Art. 2
                            Notificazione

  1. All'articolo 7 della legge sono apportate le seguenti modifiche:
  a)  nel  comma  5-bis,  dopo la lettera c), e' inserita la seguente
   lettera:
     "cbis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica
   in   conformita'   alle  leggi,  ai  regolamenti,  alla  normativa
   comunitaria  e  ai  codici  di  deontologia  e  di  buona condotta
   sottoscritti ai sensi dell'articolo 31";
  b)  nel  comma  5-ter,  dopo la lettera q), e' inserita la seguente
   lettera:
     "qbis)  e' compreso nel programma statistico nazionale o in atti
   di programmazione statistica previsti dalla legge ed e' effettuato
   in   conformita'   alle  leggi,  ai  regolamenti,  alla  normativa
   comunitaria  e  ai  codici  di  deontologia  e  di  buona condotta
   sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".
 
           Nota all'art 2:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 7, commi 5-bis e 5-ter,
          della legge 31 dicembre   1996, n.  675,  commi    aggiunti
          dall'art.  1, comma  1, del decreto  legislativo 28  luglio
          1997, n.   255,   come modificato    dal  presente  decreto
          legislativo:
            5-bis. La  notificazione in  forma semplificata puo'  non
          contenere taluno degli elementi di  cui al comma 4, lettere
          b)  , c)   , e) e g), individuati dal Garante ai sensi  del
          regolamento  di  cui  all'art.  33,  comma  3,  quando   il
          trattamento e' effettuato:
            a)  da  soggetti  pubblici,  esclusi    gli enti pubblici
          economici sulla base di  espressa disposizione di  legge ai
          sensi degli    articoli  22,  comma  3  e  24,  ovvero  del
          provvedimento di cui al medesimo art. 24;
            b)  ell'esercizio  della professione di giornalista e per
          l'esclusivo perseguimento delle relative finalita',  ovvero
          dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell'art.  25,    nel
          rispetto  del  codice  di  deontologia  di  cui al medesimo
          articolo;
            c) temporaneamente senza l'ausilio  di mezzi  elettronici
          o  comunque  automatizzati, ai soli fini e con le modalita'
          strettamente   collegate   all'organizzazione       interna
          dell'attivita'    esercitata dal  titolare, relativamente a
          dati non registrati in una  banca  di  dati  e  diversi  da
          quelli di cui agli articoli 22 e 24;
            cbis)  per  scopi  storici, di   ricerca scientifica e di
          statistica in conformita' alle leggi, ai  regolamenti, alla
          normativa comunitaria e ai codici   di deontologia  e    di
          buona condotta sottoscritti  ai sensi dell'art. 3.
            5-ter.  Fuori    dei  casi    di  cui    all'art. 4,   il
          trattamento  non e' soggetto a notificazione quando:
            a) e'   necessario per  l'assolvimento    di  un  compito
          previsto  dalla  legge, da un regolamento o dalla normativa
          comunitaria,  relativamente  a  dati  diversi   da   quelli
          indicati negli articoli 22 e 24;
            b)   riguarda dati  contenuti  o provenienti  da pubblici
          registri,  elenchi,  atti  o  documenti.  conoscibili    da
          chiunque,  fermi  restando  i  limiti e le modalita' di cui
          all'art. 20, comma 1, lettera b);
            c) e' effettuato per esclusive finalita' di gestione  del
          protocollo  relativamente   ai    dati   necessari  per  la
          classificazione   della  corrispondenza  inviata  per  fini
          diversi da quelli di cui all'art. 13, comma 1, lettera  e),
          con   particolare  riferimento     alle  generalita'  e  ai
          recapiti  degli interessati,  alla  loro  qualifica e  alla
          loro organizzazione di appartenenza;
            d)   riguarda rubriche   telefoniche   o  analoghe    non
          destinate    alla  diffusione,  utilizzate  unicamente  per
          ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per  fini  diversi
          da quelli  di cui  all'art. 13,  comma 1, lettera e);
            e)   e'   finalizzato  unicamente     all'adempimento  di
          specifici obblighi contabili,  retributivi,  previdenziali,
          assistenziali   e   fiscali,   ed   e'   effettuato     con
          riferimento   alle    sole   categorie   di     dati,    di
          interessati   e   di  destinatari   della  comunicazione  e
          diffusione strettamente   collegate a    tale  adempimento,
          conservando  i    dati  non  oltre  il  periodo  necessario
          all'adempimento medesimo;
            f) e'   effettuato, salvo  quanto    previsto  dal  comma
          5-bis, lettera b),   da   liberi  professionisti   iscritti
          in     albi   o    elenchi professionali,    per  le   sole
          finalita'   strettamente     collegate  all'adempimento  di
          specifiche   prestazioni   e   fermo  restando  il  segreto
          professionale;
            g)  e'  effettuato  dai  piccoli    imprenditori  di  cui
          all'art.  2083  del codice  civile  per le  sole  finalita'
          strettamente collegate    allo  svolgimento  dell'attivita'
          professionale  esercitata   e limitatamente alle  categorie
          di   dati,    di   interessati,   di   destinatari    della
          comunicazione e  diffusione e  al periodo  di conservazione
          dei  dati  necessari  per  il perseguimento delle finalita'
          medesime;
            h) e'   finalizzato  alla  tenuta    di  albi  o  elenchi
          professionali in conformita' alle leggi e ai regolamenti;
            i)  e'  effettuato per esclusive finalita' dell'ordinario
          gestione  di  biblioteche,    musei    e     mostre,     in
          conformita'  alle  leggi  e  ai regolamenti, ovvero  per la
          organizzazione di  iniziative culturali o sportive o per la
          formazione di cataloghi e bibliografie;
            l)     e'  effettuato    da    associazioni,  fondazioni,
          comitati anche  a carattere politico, filosofico, religioso
          o sindacale,  ovvero  da  loro  organismi  rappresentativi,
          istituiti per scopi  non di lucro e per il perseguimento di
          finalita'   lecite,  relativamente  a  dati  inerenti  agli
          associati   e ai   soggetti che   in   relazione  a    tali
          finalita'  hanno contatti regolari  con l'associazione,  la
          fondazione,  il    comitato o l'organismo,  fermi  restando
          gli    obblighi  di  informativa   degli interessati  e  di
          acquisizione del consenso, ove necessario;
            m)  e'  effettuato   dalle organizzazioni di volontariato
          di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui
          alla lettera l) e nel  rispetto  delle    autorizzazioni  e
          delle  prescrizioni di legge  di cui agli articoli 22 e 23;
            n)  e'    effettuato  temporaneamente ed e'   finalizzato
          esclusivamente  alla      pubblicazione   o      diffusione
          occasionale  di   articoli, saggi   e altre  manifestazioni
          del  pensiero,  nel  rispetto  del  codice  di  deontologia
          di cui all'art. 25;
            o)  e'   effettuato,  anche   con  mezzi  elettronici   o
          comunque  automatizzati, per   la redazione di periodici  o
          pubblicazioni aventi finalita' di   informazione  giuridica
          relativamente    a      dati   desunti   da   provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria o di altre autorita';
            p)  e'   effettuato   temporaneamente    per    esclusive
          finalita'  di raccolta di  adesioni a proposte  di legge di
          iniziativa      popolare,  a  richieste  di  referendum,  a
          petizioni o ad appelli;
            q) e'   finalizzato  unicamente  all'amministrazione  dei
          condomini  di  cui  all'art.   1117 e seguenti   del codice
          civile,  limitatamente alle categorie    di   dati,      di
          interessati    e    di   destinatari    della comunicazione
          necessarie   per   l'amministrazione   dei   beni   comuni,
          conservando  i dati non oltre il  periodo necessario per la
          tutela dei corrispondenti diritti.
            qbis) e' compreso  nel programma statistico  nazionale  o
          in atti di prograrmmazione statistica  previsti dalla legge
          ed      e'   effettuato   in  conformita'  alle  leggi,  ai
          regolamenti, alla normativa comunitaria e  ai  codici    di
          deontologia  e    di buona condotta sottoscritti   ai sensi
          dell'art. 31".