Art. 4.
                        Risultato d'esercizio
  1. Gli utili  annuali, al netto di eventuali  accantonamenti per la
costituzione  o  l'incremento di  fondi  per  rischi ed  oneri,  sono
attribuiti per  tre decimi  al fondo  di riserva,  per tre  decimi al
fondo di  dotazione e per  quattro decimi  al tesoro dello  Stato. Le
eventuali perdite di esercizio che  non si siano potute ripianare con
gli  utili conseguiti  nel triennio  successivo o  con l'impiego  del
fondo di riserva, vanno a riduzione del fondo di dotazione.