Art. 16
                            Dati genetici

  1.  Nell'articolo  17,  comma  5, del decreto legislativo 11 maggio
1999,  n.  135,  tra  le parole: "dei dati genetici" e le parole: "e'
consentito"  sono  inserite le seguenti: "da chiunque effettuato", ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I trattamenti autorizzati
dal    Garante   possono   essere   proseguiti   fino   al   rilascio
dell'autorizzazione prevista dal presente comma, che in sede di prima
applicazione  della  presente disposizione e' rilasciata entro dodici
mesi dalla data della relativa entrata in vigore.".
 
           Note all'art. 16:
            -  L'art.  17 del decreto legislativo  11 maggio 1999, n.
          135, come modificato dal presente decreto legislativo e' il
          seguente:
            "Art. 17.  - 1 Ai  sensi dell'art.  1, si considerano  di
          rilevante  interesse  pubblico     le  seguenti   attivita'
          rientranti   nei compiti del servizio  sanitario  nazionale
          e     degli   altri   organismi    sanitari  pubblici,  nel
          rispetto dell'art. 23, comma 1, della legge:
            a)  la    prevenzione,  la    diagnosi,  la  cura    e la
          riabilitazione  dei  soggetti    assistiti  del    servizio
          sanitario    nazionale, ivi   compresa l'assistenza   degli
          stranieri  in    Italia    e    dei  cittadini     italiani
          all'estero,   nonche'  l'assistenza  sanitaria  erogata  al
          personale navigante ed aeroportuale;
            b) la  programmazione, la gestione,  il controllo e    la
          valutazione dell'assistenza sanitaria;
            c)    la      vigilanza   sulle   sperimentazioni,     la
          farmacovigilanza,  l'autorizzazione  all'immissione      in
          commercio  ed    all'importazione  di medicinali e di altri
          prodotti di rilevanza sanitaria;
               d) le attivita' certificatorie;
            e)  il monitoraggio   epidemiologico, ivi    compresi  la
          sorveglianza della emergenza o riemergenza delle  malattie,
          e degli eventi avversi nelle  vaccinazioni, i  registri  di
          patologia  e  la gestione  della profilassi internazionale;
            f) l'applicazione della normativa in  materia di igiene e
          sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e di sicurezza e salute
          della popolazione;
            g) i trapianti d'organo  e  le    trasfusioni  di  sangue
          umano,  anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n.
          107;
            h) l'instaurazione, la gestione,  la pianificazione ed il
          controllo dei   rapporti   tra   l'amministrazione    ed  i
          soggetti     accreditati    o  convenzionati  del  Servizio
          sanitario nazionale.

            2. L'identificazione dell'interessato e'    riservata  ai
          soggetti  che perseguono direttamente  le finalita'  di cui
          al comma  1. L'accesso alle diverse tipologie   di dati  e'
          consentito  ai   soli incaricati del trattamento,  preposti
          caso  per  caso,  alle  specifiche fasi  delle attivita' di
          cui al comma  1, secondo il principio  della pertinenza dei
          dati di volta in volta trattati.
            3. Il trattamento  dei dati idonei a rivelare lo    stato
          salute  e  la vita sessuale da parte di  organismi sanitari
          sanitari e di esercenti  le    professioni  sanitarie    e'
          fatto  oggetto  di  appositi codici  di deontologia e buona
          condotta adottata ai sensi dell'art. 31, comma  1,  lettera
          h),  della legge dalle  federazioni nazionali degli  ordini
          e  dei   collegi   delle professioni   sanitarie,   la  cui
          accettazione  e' condizione  essenziale per  il trattamento
          dei dati  da parte   degli incaricati del  trattamento.  Il
          codice prevede anche:
            a)  l'impegno al rispetto di  regole di condotta analoghe
          al segreto professionale da parte  degli  incaricati    del
          trattamento  che  non  sono  tenuti  in  base alla legge al
          segreto professionale;
            b) le modalita' di applicazione  dell'art. 23,  comma  2,
          della  legge  ai    professionisti  sanitari,   diversi dai
          medici, che  intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
            c)  modalita'   semplificate   per   l'informativa   agli
          interessati per la prestazione del loro consenso.
            4.  Con  i decreti di cui all'art. 15, commi 2 e 3, della
          legge, sono individuate le misure minime per garantire  dei
          trattamenti   effettuati   con   tecniche  di  cifratura  o
          mediante codici identificativi, anche al fine di assicurare
          il trattamento disgiunto  dei dati di cui al comma 3  dagli
          altri  dati  personali  che   permettono  di   identificare
          direttamente gli interessati.
            5.    Il trattamento   dei   dati genetici   da  chiunque
          effettuato  e' consentito  nei   soli  casi   previsti   da
          apposita  autorizzazione rilasciata  dal  Garante,  sentito
          il Ministro  della  sanita',  che acquisisce, a tal fine il
          parere  del  Consiglio superiore di sanita'.  l trattamenti
          autorizzati dal  Garante possono essere proseguiti fino  al
          rilascio  dell'autorizzazione prevista dal presente  comma,
          che   in   sede  di  prima  applicazione    della  presente
          disposizione e' rilasciata entro  dodici  mesi  dalla  data
          della relativa entrata in vigore".