Art. 15 Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e' aggiunto il seguente comma: "5-bis. In relazione alle finalita' individuate nel capo II, i soggetti pubblici identificano e rendono pubblici, con le modalita' di cui ai commi 4 e 5 e nel rispetto delle disposizioni del capo I del presente decreto, anche i tipi di dati e di operazioni oggetto del trattamento di cui all'articolo 24 della legge.".
Nota all'art. 15: - L'art. 686 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 686 (Iscrizioni nel casellario giudiziale). - 1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto: a) nella materia penale, regolata dal codice penale a da leggi speciali: 1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'art. 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; 2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non piu' soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere; 3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie; 4) le sentenze non piu' soggette a impugnazione che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita' (c.p. 85) a disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato; b) nella materia civile: 1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; 2) le sentenze con le quali l'imprenditore e' stato dichiarato fallito; 3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito; 4) i decreti di chiusura del fallimento; c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero; d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno. 2. Quando sono state riconosciute dall'autorita' giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma l lettera a), le sentenze pronunciate da autorita' giudiziarie straniere. 3. Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione. condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione".