Art. 3.
                           I m p i e g h i
  1.  Con decreti  del  Ministro  del tesoro,  del  bilancio e  della
programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale
della Cassa depositi  e prestiti, sono fissati i  tassi di interesse,
le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti.
  2.   La  Cassa   depositi  e   prestiti  puo'   acquistare  titoli,
obbligazioni  o altri  strumenti  finanziari emessi  o garantiti  dai
soggetti  da   essa  finanziabili,   da  istituzioni   finanziarie  e
creditizie, da enti e  organismi pubblici comunitari o internazionali
e dagli Stati membri dell'Unione europea.