Art. 8 Consultabilita' di documenti 1. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, recante "Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilita'", e' inserito, in ultimo, il seguente comma: "Con decreto del Ministro dell'interno e' istituita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti d'archivio riservati. La commissione fornisce la consulenza al Ministro nell'analisi comparativa degli interessi alla accessibilita' degli atti e la tutela della riservatezza individuale. Nella composizione della commissione e' assicurata la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali.". 2. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato", sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo comma, le parole da: ", e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e di quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che diventano liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini di cui al presente comma, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi; sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito"; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'interno, puo' permettere, se necessario per scopi storici, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. In tal caso l'autorizzazione e' rilasciata, a parita' di condizioni, ad ogni altro richiedente."; c) nel terzo comma, sono aggiunte in fine le parole: "nonche' dell'articolo 21-bis".
Note all'art. 8: - L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente: "Art. 2. - Per l'attuazione dei compiti previsti dal precedente art. 1 e' istituito nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno un ispettorato centrale, cui e' preposto un prefetto ispettore generale di amministrazione. Il Ministro puo' avvalersi, altresi', in sede periferica dei prefetti e, nelle provincie di Trento e Bolzano, dei rispettivi commissari del Governo. Il Ministro per l'interno determina con proprio decreto la regolamentazione interna dei servizi. In relazione ai compiti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, il Ministro per l'interno dispone ispezioni presso l'Archivio centrale dello Stato, gli Archivi di Stato e le sezioni di archivi di Stato, a mezzo di funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno. Gli organici dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, appresso indicati, vengono integrati con le seguenti variazioni. Numero dei posti: carriera di concetto amministrativa 30; carriera esecutiva: ruolo archivio 15; carriera esecutiva: ruolo copia 25. Le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera di concetto amministrativa e della carriera esecutiva sono specificate per ciascun ruolo organico in conformita' di quanto disposto negli articoli 18 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro. Con decreto del Ministro dell'interno e' istituita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti d'archivio. La commissione fornisce la consulenza al Ministro nell'analisi comparativa degli interessi alla accessibilita' degli atti e la tutela della riservatezza individuale. Nella composizione della commissione e' assicurata la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali". - L'art. 21 decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente: "Art. 21 (Limiti alla consultabilita' dei documenti). - I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data e di quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che diventano liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini di cui al presente comma, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi; sull'istanza di acceso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commisione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'interno, puo' permettere, se necessario per scopi storici, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. In tal caso l'autorizzazione e' rilasciata, a parita' di condizioni, ad ogni altro richiedente. I documenti di proprieta' dei privati, e da questi depositati negli Archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredita' o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo nonche' dell'art. 21-bis. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato documenti agli Archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilita' di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione e' altresi' inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto".