Art. 18 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 ottobre 1999. Le disposizioni di cui al capo IV entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano nei singoli settori della ricerca scientifica e della statistica a decorrere dalla data in cui nei medesimi settori divengono efficaci i codici di cui all'articolo 6. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 luglio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Russo Jervolino, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Diliberto