Art. 9
           Comunicazione e diffusione di dati consultabili
    presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato

  1.  Dopo  l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
30  settembre  1963, n. 1409, recante "Norme relative all'ordinamento
ed al personale degli Archivi di Stato", e' inserito il seguente:
                            "Art. 21-bis
           Trattamento di dati personali per scopi storici
  1. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi
dell'articolo   21,  secondo  comma,  conservano  il  loro  carattere
riservato e non possono essere diffusi.
  2.  I  documenti  detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e
gli  Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di
esercizio  dei  diritti  dell'interessato  ai  sensi dell'articolo 13
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora cio' risulti necessario
per  scopi  storici.  Ai  documenti  e'  allegata  la  documentazione
relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia
interesse  ai  sensi  del  medesimo articolo 13, puo' essere comunque
disposto  il  blocco  dei dati personali, qualora il loro trattamento
comporti  un  concreto  pericolo  di  lesione  della  dignita', della
riservatezza  o  dell'identita'  personale degli interessati e i dati
non siano di rilevante interesse pubblico".
  3.  Nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre  1963,  n. 1409, recante "Norme relative all'ordinamento ed
al  personale  degli  Archivi  di  Stato", sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nella   rubrica,   le   parole:  "nell'articolo  precedente"  sono
   sostituite dalle seguenti: "negli articoli 21 e 21-bis";
b) nel  primo  comma,  le  parole:  "dell'articolo  precedente"  sono
   sostituite dalle seguenti: "degli articoli 21 e 21-bis";
c) nel primo comma, e' inserita in fine la seguente lettera:
   "bbis)  agli archivi privati utilizzati per scopi storici, secondo
   le  modalita' individuate, nel rispetto della normativa in materia
   di  protezione  dei dati personali, dal codice di deontologia e di
   buona  condotta  sottoscritto  ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
   lettera h), della legge 31 dicembre 1996, n. 675".
 
           Nota all'art. 9:
            -   L'art.   22   del   decreto   del   Presidente  della
          Repubblica    30  settembre    1963,    n.    1409,    come
          modificato    dal    presente    decreto  legislativo e' il
          seguente:
            "Art.   22 (Estensione   delle  norme    contenute  negli
          articoli  21    e 21-bis).   -   Le    disposizioni   degli
          articoli  21   e  21-bis  sono applicabili, in  quanto  non
          siano in  contrasto con  gli ordinamenti particolari:
            a)  agli    archivi correnti e  di deposito degli  organi
          legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato;
               b) agli archivi degli enti pubblici;
            bbis) agli archivi privati utilizzati per scopi  storici,
          secondo  le  modalita'    individuate, nel   rispetto della
          normativa in  materia di protezione dei  dati    personali,
          dal codice di deontologia  e di buona condotta sottoscritto

          ai  sensi  dell'art. 31,  comma 1,  lettera h), della legge
          31 dicembre 1996, n. 675".