Art. 18
                          Entrata in vigore

  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto entrano in vigore il 1
ottobre  1999. Le disposizioni di cui al capo IV entrano in vigore il
giorno  successivo  a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano nei singoli
settori  della  ricerca  scientifica  e  della statistica a decorrere
dalla data in cui nei medesimi settori divengono efficaci i codici di
cui all'articolo 6.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 luglio 1999
                               CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
                                    tecnologica
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Diliberto