Art. 7.
             Disposizioni finali e abrogazioni di norme
  1.  Sono  abrogate le norme del titolo secondo della legge 5 agosto
1978, n. 457, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma
2,  della legge 30 aprile 1999, n. 136. Le disponibilita' finanziarie
della   sezione   autonoma   per   l'edilizia  residenziale,  di  cui
all'articolo  12,  comma  1,  della  legge  5  agosto  1978,  n. 457,
accertate  al  31  dicembre 1999, sono devolute al fondo di dotazione
della  Cassa  depositi  e prestiti. Il fondo di riserva della sezione
autonoma  per l'edilizia residenziale, accertato al 31 dicembre 1999,
confluisce  nel  fondo  di  riserva  della Cassa depositi e prestiti.
Tutte  le  attivita'  e  le  passivita'  della  sezione  autonoma per
l'edilizia  residenziale, accertate al 31 dicembre 1999, al netto dei
fondi   trasferiti   alle   regioni   dall'articolo  61  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  di  quelli  da  destinare ai
programmi   finanziati   direttamente   dal   CER   anteriormente   e
posteriormente  alla  data  di entrata in vigore della legge 5 agosto
1978,   n.  457,  le  cui  leggi  di  stanziamento  sono  individuate
nell'intesa  da  raggiungere  in seno alla conferenza Statoregioni di
cui  all'articolo  63 dello stesso decreto legislativo e di quelli di
cui  all'articolo  11,  comma 9, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
sono  trasferite alla Cassa depositi e prestiti. Le eventuali risorse
disponibili  sono impiegate nelle forme ed ai tassi da stabilirsi con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio a della programmazione
economica,  su  proposta del direttore generale, sentito il consiglio
di amministrazione.
  2.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili  con  il
presente  decreto  legislativo  e  in  particolare  sono  o rimangono
abrogate le seguenti disposizioni:
  a) libro I, tranne gli articoli 3, 4 e 5; libro II, parte I, titolo
I,  titolo  V,  parte  II,  parte III; libro III, del regio decreto 2
gennaio 1913, n 453;
  b)  regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito dalla
legge 3 aprile 1933, n. 442;
  c)  articolo  13, comma 3.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.
55,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 aprile 1983, n.
131;
    d) articoli 4 e 12 della legge 13 maggio 1983, n. 197;
  e) all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96, sono soppresse le parole: "e rendiconto separato".
  3.  Sono  abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
decreti  che  stabiliscono  nuove  caratteristiche  dei  libretti  di
risparmio  postale  e  dei  buoni fruttiferi postali, le disposizioni
recate  dai  capi  V  e  VI,  titolo  I,  libro  III  del decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di
esecuzione.  I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore
dei  medesimi  decreti  continuano  ad  essere  regolati  dalle norme
anteriori.   Detti   decreti   possono   disciplinare   le  modalita'
diapplicazione  delle nuove norme ai rapporti gia' in essere, al fine
di   consentire  una  disciplina  dei  rapporti  piu'  favorevole  ai
risparmiatori.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 30 luglio 1999

                               CIAMPI

                      D'Alema, Presidente del  Consiglio dei Ministri
                     Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della
                                             programmazione economica
                          Piazza, Ministro per  la  funzione pubblica
                         Bellillo,  Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Note all'art. 7:
            - Si riporta il testo dell'art.  18, comma 2, della legge
          30  aprile  1999,   n. 136   (Norme per  il sostegno  ed il
          rilancio dell'edilizia residenziale   pubblica e   per  gli
          interventi in  materia di  opere a carattere ambientale):
            "Art.   18.      -  2.  Per    i  programmi  di  edilizia
          residenziale   pubblica    attivati    dall'Amministrazione
          centrale  continuano  ad adottarsi, anche dopo  la scadenza
          del termine  previsto dall'art.  63, comma  2, del  decreto
          legislativo    31  marzo    1998,    n.    112, le   stesse
          procedure tecnicofinanziarie attuate in applicazione  della
          legge   5   agosto   1978,   n.  457,     con  sostituzione
          dell'Amministrazione centrale  agli organi soppressi".
            - Il testo dell'art. 12, comma 1, della  legge  5  agosto
          1978,  n.  457  (Norme  per l'edilizia residenziale), e' il
          seguente:
            "Art. 12. - 1. L'utile  netto  derivante  dalla  gestione
          della  sezione autonoma della Cassa depositi e  prestiti e'
          devoluto   per   otto   decimi   ad   incremento      della
          disponibilita'    della sezione   stessa e   per due decimi
          alla formazione del fondo di riserva".
            - Il testo   dell'art.  61  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.   112 (Conferimento  di funzioni e compiti
          ammministrativi dello Stato alle regioni   ed  agli    enti
          locali,    in attuazione   del capo  I della legge 15 marzo
          1997, n. 59), e' il seguente:
            "Art. 61 (Disposizioni  finanziarie). - 1. Dal 1  gennaio
          1999  sono  accreditate     alle  singole      regioni   le
          disponibilita'  esistenti  alla data  di entrata  in vigore
          del  presente    decreto  legislativo    sulle   annualita'
          corrisposte     dallo  Stato  alla  sezione   autonoma  per
          l'edilizia   residenziale   della    Cassa    depositi    e
          prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
            a)  dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978,
          n. 457;
            b)  dall'art.  9  del  decreto-legge  15  dicembre  1979,
          n.   629, convenito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          febbraio 1980, n. 25;
            c)  dai commi quarto ed undicesimo dell'art. 1, dai commi
          undicesimo  e  dodicesimo     dell'art.   2   e   dall'art.
          21-quinquies  del  decreto-legge  23  gennaio  1982,  n. 9,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1982,
          n. 94;
            d)  dal  comma  settimo  dell'art.  3 del decreto-legge 7
          febbraio 1985, n. 12,  convertito, con modificazioni  dalla
          legge 5 aprile  1985, n.  118;
            e) dal comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n.
          67;
            f) dal comma 1 dell'art. 2 della legge 17 febbraio  1992,
          n. 179.
            2.    A decorrere   dal   1  gennaio 1998,  sono  versate
          alle    regioni  secondo  la  ripartizione  effettuata  dal
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE),   le  annualita'  relative  ai  limiti  di  impegno
          autorizzati:
            a)  dagli  articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n.
          457;
            b)  dall'art.  9  del  decreto-legge  15  dicembre  1979,
          n.   629, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
          febbraio 1980, n. 25;
            c)  dai commi  quarto  e  undicesimo dell'art.  1  e  dal
          comma    12 dell'art. 2 del decreto-legge 23  gennaio 1982,
          n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  marzo
          1982, n. 94;
            d)  dall'art.  3,    comma settimo, del decreto-legge   7
          febbraio 1985, n. 12,  convertito, con modificazioni  dalla
          legge 5 aprile  1985, n.  118;
            e) dal comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n.
          67.
            3.  L'erogazione  dei fondi  di  cui  all'art.  10  della
          legge    14  febbraio    1963,   n.   60,   attribuiti    a
          ciascuna  regione,  il  cui versamento e'  stato  prorogato
          dall'art.  22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art.
          3, comma  24,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e'
          effettuato    dalla    Cassa   depositi   e   prestiti   su
          richiesta    delle  regioni,    nei       limiti      delle
          disponibilita'  a   ciascuna  regione attribuite.
            4.    Le    regioni   possono   utilizzare le   eventuali
          economie  sulle annualita' di   cui al comma   2  e,    per
          esigenze  di   cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di
          cui al  comma 3, per far fronte  agli  oneri  derivanti  da
          quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
            a) art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
            b)  art.  13,  comma  8, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537;
               c) art. 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
            d) art. 1, comma 60, della legge  28  dicembre  1995,  n.
          549.
            5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi    1, 2, e 3 del
          presente articolo si applicano   ai rientri di    cui  alle
          lettere    e)  ed  f)   dell'art. 13 della legge   5 agosto
          1978, n.  457, nonche'  a quelli  dell'art. 18 della  legge
          17 febbraio 1992, n. 179.
            6.   Le  risorse    finanziarie  relative  alle  funzioni
          conferite con il presente   decreto     legislativo    sono
          devolute    alle   regioni contestualmente  alla  data  del
          trasferimento,     con    corrispondente  soppressione    a
          riduzione   dei   capitoli   di   bilancio   dello    Stato
          interessati.
            7.  Le risorse   statali destinate alle finalita' di  cui
          all'art. 59 vengono determinate   annualmente  nella  legge
          finanziaria,  sentita la Conferenza unificata".
            -  Si riporta   il testo dell'art. 63 del  citato decreto
          legislativo n. 112/1998:
            "Art. 63 (Criteri  e modalita' per il  trasferimento alle
          regioni).  1. La competente amministrazione    dello  Stato
          propone  alla  Conferenza  Statoregioni, di cui  all'art. 9
          della legge  15  marzo    1997,  n.  59,  i  criteri,    le
          modalita'    ed   i    tempi  per  il  trasferimento  delle
          competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono  attivati
          accordi  di  programma tra   la competente  amministrazione
          dello Stato  e ciascuna regione per rendere operativo    il
          trasferimento  stesso,  tenendo  conto  della necessita' di
          garantire l'efficacia delle procedure in essere.
            2. In ogni caso l'intero processo di  trasferimento  deve
          completarsi  entro   diciotto mesi   dalla data  di entrata
          in vigore  del presente decreto legislativo".
            - Il testo   dell'art.  11,  comma  9,  della  legge    9
          dicembre  1998,  n.   431 (Disciplina delle locazioni e del
          rilascio degli immobili adibiti ad uso  abitativo),  e'  il
          seguente:
            "9.  Per  gli    anni  1999, 2000 e 2001, ai   fini della
          concessione dei contributi integrativi di  cui al comma  3,
          e' assegnata  al Fondo una quota, pari a  lire 600 miliardi
          per  ciascuno degli   anni 1999, 2000, 2001,  delle risorse
          di  cui alla  legge 14  febbraio   1963, n.   60,  relative
          alle  annualita'  1996,  1997   e 1998. Tali disponibilita'
          sono versate all'entrata del  bilancio    dello  Stato  per
          essere  riassegnate,  con   decreti    del   Ministro   del
          tesoro,    del    bilancio      e    della   programmazione
          economica, ad  apposita unita'  previsionale di  base dello
          stato  di  previsione  del Ministero  dei  lavori pubblici.
          Le predette risorse,  accantonate dalla  deliberazione  del
          CIPE  6  maggio 1998,   non   sono  trasferite  ai    sensi
          dell'art.  61  del  decreto legislativo 31  marzo 1998,  n.
          112,   e restano    nella  disponibilita'  della    sezione
          autonoma    della   Cassa depositi   e   prestiti   per  il
          predetto versamento".
   Dato a Roma, addi' 30 luglio 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema, Presidente del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Amato,   Ministro del  tesoro, del
                                  bilancio e  della programmazione
                                     economica
                                   Piazza, Ministro per  la  funzione
                                  pubblica
                                   Bellillo,  Ministro per gli affari
                                  regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto