Art. 5.
       La valutazione del personale con incarico dirigenziale
  1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del
controllo  di  gestione,  valutano, in coerenza a quanto stabilito al
riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni
dei  propri dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo
delle  risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate
(competenze organizzative).
  2.   La   valutazione   delle   prestazioni   e   delle  competenze
organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati
dell'attivita'  amministrativa  e  della  gestione. La valutazione ha
periodicita'  annuale. Il procedimento per la valutazione e' ispirato
ai  principi  della diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da
parte  dell'organo  proponente  o  valutatore di prima istanza, della
approvazione   o   verifica  della  valutazione  da  partedell'organo
competente  o  valutatore di seconda istanza, della partecipazione al
procedimento del valutato.
  3.  Per  le amministrazioni dello Stato, la valutazione e' adottata
dal  responsabile  dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su
proposta  del  dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio
cui  e'  assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad
uffici  di  livello dirigenziale generale, la valutazione e' adottata
dal  capo  del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato.
Per   i   dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
rispettive  amministrazioni  ed  ai quali si riferisce l'articolo 14,
comma  1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione e' effettuata
dal  Ministro,  sulla  base  degli  elementi  forniti  dall'organo di
valutazione e controllo strategico.
  4.  La  procedura  di  valutazione  di  cui al comma 3, costituisce
presupposto  per  l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21,
commi  1  e  2,  del  decreto  n.  29,  in materia di responsabilita'
dirigenziale.  In  particolare,  le  misure  di  cui  al comma 1, del
predetto   articolo  si  applicano  allorche'  i  risultati  negativi
dell'attivita'   amministrativa   e   della  gestione  o  il  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  emergono dalle ordinarie ed annuali
procedure  di  valutazione.  Tuttavia,  quando il rischio grave di un
risultato  negativo  si  verifica  prima  della  scadenza annuale, il
procedimento  di valutazione puo' essere anticipatamente concluso. Il
procedimento  di valutazione e' anticipatamente concluso, inoltre nei
casi previsti dal comma 2, del citato articolo 21, del decreto n. 29.
  5.  Nel  comma  8 dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte
alla  fine  del  secondo  periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino
alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei
singoli  Ministri  interessati".  Sono  fatte  salve le norme proprie
dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia,  in  materia di valutazione dei funzionari diplomatici e
prefettizi.
 
           Note all'art. 5:
            -  Il testo   dell'art. 14 del decreto legislativo n.  29
          del 1993 e' il seguente:
            "Art.  14  (Indirizzo  politicoamministrativo). -  1.  Il
          Ministro esercita  le   flinzioni di   cui   all'art.    3,
          comma  1. A  tal  fine periodicamente, e comunque ogni anno
          entro  dieci  giorni dalla data di entrata in  vigore della
          legge di bilancio,  anche sulla   base delle  proposte  dei
          dirigenti di cui all'art. 16:
            a)  definisce obiettivi, priorita', piani  e programmi da
          attuare ed emana   le    conseguenti   direttive   generali
          per   l'attivita' amministrativa e per la gestione;
            b)  effettua,  ai  fini  dell'adempimento   dei   compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera a),   l'assegnazione ai
          dirigenti preposti   ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma    1, lettera c), del presente  decreto, ivi comprese
          quelle di  cui all'art. 3 del  decreto legislativo 7 agosto
          1997, n.  279,  ad esclusione   delle   risorse  necessarie
          per  il   funzionamento degli  uffici di  cui  al  comma 2;
          provvede  alle variazioni   delle assegnazioni   con     le
          modalita'     previste  dal   medesimo  decreto legislativo
          7  agosto  1997,  n. 279,  tenendo   altresi'   conto   dei
          procedimenti   e   subprocedimenti  attribuiti   ed  adotta
          gli  altri provvedimenti ivi previsti.
            2. Per l'esercizio delle funzioni di  cui al comma  1  il
          Ministro   si   avvale     di       uffici    di    diretta
          collaborazione,   aventi  esclusive competenze di  supporto
          e   di   raccordo   con   l'amministrazione,   istituiti  e
          disciplinati con  regolamento adottato  ai sensi  del comma
          4-bis dell'art. 17 della  legge 23 agosto 1988, n. 400.   A
          tali  uffici  sono  assegnati, nei limiti stabiliti   dallo
          stesso regolamento: dipendenti pubblici anche  in posizione
          di   aspettativa, fuori ruolo    o  comando;  collaboratori
          assunti  con  contratti    a tempo determinato disciplinati
          dalle norme di diritto privato;  esperti e  consulenti  per
          particolari   professionalita'  e  specializzazioni,    con
          incarichi di collaborazione coordinata e  continuativa. Per
          i  dipendenti pubblici si  applica la disposizione  di  cui
          all'art.  17,   comma 14,   della legge  15 maggio 1997, n.
          127. Con lo stesso  regolamento  si  provvede  al  riordino
          delle  Segreterie    particolari    dei   Sottosegretari di
          Stato.  Con  decreto adottato  dall'autorita' di    Governo
          competente,   di concerto  con il Ministro del  tesoro, del
          bilancio   e      della   programmazione   economica,    e'
          determinato,  in    attuazione  dell'art.    12, comma   1,
          lettera  n), della legge 15   marzo 1997,  n.  59,    senza
          aggravi  di  spesa    e,  per il personale disciplinato dai
          contratti  collettivi nazionali di lavoro, fino   ad    una
          specifica     disciplina   contrattuale,   il   trattamento
          economico accessorio,   da corrispondere    mensilmente,  a
          fronte    delle    responsabilita',   degli   obblighi   di
          reperibilita' e di disponibilita' ad orari  disagevoli,  ai
          dipendenti   assegnati  agli  uffici  dei  Ministri  e  dei
          Sottosegretari di Stato.  Tale trattamento, consistente  in
          un unico  emolumento,    e'   sostitutivo   dei    compensi
          per    il    lavoro straordinario,   per la   produttivita'
          collettiva   e     per  la     qualita'  della  prestazione
          individuale.  Con effetto dalla data  di entrata in  vigore
          del  regolamento  di cui  al presente  comma sono  abrogate
          le norme del regio  decreto-legge 10 luglio 1924, n.  1100,
          e successive modificazioni    ed  integrazioni,    ed  ogni
          altra  norma  riguardante la costituzione  e la  disciplina
          dei  Gabinetti    dei    Ministri  e     delle   Segreterie
          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
            3. Il Ministro non puo'  revocare, riformare, riservare o
          avocare a se'  o altrimenti  adottare provvedimenti  o atti
          di competenza  dei dirigenti. In caso  di inerzia o ritardo
          il  Ministro    puo' fissare un termine perentorio entro il
          quale  il  dirigente   deve   adottare   gli   atti   o   i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia permanga, o  in caso  di
          grave inosservanzadelle   direttive  generali   da    parte
          del      dirigente  competente, che determinino pregiudizio
          per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare,  salvi
          i casi di urgenza previa contestazione, un  commissario  ad
          acta,   dando  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio
          dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
          previsto  dall'art. 2,  comma 3,  lettera p),  della  legge
          23  agosto  1988,  n.    400. Resta altresi'   salvo quanto
          previsto dall'art.   6 del testo  unico    delle  leggi  di
          pubblica  sicurezza,  approvato    con  regio  decreto   18
          giugno  1931,  n. 773,  e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni,  e   dall'art. 10,   del relativo regolamento
          emanato con regio  decreto 6  maggio  1940, n.  635). Resta
          salvo  il potere  di annullamento ministeriale  per  motivi
          di legittimita'".
            -  I  commi 1 e 2 dell'art. 21 del decreto legislativo n.
          29 del 1993 sono i seguenti:
            "Art.  21.  (Responsabilita'  dirigenziale).   -   1.   I
          risultati  negativi  dell'attivita'    amministrativa     e
          della    gestione  o    il   mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi,   valutati   con     i  sistemi  e  le  garanzie
          determinati con i decreti legislativi  di cui  all'art.  17
          della  legge  15   marzo 1997,   n. 59,  comportano per  il
          dirigente  interessato la revoca dell'incarico,    adottata
          con    le  procedure    previste  dall'art.    19,  e    la
          destinazione  ad altro  incarico, anche  tra quelli  di cui
          all'art.    19,  comma     10,     presso  la      medesima
          amministrazione  ovvero presso altra amministrazione che vi
          abbia interesse.
            2.   Nel  caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive
          impartite dall'organo competente  o di ripetuta valutazione
          negativa, ai sensi del comma   1,  il    dirigente,  previa
          contestazione  e contraddittorio, puo'  essere  escluso dal
          conferimento     di    ulteriori  incarichi,    di  livello
          dirigenziale  corrispondente  a  quello  revocato,  per  un
          periodo  non   inferiore    a  due    anni.  Nei   casi  di
          maggiore  gravita', l'amministrazione puo'    recedere  dal
          rapporto  di  lavoro,    secondo le disposizioni del codice
          civile e dei contratti collettivi".
            -  Il  comma 8 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29
          del 1993 e' il seguente:
            "8.  Per  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri
          e   per  le amministrazioni  che esercitano  competenze  in
          materia  di difesa  e sicurezza dello  Stato, di polizia  e
          di giustizia, le   operazioni di  cui  al    comma  2  sono
          effettuate  dal Ministro   per i dirigenti  e dal Consiglio
          dei Ministri  per i  dirigenti  generali. I  termini e   le
          modalita'  di  attuazione  del procedimento di verifica dei
          risultati da parte    del  Ministro    competente    e  del
          Consiglio  dei Ministri  sono stabiliti rispettivamente con
          regolamento    ministeriale  e  con  decreto del Presidente
          della Repubblica da adottarsi  entro  sei  mesi,  ai  sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400".