Art. 15
       Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686
                   del codice di procedura penale

  1.  All'articolo  5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135,
e' aggiunto il seguente comma:
"5-bis.  In  relazione  alle  finalita'  individuate  nel  capo II, i
soggetti  pubblici  identificano e rendono pubblici, con le modalita'
di  cui  ai  commi 4 e 5 e nel rispetto delle disposizioni del capo I
del  presente  decreto,  anche i tipi di dati e di operazioni oggetto
del trattamento di cui all'articolo 24 della legge.".
 
           Nota all'art. 15:
            -  L'art.  686  del  codice  di  procedura  penale  e' il
          seguente:
            "Art.  686  (Iscrizioni  nel    casellario   giudiziale).
          -    1.    Nel  casellario giudiziale, oltre le annotazioni
          prescritte  da  particolari  disposizioni  di   legge,   si
          iscrivono per estratto:
            a)  nella materia  penale, regolata  dal codice  penale a
          da leggi speciali:
            1)  le sentenze  di condanna  e  i decreti  penali appena
          divenuti    irrevocabili,   salvo      quelli   concernenti
          contravvenzioni per  le quali e'  ammessa la    definizione
          in    via amministrativa  o l'oblazione  ai sensi dell'art.
          162  del codice penale, sempre che per  le stesse  non  sia
          stata concessa la sospensione condizionale della pena;
            2)     i     provvedimenti      emessi    dagli    organi
          giurisdizionali dell'esecuzione  non    piu'  soggetti    a
          impugnazione  che    riguardano  la  pena,   le misure   di
          sicurezza,    gli  effetti     penali  della      condanna,
          l'applicazione    dell'amnistia e   la   dichiarazione   di
          abitualita'  o professionalita' nel reato o di  tendenza  a
          delinquere;
            3)    i  provvedimenti   che  riguardano   l'applicazione
          di   pene accessorie;
            4)  le  sentenze  non  piu'   soggette   a   impugnazione
          che   hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non  luogo a
          procedere per difetto  di    imputabilita'  (c.p.    85)  a
          disposto  una misura  di sicurezza  o dichiarato estinto il
          reato      per  applicazione  di  sanzioni  sostitutive  su
          richiesta dell'imputato;
               b) nella materia civile:
            1)  le   sentenze  passate  in  giudicato    che    hanno
          pronunciato   l'interdizione   o   l'inabilitazione   e   i
          provvedimenti che le revocano;
            2)  le sentenze  con le  quali l'imprenditore   e'  stato
          dichiarato fallito;
            3)   le   sentenze   di   omologazione   del   concordato
          fallimentare   e   quelle   che   hanno    dichiarato    la
          riabilitazione del fallito;
               4) i decreti di chiusura del fallimento;
            c)    i  provvedimenti    amministrativi    relativi alla
          perdita o  alla revoca della cittadinanza e  all'espulsione
          dello straniero;
            d)   i      provvedimenti   definitivi   che   riguardano
          l'applicazione  delle  misure    di  prevenzione      della
          sorveglianza  speciale   semplice o  con divieto od obbligo
          di soggiorno.
            2.  Quando  sono  state     riconosciute   dall'autorita'
          giudiziaria,  sono  pure  iscritte,  nei  casi previsti dal
          comma l lettera a), le sentenze  pronunciate  da  autorita'
          giudiziarie straniere.
            3.  Nel   casellario si   iscrive altresi', se  si tratta
          di condanna penale, la menzione del luogo e del   tempo  in
          cui  la  pena fu scontata e dell'eventuale  applicazione di
          misure alternative   alla detenzione ovvero    la  menzione
          che  non  fu in  tutto o  in parte  scontata, per amnistia,
          indulto, grazia,  liberazione.  condizionale  o per   altra
          causa;  devono inoltre essere  iscritti i provvedimenti che
          dichiarano o revocano la riabilitazione".