Art. 17
     Divulgazione di dati a cura di scuole e istituti scolastici

  1.  Nella  parte  II,  titolo VII del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e' inserito il seguente capo:
                             "Capo VIII
                            Art. 330-bis
                Comunicazioni relative agli studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale,  anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici
di  istruzione  secondaria,  su  richiesta degli interessati, possono
comunicare  o  diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi  agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e
altri  dati  personali  diversi  da  quelli  sensibili  o attinenti a
provvedimenti  giudiziari indicati negli articoli 22 e 24 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni,
pertinenti   in   relazione   alle   predette  finalita'  e  indicati
nell'informativa  resa  agli  interessati  ai  sensi dell'articolo 10
della   citata   legge  n.  675  del  1996.  I  dati  possono  essere
successivamente  trattati  esclusivamente  per le predette finalita'.
Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni in materia di pubblicazione
dell'esito  degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e
di rilascio di diplomi e certificati.".
  2.  I  dati  di cui all'articolo 330-bis del decreto legislativo 16
aprile   1994,  n.  297,  introdotto  dal  comma  1,  raccolti  prima
dell'entrata  in  vigore  della  medesima  disposizione e riguardanti
studenti  gia'  diplomati, per i quali non e' prontamente acquisibile
la  richiesta,  possono  essere  comunicati  o diffusi decorsi trenta
giorni  dalla notizia che le scuole e gli istituti scolastici, ovvero
il Ministero della pubblica istruzione, rendono nota mediante annunci
al  pubblico.  Gli  interessati possono opporsi alla divulgazione, in
tutto o in parte, dei dati che li riguardano.
 
           Nota all'art. 17:
            -  Il  decreto   legislativo 16 aprile 1994, n.  297 reca
          approvazione   del   testo   unico    delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado.