Art. 4 Presupposti del trattamento e casi di esclusione del consenso 1. La lettera d) dell'articolo 12, comma 1, della legge, e' sostituita dalla seguente: "d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed e' effettuato nel rispetto deicodici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31". 2. La lettera a) dell'articolo 21, comma 4, della legge, e' sostituita dalla seguente: "a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31". 3. Nell'articolo 28, commna 4, della legge, dopo la lettera g) e' inserita la seguente lettera: "gbis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".
Note all'art. 4: - L'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 12 (Casi di esclusione del consenso). - 1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento: a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed e' effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31. e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'. In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'art. 25; f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche raccolti anche ai fini indicati nell'art. 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere; h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento". - L'art. 21 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 21 (Divieto di comunicazione e diffusione). - 1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'art. 7. 2. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'art. 9, comma 1, lettera e). 3. Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'. Contro il divieto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7. 4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31; b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia". - L'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente: "Art. 28 (Trasferimento di dati personali all'estero). - 1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24. 2. Il trasferimento puo' avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine e' di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24. 3. Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza. 4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora: a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta; b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato; c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti; d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere; f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia; g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto. gbis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientfica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31". 5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'. 7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo e' effettuata ai sensi dell'art. 7 ed e' annotata in apposita sezione del registro previsto dall'art. 31, comma 1, lettera a). La notificazione puo' essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7".