Art. 2.
                            R i s o r s e
  1.  Per l'esercizio  delle  proprie funzioni  la  Cassa depositi  e
prestiti utilizza, oltre al proprio patrimonio:
  a) i fondi provenienti dai depositi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a);
  b)  i  fondi rimborsabili  sotto  forma  di libretti  di  risparmio
postale,  buoni fruttiferi  postali e  di altri  prodotti finanziari,
assistiti dalla garanzia dello Stato;
    c) i fondi provenienti dalla assunzione di prestiti.
  2.  Con decreti  del  Ministro  del tesoro,  del  bilancio e  della
programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale
della Cassa depositi e prestiti,  sono stabilite le caratteristiche e
le  altre condizioni  dei depositi  di  cui allarticolo  1, comma  1,
lettera a), dei  libretti di risparmio postale,  dei buoni fruttiferi
postali e degli altri prodotti finanziari  di cui al comma 1, lettera
b), nonche' emanate le norme in materia di pubblicita', trasparenza e
comunicazioni periodiche ai risparmiatori.
  3. La Cassa depositi e prestiti  si avvale di Poste italiane S.p.A.
per la raccolta di risparmio attraverso libretti di risparmio postale
e  buoni postali  fruttiferi; puo'  inoltre avvalersi  di banche,  di
intermediari finanziari vigilati e di  imprese di investimento per il
collocamento  degli altri  prodotti  finanziari,  emessi dalla  Cassa
stessa, di cui al comma 1, lettera b).