Art. 2 Notificazione 1. All'articolo 7 della legge sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 5-bis, dopo la lettera c), e' inserita la seguente lettera: "cbis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformita' alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31"; b) nel comma 5-ter, dopo la lettera q), e' inserita la seguente lettera: "qbis) e' compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed e' effettuato in conformita' alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".
Nota all'art 2: - Si riporta il testo dell'art. 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255, come modificato dal presente decreto legislativo: 5-bis. La notificazione in forma semplificata puo' non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b) , c) , e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'art. 33, comma 3, quando il trattamento e' effettuato: a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo art. 24; b) ell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell'art. 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo; c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalita' strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attivita' esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24; cbis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformita' alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 3. 5-ter. Fuori dei casi di cui all'art. 4, il trattamento non e' soggetto a notificazione quando: a) e' necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24; b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti. conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' di cui all'art. 20, comma 1, lettera b); c) e' effettuato per esclusive finalita' di gestione del protocollo relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalita' e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e alla loro organizzazione di appartenenza; d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'art. 13, comma 1, lettera e); e) e' finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed e' effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo; f) e' effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalita' strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale; g) e' effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile per le sole finalita' strettamente collegate allo svolgimento dell'attivita' professionale esercitata e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalita' medesime; h) e' finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformita' alle leggi e ai regolamenti; i) e' effettuato per esclusive finalita' dell'ordinario gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie; l) e' effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalita' lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalita' hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario; m) e' effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23; n) e' effettuato temporaneamente ed e' finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'art. 25; o) e' effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalita' di informazione giuridica relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di altre autorita'; p) e' effettuato temporaneamente per esclusive finalita' di raccolta di adesioni a proposte di legge di iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli; q) e' finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'art. 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti. qbis) e' compreso nel programma statistico nazionale o in atti di prograrmmazione statistica previsti dalla legge ed e' effettuato in conformita' alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31".