Art. 5
         Cessazione del trattamento e conservazione dei dati

  1.  Nel  comma  2 dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e' inserita, in fine, la seguente lettera:
"cbis)  conservati  o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di
ricerca  scientifica  e  di statistica, in conformita' alla legge, ai
regolamenti,  alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e
di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".
 
           Nota all'art. 5:
            -  L'art. 16  della legge 31 dicembre 1996, n.  675, come
          modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente:
            "Art. 16  (Cessazioni del trattamento  dei dati).   -  1.
          In    caso  di cessazione,   per   qualsiasi   causa,   del
          trattamento  dei  dati,   il titolare   deve     notificare
          preventivamente   al  Garante   la  loro destinazione.
             2. I dati possono essere:
               a) distrutti;
            b)  ceduti   ad altro titolare,  purche' destinati ad  un
          trattamento per finalita' analoghe agli scopi per i quali i
          dati sono raccolti;
            c) conservati per fini esclusivamente   personali  e  non
          destinati   ad   una   comunicazione   sistematica  o  alla
          diffusione.
            cbis) conservati o ceduti ad  altro titolare,  per  scopi
          storici,  di  ricerca  scientifica    e di statistica,   in
          conformita' alla   legge, ai  regolamenti,  alla  normativa
          comunitaria e  ai codici di deontologia e di buona condotta
          sottoscritti ai sensi dell'art. 31.
            3.    La  cessione   dei dati   in violazione   di quanto
          previsto  dalla  lettera  b)  del  comma  2  o   di   altre
          disposizioni  di legge in materia di trattamento  dei  dati
          personali    e'    nulla    ed    e'  punita    ai    sensi
          dell'articolo 39, comma 1".