Art. 4
                     Presupposti del trattamento
                  e casi di esclusione del consenso

  1.  La  lettera  d)  dell'articolo  12,  comma  1,  della legge, e'
sostituita dalla seguente:
"d)  e'  finalizzato  unicamente  a scopi di ricerca scientifica o di
statistica  ed  e' effettuato nel rispetto deicodici di deontologia e
di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".
  2.  La  lettera  a)  dell'articolo  21,  comma  4,  della legge, e'
sostituita dalla seguente:
"a)  qualora  siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o
di   statistica  e  siano  effettuate  nel  rispetto  dei  codici  di
deontologia  e  di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
31".
  3.  Nell'articolo  28, commna 4, della legge, dopo la lettera g) e'
inserita la seguente lettera:
"gbis)  il  trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica  o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici
di   deontologia   e   di   buona   condotta  sottoscritti  ai  sensi
dell'articolo 31".
 
           Note all'art. 4:
            -  L'art. 12  della legge 31 dicembre 1996, n.  675, come
          modificato  dal  presente  decreto   legislativo,   e'   il
          seguente:
            "Art.  12  (Casi  di  esclusione  del  consenso). - 1. Il
          consenso non e' richiesto quando il trattamento:
            a) riguarda dati  raccolti  e  detenuti  in  base  ad  un
          obbligo  previsto  dalla  legge,  da un regolamento o dalla
          normativa comunitaria;
            b)   e' necessario    per    l'esecuzione  di    obblighi
          derivanti   da      un  contratto  del     quale  e'  parte
          l'interessato  o  per     l'acquisizione   di   informative
          precontrattuali  attivate   su richiesta   di quest'ultimo,
          ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
            c) riguarda  dati  provenienti  da    pubblici  registri,
          elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
            d)  e'    finalizzato  unicamente  a    scopi  di ricerca
          scientifica  o di statistica ed e' effettuato nel  rispetto
          dei codici di deontologia e di buona condotta  sottoscritti
          ai sensi dell'art. 31.
            e)  e'  effettuato  nell'esercizio   della professione di
          giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle  relative
          finalita'.   In   tale   caso,  si  applica  il  codice  di
          deontologia di cui all'art. 25;
            f) riguarda dati relativi  allo svolgimento di  attivita'
          economiche  raccolti anche  ai fini indicati  nell'art. 13,
          comma 1,  lettera e), nel rispetto della vigente  normativa
          in materia di segreto aziendale e industriale;
            g)  e'  necessario  per  la    salvaguardia  della vita o
          dell'incolumita' fisica dell'interessato o di  un    terzo,
          nel  caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio
          consenso per  impossibilita'  fisica,  per  incapacita'  di
          agire o per incapacita' di intendere o di volere;
            h)  e'  necessario  ai  fini    dello  svolgimento  delle
          investigazioni di cui   all'art.   38    delle    norme  di
          attuazione,   di   coordinamento  e transitorie  del codice
          di procedura  penale, approvate  con decreto legislativo 28
          luglio 1989, n.   271,  e  successive    modificazioni,  o,
          comunque,  per  far valere o   difendere un diritto in sede
          giudiziaria,  sempre   che   i   dati   siano      trattati
          esclusivamente   per   tali  finalita'  e  per  il  periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento".
            - L'art. 21  della legge 31 dicembre 1996, n.  675,  come
          modificato   dal   presente   decreto  legislativo,  e'  il
          seguente:
            "Art. 21 (Divieto di comunicazione e  diffusione).  -  1.
          Sono  vietate  la   comunicazione e  la diffusione  di dati
          personali per  finalita' diverse da quelle  indicate  nella
          notificazione di cui all'art. 7.
            2.   Sono  altresi'     vietate  la  comunicazione  e  la
          diffusione di dati  personali    dei    quali  sia    stata
          ordinata    la cancellazione,  ovvero quando sia decorso il
          periodo di tempo indicato nell'art. 9, comma 1, lettera e).
            3.  Il  Garante puo'  vietare  la  diffusione  di  taluno
          dei   dati relativi a  singoli soggetti, od  a categorie di
          soggetti,  quando la diffusione  si   pone   in   contrasto
          con   rilevanti   interessi  della collettivita'. Contro il

          divieto    puo'  essere  proposta  opposizione   ai   sensi
          dell'art. 29, commi 6 e 7.
            4.  La  comunicazione  e  la  diffusione  dei  dati  sono
          comunque permesse:
            a)  qualora  siano  necessarie per   finalita' di ricerca
          scientifica o di  statistica  e  siano   effettuate     nel
          rispetto   dei   codici  di deontologia e di buona condotta
          sottoscritti ai sensi dell'art. 31;
            b) quando siano richieste dai soggetti   di cui  all'art.
          4, comma 1, lettere b),  d) ed e), per  finalita' di difesa
          o      di  sicurezza  dello  Stato    o  di    prevenzione,
          accertamento  o repressione   di reati,   con  l'osservanza
          delle norme che regolano la materia".
            -  L'art. 28  della legge 31 dicembre 1996, n.  675, come
          modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente:
            "Art.  28 (Trasferimento  di dati  personali all'estero).
          - 1.   Il  trasferimento  anche    temporaneo  fuori    del
          territorio    nazionale,  con qualsiasi forma  o mezzo,  di
          dati    personali  oggetto    di  trattamento  deve  essere
          previamente  notificato    al Garante, qualora  sia diretto
          verso un Paese  non  appartenente    all'Unione  europea  o
          riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
            2.    Il  trasferimento    puo'  avvenire   soltanto dopo
          quindici giorni dalla data della notificazione; il  termine
          e'  di  venti  giorni  qualora  il  trasferimento  riguardi
          taluno dei dati di cui agli  articoli 22 e 24.
            3.  Il  trasferimento  e'  vietato  qualora l'ordinamento
          dello Stato di destinazione o  di  transito  dei  dati  non
          assicuri  un  livello  di  tutela  delle persone   adeguato
          ovvero,  se si  tratta dei  dati di  cui agli articoli 22 e
          24, di   grado pari a  quello  assicurato  dall'ordinamento
          italiano.   Sono      valutate  anche  le    modalita'  del
          trasferimento   e dei  trattamenti  previsti,  le  relative
          finalita',  la natura dei dati e le misure di sicurezza.
             4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora:
            a)  l'interessato abbia  manifestato il  proprio consenso
          espresso ovvero,  se il  trasferimento riguarda  taluno dei
          dati di  cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
            b)    sia  necessario    per  l'esecuzione    di obblighi
          derivanti  da     un  contratto  del     quale   e'   parte
          l'interessato   o   per     l'acquisizione  di  informative
          precontrattuali attivate  su   richiesta di    quest'ultimo
          ovvero   per  la  conclusione  o  per  l'esecuzione  di  un
          contratto stipulato a favore dell'interessato;
            c)  sia necessario  per la  salvaguardia di  un interesse
          pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento,
          ovvero specificato ai  sensi degli  articoli  22, comma  3,
          e  24,  se il  trasferimento riguarda taluno dei  dati  ivi
          previsti;
            d)   sia  necessario  ai  fini  dello  svolgimento  delle
          investigazioni di cui   all'art.   38    delle    norme  di
          attuazione,   di   coordinamento  e transitorie  del codice
          di procedura  penale, approvate  con decreto legislativo 28
          luglio 1989, n.   271,  e  successive    modificazioni,  o,
          comunque,  per  far valere o   difendere un diritto in sede
          giudiziaria,  sempre  che  i   dati   siano      trasferiti
          esclusivamente   per   tali  finalita'  e  per  il  periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento;
            e) sia  necessario  per  la  salvaguardia  della  vita  o
          dell'incolumita'  fisica  dell'interessato  o di un  terzo,
          nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il  proprio
          consenso  per  impossibilita'  fisica,  per  incapacita' di
          agire o per incapacita' di intendere o di volere;
            f) sia  effettuato in accoglimento  di una  richiesta  di
          accesso  ai  documenti    amministrativi,  ovvero    di una
          richiesta di  informazioni estraibili   da   un    pubblico
          registro,    elenco,    atto   o   documento conoscibile da
          chiunque, con l'osservanza  delle  norme  che  regolano  la
          materia;
            g)  sia  autorizzato dal Garante   sulla base di adeguate
          garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con
          un contratto.
            gbis) il trattamento sia finalizzato  unicamente a  scopi
          di ricerca scientfica o di  statistica e sia effettuato nel
          rispetto  dei  codici di deontologia   e di buona  condotta
          sottoscritti ai  sensi dell'art.  31".
            5. Contro il  divieto di cui al comma  3    del  presente
          articolo   puo'   essere   proposta  opposizione  ai  sensi
          dell'art. 29, commi 6 e 7.
            6.    Le   disposizioni del   presente   articolo  non si
          applicano    al  trasferimento    di     dati     personali
          effettuato      nell'esercizio     della  professione    di
          giornalista   e   per   l'esclusivo  perseguimento    delle
          relative finalita'.
            7.  La   notificazione di   cui al  comma 1  del presente
          articolo e' effettuata  ai    sensi  dell'art.  7    ed  e'
          annotata  in    apposita  sezione del   registro   previsto
          dall'art.  31,   comma  1,  lettera  a).  La  notificazione
          puo'  essere    effettuata con un unico   atto unitamente a
          quella prevista dall'articolo 7".