Art. 3 Compatibilita' tra gli scopi e durata del trattamento 1. All'articolo 9 della legge, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica e' compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e puo' essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi."
Nota all'art. 3: - L'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente: "Art. 9 (Modalita' di raccolta e requisiti di dati personali). - 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientfica o di statistica e' compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e puo' essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi".