Art. 7
                      Modalita' di trattamento
             e codici di deontologia e di buona condotta

  1.  I  dati personali raccolti per scopi storici non possono essere
utilizzati   per   adottare   atti   o  provvedimenti  amministrativi
sfavorevoli  all'interessato,  salvo  che  siano utilizzati anche per
altre finalita' nel rispetto dell'articolo 9 della legge.
  2.   I   documenti   trattati  per  scopi  storici  possono  essere
utilizzati,  tenendo  conto  della  loro  natura, solose pertinenti e
indispensabili  per  il  perseguimento  dei  predetti  scopi.  I dati
personali  possono essere diffusi solo se parimenti utilizzati per il
perseguimento dei medesimi scopi.
  3.  I  dati personali possono essere comunque diffusi qualora siano
relativi    a    circostanze   o   fatti   resi   noti   direttamente
dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.
  4.  Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche agli archivi
privati   dichiarati   di   notevole   interesse   storico  ai  sensi
dell'articolo  36  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409.
  5. Il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti a
scopi  storici  effettuati  da  archivisti  e  utenti  individua,  in
particolare:
a) le  regole  di  correttezza e di non discriminazione nei confronti
   degli  utenti  da osservare anche nella comunicazione e diffusione
   dei  dati,  in armonia con le disposizioni della legge applicabili
   ai   trattamenti   di  dati  per  finalita'  giornalistiche  o  di
   pubblicazione  di  articoli,  saggi  e  altre  manifestazioni  del
   pensiero;
b) le  particolari  cautele  per  la  raccolta, la consultazione e la
   diffusione  di  documenti  concernenti  dati  idonei a rivelare lo
   stato  di  salute,  la  vita sessuale o rapporti riservati di tipo
   familiare,  identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia
   interesse  e'  informato  dall'utente della prevista diffusione di
   dati;
c) le modalita' di applicazione agli archivi privati della disciplina
   dettata  in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche
   in  riferimento  all'uniformita'  dei  criteri  da  seguire per la
   consultazione  e  alle  cautele da osservare nella comunicazione e
   nella diffusione.
 
           Nota all'art. 7:
            -   Il  decreto  del  Presidente    della  Repubblica  30
          settembre  1963,  n.    1409,    reca:  "Norme     relative
          all'ordinamento  e   al personale  degli Archivi di Stato".
          L'art. 36 del predetto decreto e' il seguente:
            "Art 36 (Dichirazione di notevole  interesse storico).  -
          E' compito dei   sovrintendenti  archivistici   dichiarare,
          con      provvedimento  motivato  da  notificare  in  forma
          amministrativa, il notevole interesse storico di archivi  o
          di singoli documenti di  cui siano proprietari,  possessori
          o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.
            Contro    i    provvedimenti   dei     sovrintendenti   i
          privati    possono  ricorrere,  nel  termine  di   sessanta
          giorni,  al  Ministro  per  l'interno  che decide, udita la
          giunta del Consiglio superiore degli archivi".