Art. 5.
                              Personale
  1.  I  dipendenti della Cassa depositi e prestiti sono disciplinati
dall'autonomo  ordinamento  approvato  con  i  decreti del Presidente
della  Repubblica  in  data  4 agosto 1984, 4 agosto 1986, 23 ottobre
1987, 5 dicembre 1988 e con i decreti del Ministro del tesoro in data
10  luglio 1992, 20 aprile 1993, 7 aprile 1997, 24 settembre 1997, 20
novembre  1997  e  23 luglio 1998, nonche' dalle modifiche che a tale
ordinamento potranno essere apportate ai sensi dell'articolo 11 delle
legge  13  maggio  1983,  n. 197. Il rapporto di lavoro del personale
dipendente  e'  disciplinato  dalla contrattazione collettiva e dalle
leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformita' alle
norme  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche  e  integrazioni. La Cassa depositi e prestiti definisce la
contrattazione  integrativa  aziendale  di  secondo livello. Tutte le
spese  del  personale gravano esclusivamente sul bilancio della Cassa
depositi e prestiti.
  2.  In  aggiunta  al  personale  di  ruolo  l'amministrazione  puo'
assumere  direttamente fino a dieci esperti di alta qualificazione in
discipline  connesse  all'attivita'  della Cassa depositi e prestiti,
con  contratto  a tempo determinato, di durata non superiore a cinque
anni,   rinnovabile.   I  compensi  sono  fissati  dal  consiglio  di
amministrazione, su proposta del direttore generale.
 
           Note all'art. 5:
            -  I  decreti  del Presidente della  Repubblica in data 4
          agosto 1984, 4  agosto  1986,    23  ottobre   1987   e   5
          dicembre    1988,    recano,  rispettivamente:   "Dotazione
          numerica  e  livelli   funzionali  del personale del  ruolo
          della    Cassa  depositi  a  prestiti",  "Modificazioni  al
          decreto del Presidente della    Repubblica  4  agosto  1984
          concernente   la   dotazione     numerica  ed    i  livelli
          funzionali  del    personale  della  Cassa  depositi      e
          prestiti",  "Integrazione al   decreto del Presidente della
          Repubblica 4 agosto 1986,  recante modificazioni al decreto
          del Presidente della  Repubblica 4  agosto 1984    relativo
          all'ordinamento  dei   livelli  dei  dirigenti,  funzionari
          ed   impiegati   della   Cassa depositi   e  prestiti"    e
          "Modificazioni  al   D.P.R.   23 ottobre   1987 concernente
          integrazioni al D.P.R 4 agosto 1986  recante  modificalioni
          al    D.P.R. 4   agosto 1984  relativo all'ordinamento  dei
          livelli  dei dirigenti, funzionari e impiegati della  Cassa
          depositi e prestiti".
            - I  decreti del  Ministro del  tesoro in data  10 luglio
          1992, 20 aprile 1993, 7 aprile 1997, 24  settembre 1997, 20
          novembre  1997  e  23 luglio 1998  recano, rispettivamente:
          "Modificazioni all'ordinamento del  personale della   Cassa
          depositi   e      prestiti",  "Integrazione     al  decreto
          ministeriale       10    luglio     1992        concernente
          modificazioni  all'ordinamento   della   Cassa   depositi e
          prestiti",  "Modificazioni all'ordinamento   della    Cassa
          depositi  e    prestiti",    "Ridefinizione della dotazione
          numerica e  delle  qualifiche  dei  dirigenti  della  Cassa
          depositi   e prestiti",  "Rideterminazione  dell'organico e
          ulteriori modifiche  all'ordinamento  del  personale  della
          Cassa   depositi  e prestiti" e "Nuove norme relative  alla
          nomina di capo dipartimento a persone  esterne  alla  Cassa
          depositi e prestiti".
            -  Si   riporta il testo dell'art.  11 della citata legge
          n. 197 del 1983:
            "Art. 11.  - Al fine  degli accordi  previsti dalla legge
          29 marzo 1983 n.  93, per la  Cassa depositi  e prestiti si
          fara' riferimento alle aziende autonome dello Stato.
            In attesa  dell'attuazione della nuova  disciplina di cui
          al comma precedente, per    il  trattamento  economico  del
          personale  si  applicano le norme   di cui al  quarto comma
          dell'art.  9 della legge  22 luglio 1975, n. 382.
            Con  l'osservanza  delle  condizioni previste   dall'art.
          11   della citata legge  29 marzo 1983, n.  93, dalla Cassa
          depositi  e prestiti puo'  essere corrisposto   al  proprio
          personale,  ivi    compreso  quello  rivestito di qualifica
          dirigenziale,  un    premio  di  produzione  al   fine   di
          accrescerne   la produttivita'. Il  premio e' attribuito  a
          ciascun dipendente  in  relazione  al  grado di  operosita'
          e  rendimento  e dell'apporto dato alla produzione.
            La Cassa  depositi e prestiti  ha un proprio organico  di
          personale amministrativo,   tecnico  e    di    ragioneria,
          organizzato,  secondo    le  funzioni  e le   attivita', in
          propri livelli    funzionali.  La  dotazione  organica  dei
          singoli  livelli,  la   loro equipollenza con le qualifiche
          funzionali di  cui all'art. 17 della  legge 29 marzo  1983,
          n.  93,  le declaratorie nonche'  le modalita'  di accesso,
          sono     determinate  con   decreto   del   Presidentedella
          Repubblica,    su proposta del Ministro del tesoro,  previa
          deliberazione     del   consiglio    di    amministrazione,
          sentita  la    commissione  di    vigilanza.  Le successive
          variazioni sono adottate con la medesima procedura.
            In sede  di prima applicazione,   l'organico della  Cassa
          depositi  e  prestiti  non  potra'  essere  superiore a 750
          unita', ed a 28 dirigenti.
            Tutte  le  spese per  il  personale   fanno  direttamente
          carico  al bilancio della Cassa depositi e prestiti".
            - Il titolo  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
          29,   e'   il   seguente:                "Razionalizzazione
          dell'organizzazione      delle amministrazioni pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421".