Art. 16 Dati genetici 1. Nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, tra le parole: "dei dati genetici" e le parole: "e' consentito" sono inserite le seguenti: "da chiunque effettuato", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I trattamenti autorizzati dal Garante possono essere proseguiti fino al rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma, che in sede di prima applicazione della presente disposizione e' rilasciata entro dodici mesi dalla data della relativa entrata in vigore.".
Note all'art. 16: - L'art. 17 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente: "Art. 17. - 1 Ai sensi dell'art. 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le seguenti attivita' rientranti nei compiti del servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici, nel rispetto dell'art. 23, comma 1, della legge: a) la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei soggetti assistiti del servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonche' l'assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale; b) la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione dell'assistenza sanitaria; c) la vigilanza sulle sperimentazioni, la farmacovigilanza, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; d) le attivita' certificatorie; e) il monitoraggio epidemiologico, ivi compresi la sorveglianza della emergenza o riemergenza delle malattie, e degli eventi avversi nelle vaccinazioni, i registri di patologia e la gestione della profilassi internazionale; f) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione; g) i trapianti d'organo e le trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107; h) l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale. 2. L'identificazione dell'interessato e' riservata ai soggetti che perseguono direttamente le finalita' di cui al comma 1. L'accesso alle diverse tipologie di dati e' consentito ai soli incaricati del trattamento, preposti caso per caso, alle specifiche fasi delle attivita' di cui al comma 1, secondo il principio della pertinenza dei dati di volta in volta trattati. 3. Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari sanitari e di esercenti le professioni sanitarie e' fatto oggetto di appositi codici di deontologia e buona condotta adottata ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera h), della legge dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, la cui accettazione e' condizione essenziale per il trattamento dei dati da parte degli incaricati del trattamento. Il codice prevede anche: a) l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al segreto professionale da parte degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto professionale; b) le modalita' di applicazione dell'art. 23, comma 2, della legge ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti; c) modalita' semplificate per l'informativa agli interessati per la prestazione del loro consenso. 4. Con i decreti di cui all'art. 15, commi 2 e 3, della legge, sono individuate le misure minime per garantire dei trattamenti effettuati con tecniche di cifratura o mediante codici identificativi, anche al fine di assicurare il trattamento disgiunto dei dati di cui al comma 3 dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. 5. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato e' consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito il Ministro della sanita', che acquisisce, a tal fine il parere del Consiglio superiore di sanita'. l trattamenti autorizzati dal Garante possono essere proseguiti fino al rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma, che in sede di prima applicazione della presente disposizione e' rilasciata entro dodici mesi dalla data della relativa entrata in vigore".