Art. 6.
                          C o n t r o l l i
  1. La Corte dei conti  delibera sul rendiconto della Cassa depositi
e prestiti  e riferisce al Parlamento,  entro il 31 luglio  di cascun
anno,   sulla  gestione   e   sul  buon   andamento  della   gestione
amministrativa. Ai  decreti ministeriali  emanati in base  alle norme
contenute  nel   presente  decreto   legislativo,  si   applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 3,  comma 13, della legge 14 gennaio
1994,  n.  20. I  medesimi  decreti  sono pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed  entrano in vigore a decorrere
dalla data ivi indicata.
 
           Note all'art. 6:
            -  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 13, della legge
          14 gennaio 1994, n.   20 (Disposizioni    in  materia    di
          giurisdizione  e controllo della Corte dei conti):
            "13.  Le disposizioni  del comma 1 non si applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria".
            -  Si  ritiene   opportuno trascrivere anche il testo del
          comma 1 del medesimo art 3:
            "1. Il controllo  preventivo di legittimita' della  Corte
          dei conti si  esercita esclusivamente  sui seguenti    atti
          non  aventi forza  di legge:
            a) provvedimenti  emanati a seguito di  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri;
            b)  atti del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  e
          atti   dei Ministri aventi ad oggetto la  definizione delle
          piante  organiche,  il  conferimento    di  incarichi    di
          funzioni    dirigenziali  e    le direttive generali    per
          l'indirizzo    e    per    lo   svolgimento     dell'azione
          amministrativa;
            c)    atti   normativi a   rilevanza   esterna,   atti di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie;
            d)  provvedimenti  dei  comitati   interministeriali   di
          riparto    o  assegnazione  di fondi ed altre deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
               e) abrogata;
            f)  provvedimenti  di disposizione  del  demanio   e  del
          patrimonio immobiliare;
            g)      decreti  che     approvano     contratti    delle
          amministrazioni  dello Stato, escluse le aziende  autonome:
          attivi,  di  qualunque  importo; di appalto d'opera, se  di
          importo  superiore  al  valore    in  ecu  stabilito  dalla
          normativa  comunitaria  per l'applicazione  delle procedure
          di aggiudicazione dei   contratti stessi;  altri  contratti
          passivi,  se  di  importo superiore ad un decimo del valore
          suindicato;
            h) decreti di variazione del   bilancio dello  Stato,  di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero   del   tesoro all'impegno di  spese  correnti  a
          carico di esercizi successivi;
            i)  atti per   il cui corso sia stato impartito  l'ordine
          scritto del Ministro;
            l) atti  che il Presidente   del Consiglio  dei  Ministri
          richieda   di   sottoporre   temporaneamente   a  controllo
          preventivo   o che  la  Corte  dei  conti    deliberi    di
          assoggettare,   per  un  periodo  determinato,  a controllo
          preventivo in relazione a  situazioni di diffusa e ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo".