Art. 14
                       Sanzioni amministrative

  1.  Nel  comma  3 dell'articolo 39 della legge 31 dicembre 1996, n.
675,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "I proventi, nella
misura  del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al
fondo  di  cui all'articolo 33, comma 2, e sono ulilizzati unicamente
per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera
i) e 32".
 
           Nota all'art 14:
            -L'art.  39  della legge 31  dicembre 1996, n. 675,  come
          modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente:
            "Art. 39 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque  omette
          di  fornire  le  informazioni    o di   esibire i documenti
          richiesti dal  Garante ai sensi degli   articoli 29,  comma
          4,   e   32,  comma     1,  e'  punito    con  la  sanzione
          amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire  un
          milione a lire sei milioni.
            2. La violazione  delle disposizioni di cui agli articoli
          10   e   23,  comma  2,     e'  punita  con    la  sanzione
          amministrativa  del    pagamento  di  una  somma  da   lire
          cinquecentomila a lire tre milioni.
            3.    L'organo competente   a ricevere  il rapporto  e ad
          irrogare le sanzioni di cui al presente  articolo    e'  il
          Garante.   Si   osservano,   in   quanto   applicabili,  le
          disposizioni della  legge 24 novembre 1981, n.    689,    e
          successive   modificazioni.   I   proventi,   nella  misura
          del  cinquanta  per    cento  del  totale     annuo,   sono
          riassegnati  al  fondo di cui  all'art.  33,   comma  2,  e
          sono   utilizzati  unicamente  per l'esercizio dei  compiti
          di cui agli  articoli 31, comma 1, lett. i) e 32".