Art. 5. Personale 1. I dipendenti della Cassa depositi e prestiti sono disciplinati dall'autonomo ordinamento approvato con i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1984, 4 agosto 1986, 23 ottobre 1987, 5 dicembre 1988 e con i decreti del Ministro del tesoro in data 10 luglio 1992, 20 aprile 1993, 7 aprile 1997, 24 settembre 1997, 20 novembre 1997 e 23 luglio 1998, nonche' dalle modifiche che a tale ordinamento potranno essere apportate ai sensi dell'articolo 11 delle legge 13 maggio 1983, n. 197. Il rapporto di lavoro del personale dipendente e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformita' alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. La Cassa depositi e prestiti definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello. Tutte le spese del personale gravano esclusivamente sul bilancio della Cassa depositi e prestiti. 2. In aggiunta al personale di ruolo l'amministrazione puo' assumere direttamente fino a dieci esperti di alta qualificazione in discipline connesse all'attivita' della Cassa depositi e prestiti, con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. I compensi sono fissati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.
Note all'art. 5: - I decreti del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1984, 4 agosto 1986, 23 ottobre 1987 e 5 dicembre 1988, recano, rispettivamente: "Dotazione numerica e livelli funzionali del personale del ruolo della Cassa depositi a prestiti", "Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 concernente la dotazione numerica ed i livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti", "Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 relativo all'ordinamento dei livelli dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa depositi e prestiti" e "Modificazioni al D.P.R. 23 ottobre 1987 concernente integrazioni al D.P.R 4 agosto 1986 recante modificalioni al D.P.R. 4 agosto 1984 relativo all'ordinamento dei livelli dei dirigenti, funzionari e impiegati della Cassa depositi e prestiti". - I decreti del Ministro del tesoro in data 10 luglio 1992, 20 aprile 1993, 7 aprile 1997, 24 settembre 1997, 20 novembre 1997 e 23 luglio 1998 recano, rispettivamente: "Modificazioni all'ordinamento del personale della Cassa depositi e prestiti", "Integrazione al decreto ministeriale 10 luglio 1992 concernente modificazioni all'ordinamento della Cassa depositi e prestiti", "Modificazioni all'ordinamento della Cassa depositi e prestiti", "Ridefinizione della dotazione numerica e delle qualifiche dei dirigenti della Cassa depositi e prestiti", "Rideterminazione dell'organico e ulteriori modifiche all'ordinamento del personale della Cassa depositi e prestiti" e "Nuove norme relative alla nomina di capo dipartimento a persone esterne alla Cassa depositi e prestiti". - Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n. 197 del 1983: "Art. 11. - Al fine degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983 n. 93, per la Cassa depositi e prestiti si fara' riferimento alle aziende autonome dello Stato. In attesa dell'attuazione della nuova disciplina di cui al comma precedente, per il trattamento economico del personale si applicano le norme di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Con l'osservanza delle condizioni previste dall'art. 11 della citata legge 29 marzo 1983, n. 93, dalla Cassa depositi e prestiti puo' essere corrisposto al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale, un premio di produzione al fine di accrescerne la produttivita'. Il premio e' attribuito a ciascun dipendente in relazione al grado di operosita' e rendimento e dell'apporto dato alla produzione. La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato, secondo le funzioni e le attivita', in propri livelli funzionali. La dotazione organica dei singoli livelli, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali di cui all'art. 17 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le declaratorie nonche' le modalita' di accesso, sono determinate con decreto del Presidentedella Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione di vigilanza. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura. In sede di prima applicazione, l'organico della Cassa depositi e prestiti non potra' essere superiore a 750 unita', ed a 28 dirigenti. Tutte le spese per il personale fanno direttamente carico al bilancio della Cassa depositi e prestiti". - Il titolo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".