Art. 6
              Codici di deontologia e di buona condotta

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  31, comma 1, lettera h), della legge,
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il  Garante  promuove  la  sottoscrizione  di  uno  o  piu' codici di
deontologia  e  di  buona condotta per i soggetti pubblici e privati,
ivi   comprese   le   societa'   scientifiche   e   le   associazioni
professionali,  interessati  al  trattamento  dei  dati per gli scopi
indicati  nell'articolo  1  del presente decreto, tenendo conto della
specificita'  dei  trattamenti  nei  diversi  ambiti.  I  codici sono
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura
del Garante.
  2.  Il  rispetto  delle disposizioni contenute nei codici di cui al
comma  1  costituisce  condizione  essenziale  per  la  liceita'  del
trattamento dei dati.
 
           Nota all'art. 6:
            -  L'art.  31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
          seguente:
            "Art. 31 (Compiti del Garante). - 1.  Il  Garante  ha  il
          compito di:
            a)  istituire    e  tenere  un    registro  generale  dei
          trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
            b) controllare se i  trattamenti    sono  effettuati  nel
          rispetto  delle  norme  di  legge  e  di  regolamento  e in
          conformita' alla notificazione;
            c) segnalare   ai relativi titolari o    responsabili  le
          modificazioni  opportune     al   fine    di  rendere    il
          trattamento   conforme  alle disposizioni vigenti;
            d)  ricevere  le  segnalazioni  ed     i  reclami   degli
          interessati  o  delle  associazioni  che  li rappresentano,
          relativi ad inosservanze di legge o   di    regolamento,  e
          provvedere    sui   ricorsi presentati  ai  sensi dell'art.
          29;
            e) adottare i provvedimenti previsti dalla  legge  o  dai
          regolamenti;
            f)    vigilare sui   casi di   cessazione, per  qualsiasi
          causa,  di un trattamento;
            g)  denunciare  i  fatti    configurabili   come    reati
          perseguibili  d'ufficio,    dei quali   viene a  conoscenza
          nell'esercizio  o a  causa delle sue funzioni;
            h)     promuovere    nell'ambito      delle     categorie
          interessate,  nell'osservanza      del      principio    di
          rappresentativita',     la sottoscrizione   di codici    di
          deontologia  e    di    buona  condotta    per  determinati
          settori,  verificarne la  conformita'  alle   leggi e    ai
          regolamenti  anche attraverso  l'esame  di  osservazioni di
          soggetti   interessati   e   contribuire  a  garantirne  la
          diffusione e il rispetto;
            i) curare la conoscenza tra il pubblico delle  norme  che
          regolano  la  materia  e  delle relative finalita', nonche'
          delle misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15;
            l)  vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati
          o disporne il  blocco  quando,  in   considerazione   della
          natura    dei    dati    o, comunque, delle   modalita' del
          trattamento  o degli effetti   che esso  puo'  determinare,
          vi  e'    il  concreto  rischio    del  verificarsi   di un
          pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;
            m) segnalare  al Governo l'opportunita' di  provvedimenti
          normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
            n) predisporre  annualmente una  relazione sull'attivita'
          svolta e sullo stato di  attuazione della  presente  legge,
          che   e' trasmessa al Parlamento e  al Governo  entro il 30
          aprile dell'anno  successivo a quello cui si riferisce;
            o)  curare  l'attivita'  di  assistenza    indicata   nel
          capitolo  IV  della Convenzione  n.  108  sulla  protezione
          delle  persone  rispetto  al trattamento  automatizzato  di
          dati    di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
          gennaio 1981 e  resa esecutiva con legge 21 febbraio  1989,
          n. 98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione
          tra Stati ai sensi dell'art. 13 della Convenzione medesima;
            p)    esercitare il   controllo sui   trattamenti di  cui
          all'art.    4  e  verificare,     anche   su      richiesta
          dell'interessato,    se rispondono   ai requisiti stabiliti
          dalla legge o dai regolamenti.
            2.  Il Presidente  del Consiglio  dei Ministri  e ciascun
          Ministro  consultano    il  Garante     all'atto      della
          predisposizione  delle    norme regolamentari e  degli atti
          amministrativi suscettibili    di  incidere  sulle  materie
          disciplinate dalla presente legge.
            3.  Il  registro di  cui  al  comma  1,  lettera a),  del
          presente articolo, e'  tenuto nei modi di  cui all'art. 33,
          comma   5. Entro il termine  di un  anno dalla  data  della
          sua  istituzione, il  Garante promuove opportune intese con
          le    province  ed  eventualmente   con   altre   pubbliche
          amministrazioni al fine  di assicurare la consultazione del
          registro  mediante  almeno un   terminale dislocato su base
          provinciale, preferibilmente  nell'ambito dell'ufficio  per
          le  relazioni con   il pubblico di cui  all'art.  12    del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni.
            4. Contro  il divieto di cui  al comma 1,  lettera    l),
          del  presente articolo,   puo' essere  proposta opposizione
          ai sensi  dell'art. 29, commi 6 e 7.
            5.  Il  Garante  e  l'Autorita' per  l'informatica  nella
          pubblica  amministrazione  cooperano     tra   loro   nello
          svolgimento    dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano
          il  presidente o un suo delegato membro  dell'altro  organo
          a   partecipare    alle  riunioni  prendendo    parte  alla
          discussione di argomenti  di    comune  interesse  iscritti
          all'ordine  del  giorno;  possono richiedere, altresi',  la
          collaborazione di personale specializzato addetto all'altro
          organo.
            6. Le disposizioni del comma 5   si applicano  anche  nei
          rapporti  tra  il   Garante e   le autorita'   di vigilanza
          competenti per   il settore creditizio,  per  le  attivita'
          assicurative  e per la radiodiffusione e l'editoria".