Art. 8
                    Consultabilita' di documenti

  1.  Nell'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre   1975,   n.   854,   recante  "Attribuzioni  del  Ministero
dell'interno  in  materia  di documenti archivistici non ammessi alla
libera consultabilita'", e' inserito, in ultimo, il seguente comma:
"Con  decreto  del  Ministro dell'interno e' istituita la commissione
per  le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti d'archivio
riservati.   La   commissione  fornisce  la  consulenza  al  Ministro
nell'analisi  comparativa  degli  interessi alla accessibilita' degli
atti  e  la tutela della riservatezza individuale. Nella composizione
della   commissione   e'   assicurata   la   partecipazione   di   un
rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali.".
  2.  All'articolo  21 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre  1963,  n. 1409, recante "Norme relative all'ordinamento ed
al  personale  degli  Archivi  di  Stato", sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nel primo comma, le parole da: ", e di quelli riservati relativi a
   situazioni  puramente  private"  fino  alla  fine  del  comma sono
   sostituite  dalle  seguenti: "e di quelli contenenti i dati di cui
   agli  articoli  22  e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che
   diventano  liberamente  consultabili  quaranta  anni  dopo la loro
   data.  Il  termine  e'  di  settanta  anni se i dati sono idonei a
   rivelare  lo  stato  di  salute  o  la  vita  sessuale  o rapporti
   riservati  di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini
   di cui al presente comma, i documenti restano accessibili ai sensi
   della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi;
   sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il
   documento prima del versamento o del deposito";
b) il   secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  Ministro
   dell'interno,  previo  parere del direttore dell'Archivio di Stato
   competente  e  udita la commissione per le questioni inerenti alla
   consultabilita'  degli atti di archivio riservati istituita presso
   il  Ministero  dell'interno,  puo'  permettere,  se necessario per
   scopi   storici,   la  consultazione  di  documenti  di  carattere
   riservato  anche  prima  della  scadenza  dei termini indicati nel
   comma  precedente.  In  tal caso l'autorizzazione e' rilasciata, a
   parita' di condizioni, ad ogni altro richiedente.";
c) nel  terzo  comma,  sono  aggiunte  in  fine  le  parole: "nonche'
   dell'articolo 21-bis".
 
           Note all'art. 8:
            -  L'art.  2 del decreto  del Presidente della Repubblica
          30 dicembre 1975, n. 854, come  modificato    dal  presente
          decreto legislativo e' il seguente:
            "Art.  2.  - Per  l'attuazione dei  compiti previsti  dal
          precedente art. 1 e' istituito nell'ambito della  Direzione
          generale  degli  affari  generali  e    del personale   del
          Ministero dell'interno  un ispettorato centrale,  cui    e'
          preposto    un    prefetto      ispettore    generale    di
          amministrazione.  Il  Ministro  puo'  avvalersi,  altresi',
          in  sede periferica dei prefetti   e,  nelle  provincie  di
          Trento  e Bolzano, dei rispettivi commissari del Governo.
            Il   Ministro   per  l'interno    determina  con  proprio
          decreto  la regolamentazione interna dei servizi.
            In relazione ai compiti di cui  alle lettere a) e b)  del
          precedente  articolo,    il      Ministro   per   l'interno
          dispone     ispezioni   presso  l'Archivio  centrale  dello
          Stato,  gli  Archivi  di  Stato e le sezioni di archivi  di
          Stato,  a mezzo  di funzionari  della carriera    direttiva
          amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.
            Gli    organici dei   ruoli dell'Amministrazione   civile
          dell'interno, appresso indicati, vengono integrati  con  le
          seguenti variazioni.
             Numero dei posti:
              carriera di concetto amministrativa 30;
              carriera esecutiva: ruolo archivio 15;
              carriera esecutiva: ruolo copia 25.
            Le    piante    organiche  e   le   denominazioni   delle
          qualifiche  della carriera di   concetto  amministrativa  e
          della    carriera  esecutiva sono specificate  per  ciascun
          ruolo  organico  in  conformita' di  quanto disposto  negli
          articoli   18 e   23 del   decreto del    Presidente  della
          Repubblica  28    dicembre 1970, n.   1077, con decreto del
          Ministro per l'interno di concerto con il Ministro  per  il
          tesoro.
            Con  decreto   del Ministro dell'interno e'  istituita la
          commissione per le questioni inerenti alla  consultabilita'
          degli  atti  d'archivio.   La   commissione   fornisce   la
          consulenza  al  Ministro  nell'analisi comparativa    degli
          interessi  alla   accessibilita'   degli  atti e  la tutela
          della   riservatezza   individuale.   Nella    composizione
          della  commissione  e' assicurata la   partecipazione di un
          rappresentante del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali".
            - L'art.  21 decreto del  Presidente della Repubblica  30
          settembre  1963,  n.  1409,  come  modificato  dal presente
          decreto legislativo e' il seguente:
            "Art. 21 (Limiti alla consultabilita' dei documenti). - I
          documenti  conservati  negli     archivi  di   Stato   sono
          liberamente  consultabili,  ad  eccezione    di quelli   di
          carattere   riservato relativi    alla  politica  estera  o
          interna dello  Stato, che diventano  consultabili cinquanta
          anni dopo  la loro  data e di  quelli contenenti i  dati di
          cui agli articoli 22 e 24 della legge  31 dicembre 1996, n.
          675,  che  diventano liberamente consultabili quaranta anni
          dopo  la loro data. Il termine e' di  settanta anni   se  i
          dati    sono  idonei a   rivelare lo  stato di salute o  la
          vita  sessuale o rapporti   riservati di   tipo  familiare.
          Anteriormente  al decorso  dei termini  di cui  al presente
          comma,  i  documenti  restano  accessibili ai   sensi della
          disciplina sull'accesso ai     documenti    amministrativi;
          sull'istanza   di    acceso  provvede l'amministrazione che
          deteneva  il    documento  prima  del    versamento  o  del
          deposito.
            Il  Ministro  dell'interno,  previo  parere del direttore
          dell'Archivio di Stato competente   e udita  la  commisione
          per    le  questioni inerenti alla   consultabilita'  degli
          atti di  archivio  riservati  istituita presso il Ministero
          dell'interno,   puo' permettere, se  necessario  per  scopi
          storici,    la  consultazione  di  documenti   di carattere
          riservato anche prima della scadenza dei  termini  indicati
          nel  comma  precedente.    In  tal caso l'autorizzazione e'
          rilasciata,  a  parita'  di  condizioni,  ad   ogni   altro
          richiedente.
            I  documenti  di  proprieta'  dei  privati,  e  da questi
          depositati negli Archivi di Stato o agli archivi   medesimi
          donati  o  venduti  o  lasciati  in eredita' o legato, sono
          assoggettati alla disciplina stabilita dal  primo  e    dal
          secondo    comma del   presente articolo  nonche' dell'art.
          21-bis.
            I depositanti e coloro che donano  o vendono  o  lasciano
          in  eredita'  o  legato  documenti   agli Archivi di Stato,
          possono    tuttavia  porre  la  condizione    della     non
          consultabilita'   di   tutti   o   di  parte  dei documenti
          dell'ultimo  settantennio.  Tale  limitazione,  come   pure
          quella  generale  stabilita  dal primo comma, non opera nei
          riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori  e  di
          qualsiasi   altra   persona  da    essi    designata.    La
          limitazione  e'  altresi'  inoperante  nei confronti  degli
          aventi   causa   dei depositanti,    dei    donanti,    dei
          venditori,     quando       si    tratti    di    documenti
          concernenti     oggetti   patrimoniali   ai   quali   siano
          interessati per il titolo d'acquisto".