Art. 14 Sanzioni amministrative 1. Nel comma 3 dell'articolo 39 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono ulilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32".
Nota all'art 14: -L'art. 39 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente: "Art. 39 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni. 3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'art. 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lett. i) e 32".