Art. 4. Risultato d'esercizio 1. Gli utili annuali, al netto di eventuali accantonamenti per la costituzione o l'incremento di fondi per rischi ed oneri, sono attribuiti per tre decimi al fondo di riserva, per tre decimi al fondo di dotazione e per quattro decimi al tesoro dello Stato. Le eventuali perdite di esercizio che non si siano potute ripianare con gli utili conseguiti nel triennio successivo o con l'impiego del fondo di riserva, vanno a riduzione del fondo di dotazione.