Art. 3
        Compatibilita' tra gli scopi e durata del trattamento

  1.  All'articolo  9  della  legge,  dopo  il comma 1 e' aggiunto il
seguente comma:
"1-bis.  Il  trattamento  di  dati  personali  per  scopi storici, di
ricerca  scientifica o di statistica e' compatibile con gli scopi per
i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e puo' essere
effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi."
 
           Nota all'art. 3:
            -  L'art.  9 della legge 31  dicembre 1996, n. 675,  come
          modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente:
            "Art. 9  (Modalita'  di  raccolta  e  requisiti  di  dati
          personali).  - 1.   I dati personali oggetto di trattamento
          devono essere:
               a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
            b)  raccolti  e   registrati   per   scopi   determinati,
          espliciti    e  legittimi,    ed    utilizzati  in    altre
          operazioni  del trattamento  in termini  non  incompatibili
          con tali scopi;
               c) esatti e, se necessario, aggiornati;
            d)  pertinenti,  completi  e  non eccedenti rispetto alle
          finalita' per le  quali  sono  raccolti  o  successivamente
          trattati;
            e)    conservati     in   una     forma   che    consenta
          l'identificazione dell'interessato   per un   periodo    di
          tempo    non   superiore a   quello necessario  agli  scopi
          per    i    quali  essi    sono    stati     raccolti     o
          successivamente trattati.

            1-bis.    Il trattamento   di  dati personali  per  scopi
          storici,    di  ricerca  scientfica  o  di  statistica   e'
          compatibile con gli scopi per i quali i dati  sono raccolti
          o  successivamente trattati  e puo' essere effettuato anche
          oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi".