Art. 5 Cessazione del trattamento e conservazione dei dati 1. Nel comma 2 dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' inserita, in fine, la seguente lettera: "cbis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformita' alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".
Nota all'art. 5: - L'art. 16 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente: "Art. 16 (Cessazioni del trattamento dei dati). - 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione. 2. I dati possono essere: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purche' destinati ad un trattamento per finalita' analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. cbis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformita' alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31. 3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali e' nulla ed e' punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1".