   caso  lo richiede,  il
          Garante  puo' disporre in via   provvisoria  il  blocco  in
          tutto  o    in  parte di taluno dei dati ovvero l'immediata
          sospensione  di una o piu' operazioni del  trattamento.  Il
          provvedimento  cessa  di  avere  ogni  effetto  se, entro i
          successivi venti giorni, non e' adottata  la  decisione  di
          cui  al  comma  4  ed  e'  impugnabile  unitamente  a  tale
          decisione.
            6. Avverso il provvedimento espresso o  il rigetto tacito
          di cui al comma 4, il titolare  o    l'interessato  possono
          proporre  opposizione  al tribunale  del luogo  ove risiede
          il titolare,   entro il   termine di  trenta  giorni  dalla
          data  di  comunicazione del  provvedimento o dalla data del
          rigetto tacito.   L'opposizione non  sospende  l'esecuzione
          del provvedimento.
            6-bis.   Il decorso  dei termini  previsti  dai comma  4,
          5  e 6   e' sospeso di diritto   dall'1  al  30  agosto  di
          ciascun  anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo
          di  sospensione.  Ove il decorso abbia inizio durante  tale
          periodo l'inizio   stesso  e'  differito    alla  fine  del
          periodo medesimo.  La  sospensione  non opera  nei  casi in
          cui  sussista  il  pregiudizio    di cui al comma 2 e   non
          preclude l'adozione dei provvedimenti di cui comma 5.
            7.   Il tribunale   provvede   nei modi   di  cui    agli
          articoli  737   e seguenti del codice  di procedura civile,
          anche in  deroga al divieto di cui all'art. 4  della  legge
          20   marzo 1865, n. 2248, allegato E), e puo' sospendere, a
          richiesta, l'esecuzione del provvedimento.
            Avverso il decreto  del tribunale e' ammesso   unicamente
          il ricorso per cassazione.
            8.  Tutte  le controversie, ivi  comprese quelle inerenti
          al rilascio dell'autorizzazione di  cui all'art. 22,  comma
          1, o   che  riguardano,  comunque,    l'applicazione  della
          presente   legge,    sono  di    competenza  dell'autorita'
          giudiziaria ordinaria.
            9.  Il danno   non patrimoniale   e'   risarcibile  anche
          nei casi  di violazione dell'art. 9".