Art. 10 
             Riordino dei compiti operativi e gestionali 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della legge
15 marzo 1997,  n.  59,  sono  trasferiti  ai  Ministeri  di  seguito
individuati i compiti relativi  alle  seguenti  aree  funzionali,  in
quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso  indirizzo
e  coordinamento  del  Presidente.  Ai  Ministeri  interessati   sono
contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le  relative
risorse finanziarie, materiali ed umane: 
    a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato; 
    b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri; 
    c) segreteria del comitato per  la  liquidazione  delle  pensioni
privilegiate ordinarie, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  s),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio
e programmazione economica; 
    d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma  5,  nonche'
Commissione Reggio Calabria, di cui  all'articolo  7  della  legge  5
luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre  di
Pisa, al Ministero dei lavori pubblici; 
    e) diritto d'autore e  disciplina  della  proprieta'  letteraria,
nonche'   promozione   delle   attivita'    culturali,    nell'ambito
dell'attivita' del Dipartimento per l'informazione  ed  editoria,  al
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  come  previsto
dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo sul  riordino  dei
Ministeri. 
  2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali  di  cui  agli
articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15  marzo  1997,
n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle  strutture
trasferite ai sensi del comma 1  ne  assumono  la  responsabilita'  a
decorrere dalla entrata in vigore  del  presente  decreto  quando  si
tratti di strutture in  atto  affidate  a  Ministri  con  portafoglio
mediante delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In  caso  diverso,
l'assunzione  di  responsabilita'   decorre   dalla   individuazione,
mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse
da trasferire. 
  3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva  a
quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al
Ministero  dell'interno,  con  le   inerenti   risorse   finanziarie,
materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei  commissari  di
Governo nelle regioni. 
  4. A decorrere dalla data di cui al comma  3,  sono  trasferiti  al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 45 del  decreto  legislativo  sul
riordinamento dei Ministeri, i compiti  esercitati  dal  Dipartimento
degli affari sociali  della  Presidenza.  Al  Ministero  stesso  sono
contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali
ed umane. 
  5. A decorrere dalla data di cui al comma  3,  sono  trasferiti  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 41
del decreto legislativo  sul  riordinamento  dei  Ministeri,  con  le
inerenti  risorse  finanziarie,  materiali   e   umane,   i   compiti
esercitati, nell'ambito del  Dipartimento  delle  aree  urbane  della
Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi. 
  6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla  diversa  data
indicata in sede di  riordino  dei  Ministeri,  sono  rispettivamente
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed  umane:
all'Agenzia per la protezione civile,  di  cui  agli  articoli  79  e
seguenti del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,  le
funzioni e i compiti  attribuite  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza, nonche', nell'ambito del Dipartimento per  i
servizi tecnici nazionali, al Servizio sismico nazionale; all'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e  per  i  servizi  tecnici,  di  cui
all'articolo 38 del predetto decreto  legislativo  sul  riordinamento
dei Ministeri, le funzioni residue attribuite al Dipartimento  per  i
servizi tecnici nazionali della  Presidenza,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112. 
  7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo sul riordino dei Ministeri,  l'Agenzia  per  il  servizio
civile,  alla  quale  sono  trasferiti,  con  le   inerenti   risorse
finanziarie, materiali ed umane,  i  compiti  attribuiti  all'Ufficio
nazionale del servizio civile dalla legge  8  luglio  1998,  n.  230.
L'Agenzia svolge altresi' i compiti relativi al servizio  sostitutivo
di quello di leva previsti dall'articolo 46 della legge  27  dicembre
1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla  vigilanza  della  struttura
centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale  dei  diritti
sociali. 
  8. L'Agenzia, in particolare, organizza,  gestisce  e  verifica  la
chiamata e l'impiego degli obiettori di  coscienza,  promuovendone  e
curandone la formazione  e  l'addestramento,  anche  in  vista  della
pianificazione  degli  eventuali  richiami  in  caso   di   pubbliche
calamita'. 
  9. Lo statuto dell'Agenzia di  cui  al  comma  7  e'  adottato  con
regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del  Ministro  vigilante,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile  operano  sino  alla  data  di  nomina  degli  organi
previsti dallo statuto dell'Agenzia. 
  10. La collocazione e  l'organizzazione  dell'Ufficio  di  supporto
alla  Cancelleria  dell'Ordine   al   merito   della   Repubblica   e
dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo  della  difesa  sono
stabilite da appositi protocolli d'intesa tra  Segretariato  generale
della Presidenza  della  Repubblica  e  Segretariato  generale  della
Presidenza. 
  11. Gli organi collegiali le cui strutture  di  supporto  sono  dal
presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano  presso
le amministrazioni medesime. 
 
          Note all'art. 10: 
            - Per il testo dell'art. 12 della legge n. 59  del  1997,
          si veda nelle note alle premesse. 
            - L'art. 19, comma 1, della legge n. 400 del 1998,  cosi'
          come modificato dal  presente  decreto  legislativo  e'  il
          seguente: 
            "Art.  19  (Compiti  del  Segretariato   generale   della
          Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri).   -   1.   Il
          Segretariato generale della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri assicura il supporto all'espletamento dei  compiti
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, curando, qualora
          non  siano  state  affidate  alle  responsabilita'  di   un
          Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di
          Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  le
          seguenti funzioni: 
             a) predisporre la base  conoscitiva  e  progettuale  per
          l'aggiornamento del programma di Governo; 
             b) assicurare  il  quadro  conoscitivo  sullo  stato  di
          attuazione del programma  di  Governo,  anche  mediante  il
          sistema informativo e di  documentazione  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri   in   collegamento   con   i
          corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi
          pubblici ed avvalendosi dell'attivita' dell'ISTAT; 
             c)  curare  gli  adempimenti  e  predisporre  gli   atti
          necessari  alla  formulazione  ed  al  coordinamento  delle
          iniziative  legislative,   nonche'   all'attuazione   della
          politica istituzionale del Governo; 
             d)  provvedere   alla   periodica   ricognizione   delle
          disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al
          fine del coordinamento delle disposizioni medesime; 
             e) collaborare alle iniziative  concernenti  i  rapporti
          tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e  gli  organi
          dello Stato nonche' predisporre gli elementi di valutazione
          delle questioni di rilevanza costituzionale; 
             f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione
          delle  questioni  interessanti  la   competenza   di   piu'
          Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unita'
          di indirizzo; 
             g)   curare   la   raccolta   comparativa    dei    dati
          sull'andamento  della  spesa,  della  finanza  pubblica   e
          dell'economia nazionale, ai fini  di  valutazioni  tecniche
          sulla  coerenza  economico-finanziaria  dell'attivita'   di
          Governo,  avvalendosi  dell'ISTAT   nonche'   dei   sistemi
          informativi  e  dell'apporto   di   ricerca   delle   altre
          amministrazioni e di organismi pubblici; 
             h) predisporre  gli  adempimenti  per  l'intervento  del
          Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e  per
          la  proposizione  nelle  sedi  competenti  delle  priorita'
          governative;   assicurare   una   costante   e   tempestiva
          informazione sui  lavori  parlamentari  anche  al  fine  di
          coordinare la presenza  dei  rappresentanti,  del  Governo;
          provvedere agli adempimenti  necessari  per  l'assegnazione
          dei disegni di legge alle due Camere, vigilando  anche'  il
          loro esame si armonizzi  con  la  graduale  attuazione  del
          programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla
          presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame
          del Parlamento, nonche'  gli  adempimenti  concernenti  gli
          atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli  rivolti  al
          Presidente del Consiglio e al Governo; 
             i) assistere, anche attraverso attivita' di studio e  di
          documentazione, il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          nella sua attivita' per  le  relazioni  internazionali  che
          intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera; 
             i-bis)  assistere  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri    nell'esercizio    delle    sue     attribuzioni
          istituzionali in materia di  rapporti  con  le  Confessioni
          religiose, ferme restando  le  attribuzioni  del  Ministero
          dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2,  lettera  d),
          del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri; 
             l) assistere il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          nella sua attivita' per le relazioni con gli organismi  che
          provvedano alla difesa nazionale; 
             m) curare il cerimoniale della Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri; 
             n) curare lo studio  e  l'elaborazione  delle  modifiche
          necessarie a  conformare  la  legislazione  al  fine  della
          uguaglianza tra i sessi  ed  assistere  il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri in relazione al coordinamento  delle
          amministrazioni  competenti  nell'attuazione  dei  progetti
          nazionali e locali aventi il medesimo fine; 
             o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di
          applicazione  ella  normativa   comunitaria,   nonche'   la
          raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi
          sulle   implicazioni   per   l'Italia    delle    politiche
          comunitarie; 
             p) curare gli adempimenti relativi ai  rapporti  con  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano;
          all'esame delle leggi regionali ai fini  dell'articolo  127
          della  Costituzione;  al  coordinamento  tra   legislazione
          statale  e  regionale;  all'attivita'  dei  commissari  del
          Governo  nelle  regioni;  ai   problemi   delle   minoranze
          linguistiche e dei territori di confine; 
             q) mantenere i contatti con gli organi  di  informazione
          attraverso il capo dell'ufficio stampa del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri; 
             r) svolgere le attivita' di competenza della  Presidenza
          del  Consiglio  dei   Ministri   inerenti   alla   gestione
          amministrativa del  Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali
          amministrativi   regionali,   della   Corte   dei    conti,
          dell'Avvocatura dello Stato, nonche' degli altri organi  ed
          enti che alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  fanno
          capo; 
             s) curare le attivita'  preliminari  e  successive  alle
          deliberazioni di ogni organo collegiale operante presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri per  disposizione  di
          legge o di regolamento; 
             t)  curare  gli  affari  legali  e  del  contenzioso   e
          mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato; 
             u) curare le questioni concernenti  il  personale  della
          Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri,   nonche'   il
          coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici; 
             v) (soppressa); 
             z) (soppressa); 
             aa)  curare  ogni  altro  adempimento   necessario   per
          l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, del Consiglio dei  Ministri  e  dei  Ministri
          senza portafoglio; 
             bb)  assicurare  la   gestione   amministrativa   e   la
          manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso
          per  le  esigenze  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
          Ministri, ivi comprese quelle relative  ai  dipartimenti  e
          agli uffici  affidati  alla  responsabilita'  dei  Ministri
          senza  portafoglio  e  dei  Sottosegretari  di  Stato  alla
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  avvalendosi  anche
          delle amministrazioni competenti; 
             cc) (soppressa). 
            - L'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246 (Conversione
          in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  8  maggio
          1989, n. 166 recante interventi urgenti per il  risanamento
          e lo sviluppo della  citta'  di  Reggio  Calabria),  e'  il
          seguente: 
            "Art. 7. - 1. Il Ministro per i problemi delle  aree  ur-
          bane, puo' avvalersi di organi e di uffici  della  pubblica
          amministrazione e di enti pubblici  anche  locali,  e  puo'
          stipulare apposite convenzioni  con  societa'  di  servizi,
          anche ai fini dell'attivita' di progettazione,  supporto  e
          consulenza delle amministrazioni locali. 
            2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale
          di una commissione, nominata con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  per  i
          problemi delle aree urbane e composta da sei membri  scelti
          fra personale civile e militare dello Stato e  delle  altre
          amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando
          o fuori  ruolo  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento per i problemi  delle  aree  urbane
          per tutta la durata dell'incarico. Possono essere  chiamati
          a far parte della commissione in qualita' di esperti  anche
          soggetti estranei alla pubblica amministrazione  in  numero
          non superiore a tre unita'. 
            3. Al personale chiamato a far parte della commissione di
          cui al comma 2 sara' corrisposto un compenso da  stabilirsi
          con decreto del Ministro per i problemi delle aree  urbane,
          di concerto con il Ministro del tesoro.". 
            - L'art. 52, comma 2, del decreto legislativo  30  luglio
          1999, n.  300,  recante  "Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'articolo  11  della  legge  15  marzo
          1997,  n.  59,  (decreto  legislativo  sul   riordino   dei
          Ministeri), e' il seguente: 
            "2.  Al  Ministero  sono  altresi'  trasferite,  con   le
          inerenti risorse, le funzioni esercitate  dal  dipartimento
          per  l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  materia  di
          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
          promozione delle attivita' culturali.". 
            - Per il testo dell'art. 12, lettera f) e seguenti, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, v. note alle premesse. 
            - L'art. 13 della legge n. 59 del 1997 e' il seguente: 
            "Art. 13. - 1. All'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e successive modificazioni, e'  aggiunto  il  seguente
          comma: 
             "4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
             a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
          Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che  tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di  direzione  politica  e  di  raccordo   tra   questo   e
          l'amministrazione; 
             b) individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
             c)  previsione  di  strumenti  di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
             d) indicazione e revisione periodica  della  consistenza
          delle piante organiche; 
             e) previsione di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.". 
            2. Gli schemi  di  regolamento  di  cui  al  comma  4-bis
          dell'articolo 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
          introdotto  dal  comma  1  del  presente   articolo,   sono
          trasmessi alla Camera  dei  Deputati  ed  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia   entro
          trenta giorni dalla data della loro  trasmissione.  Decorso
          il termine senza che i  pareri  siano  stati  espressi,  il
          Governo adotta comunque i regolamenti. 
            3. I regolamenti di cui al comma 4-bis  dell'articolo  17
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma  1
          del    presente    articolo,    sostituiscono,    per    le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come   sostituito
          dall'articolo 4 del decreto legislativo 23  dicembre  1993,
          n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo  6.
          I regolamenti gia' emanati o  adottati  restano  in  vigore
          fino alla emanazione  dei  regolamenti  di  cui  al  citato
          articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.". 
            - L'art. 45 del  citato  decreto  legislativo  30  luglio
          1999,  n.  300,  (decreto  legislativo  sul  riordino   dei
          Ministeri), e' il seguente: 
            "Art. 45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1.
          E' istituito il Ministero del lavoro, della salute e  delle
          politiche sociali. 
            2. Nell'ambito e con finalita' di gestione integrata  dei
          servizi socio-sanitari e  della  tutela  dei  diritti  alla
          dignita' della persona umana, alla  salute  ed  al  lavoro,
          sono attribuite  al  Ministero  le  funzioni  e  i  compiti
          spettanti allo Stato in materia di politiche  sociali,  con
          particolare riferimento alla prevenzione e riduzione  delle
          condizioni di bisogno  e  disagio  delle  persone  e  delle
          famiglie, di tutela della salute umana,  coordinamento  del
          sistema sanitario nazionale,  sanita'  veterinaria,  tutela
          della salute in luoghi di lavoro, igiene e sicurezza  degli
          alimenti,   di   politiche   del    lavoro    e    sviluppo
          dell'occupazione, di tutela del lavoro  e  dell'adeguatezza
          del sistema previdenziale. 
            3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse,
          le funzioni dei Ministeri del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  e  della  sanita',   nonche'   le   funzioni   del
          Dipartimento per gli affari  sociali,  operante  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese  quelle
          in materia di immigrazione, eccettuate  quelle  attribuite,
          anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e
          fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti  degli
          articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e  b),  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla
          vigente legislazione alle regioni ed agli enti  locali.  Il
          Ministero esercita la vigilanza sull'agenzia per i  servizi
          sanitari regionali, di cui al decreto legislativo 31  marzo
          1998, n. 115, sull'agenzia per il servizio civile,  di  cui
          all'articolo  10,  commi  6   e   seguenti,   del   decreto
          legislativo sul riordino della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri. Il Ministero esercita  altresi'  le  funzioni  di
          vigilanza  spettanti  al  Ministero  del  lavoro,  a  norma
          dell'articolo  88,  sull'agenzia  per   la   formazione   e
          l'istruzione professionale. 
            4. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti
          risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture  e
          con riferimento alle  materie  di  cui  al  comma  1,  sono
          esercitate: dal Ministero degli affari esteri,  in  materia
          tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal Ministero
          dei trasporti e della navigazione, in materia di  vigilanza
          sul  trattamento  giuridico,  economico,  previdenziale  ed
          assistenziale     del     personale      delle      aziende
          autoferrotranviarie e delle gestioni  governative,  nonche'
          in materia di organizzazione, assistenza e  previdenza  del
          lavoro marittimo, portuale  e  della  pesca;  dallo  stesso
          Ministero dei trasporti e della navigazione in  materia  di
          previdenza e assistenza dei lavoratori addetti  ai  servizi
          di  trasporto  aereo;  dal  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  in  materia  di   servizio
          ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria  e  di   vigilanza
          sull'applicazione della legislazione attinente alla  salute
          sui  luoghi  di   lavoro;   dal   Ministero   dell'interno,
          iniziative di cooperazione internazionale  e  attivita'  di
          prevenzione e studio sulle emergenze sociali. Sono altresi'
          trasferiti al Ministero i  compiti  svolti  in  materia  di
          tutela  contro  gli  infortuni  del  lavoro   dall'Istituto
          superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro
          (ISPESL).". 
            - L'art. 41 del  citato  decreto  legislativo  30  luglio
          1999,  n.  300,  (decreto  legislativo  sul  riordino   dei
          Ministeri), e' il seguente: 
            "Art. 41 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1.
          E'  istituito  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
            2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e  i  compiti
          spettanti allo Stato in materia  di  identificazione  delle
          linee  fondamentali   dell'assetto   del   territorio   con
          riferimento alle reti infrastrutturali e al  sistema  delle
          citta' e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali  e
          opere   di   competenza   statale;   politiche   urbane   e
          dell'edilizia abitativa; opere marittime  e  infrastrutture
          idrauliche; trasporti e viabilita'. 
            3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse,
          le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e
          dei trasporti e della navigazione, nonche' del Dipartimento
          per le aree  urbane  istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle attribuite, anche
          dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e  fatte
          in ogni caso salve le funzioni  conferite  alle  regioni  e
          agli enti locali, anche ai sensi  e  per  i  effetti  degli
          articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e  b),  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.". 
            - L'art. 79 del  citato  decreto  legislativo  30  luglio
          1999,  n.  300,  (decreto  legislativo  sul  riordino   dei
          Ministeri), e' il seguente: 
            "Art.  79  (Agenzia  di  protezione  civile).  -  1.   E'
          istituita  l'agenzia  di  protezione  civile,  di   seguito
          denominata agenzia, dotata di personalita' giuridica  e  di
          autonomia   regolamentare,   amministrativa,   finanziaria,
          patrimoniale e contabile. 
            2. All'agenzia sono trasferite le funzioni ed  i  compiti
          tecnico-operativi e scientifici in  materia  di  protezione
          civile svolti dalla  direzione  generale  della  protezione
          civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno,
          dal dipartimento della protezione civile, istituito  presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  e  dal  servizio
          sismico nazionale. 
            3. Il Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  per  le
          attivita'  di  protezione  civile,  dipende  funzionalmente
          dall'agenzia. 
            4. L'attivita' dell'agenzia e' disciplinata,  per  quanto
          non previsto dal presente decreto legislativo, dalle  norme
          del codice civile. 
            5. L'agenzia e' soggetta al  controllo  successivo  della
          Corte dei conti, che si esercita ai sensi  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. 
            6.    L'agenzia    puo'    avvalersi    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43  del
          regio decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.". 
            - Il testo dell'art. 91 del decreto  legislativo  n.  112
          del 31 marzo 1998, e' il seguente: 
            "Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). - 1.  Ai  sensi
          dell'art. 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997,  n.  59,
          il Servizio nazionale dighe  e'  soppresso  quale  Servizio
          tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano  dighe
          - RID, che provvede, ai fini della  tutela  della  pubblica
          incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed  alla
          vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
          spettanti ai concessionari sulle dighe di  ritenuta  aventi
          le caratteristiche indicate all'articolo 1,  comma  1,  del
          decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 
            2. Le regioni e le province autonome possono delegare  al
          RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro
          competenza e richiedere altresi' consulenza  ed  assistenza
          anche   relativamente   ad   altre    opere    tecnicamente
          assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti  ad
          esse assegnati. 
            3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,
          n. 59, con specifico provvedimento da adottarsi su proposta
          del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza
          Stato-regioni,  sono   definiti   l'organizzazione,   anche
          territoriale, del RID, i suoi compiti  e  la  composizi'one
          dei suoi organi,  all'interno  dei  qui  dovra'  prevedersi
          adeguata rappresentanza regionale.". 
            - La legge 8 luglio 1998, n. 230 reca: "Norme in  materia
          di obiezioni coscienza", ed e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 163 del 1998. 
            - L'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 46 (Servizio sostitutivo di leva). - 1.  In  attesa
          dell'entrata in vigore della normativa sul servizio  civile
          nazionale, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          autorizzata  a  disporre  l'impiego,  quali  volontari   in
          servizio sostitutivo  di  leva,  del  personale  idoneo  al
          servizio militare che ne abbia fatto  richiesta  e  che  al
          termine del periodo massimo previsto per la  chiamata  alle
          armi non sia stato incorporato, da destinare con  priorita'
          nei comuni della provincia di residenza ai corpi di polizia
          municipale e ad attivita' di vigilanza dei  musei  e  delle
          bellezze naturali alle dipendenze del Ministero per i  beni
          culturali  e  ambientali.  L'entita'  del  contingente   e'
          determinata  annualmente   sulla   base   delle   richieste
          comunicate dalle singole  amministrazioni  alla  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri entro  il  30  giugno  dell'anno
          precedente all'impiego. 
            2. I volontari devono essere in  possesso  dei  requisiti
          prescritti per il reclutamento e dallo stato giuridico  dei
          militari  di  truppa.  La  domanda  di  poter  svolgere  il
          servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve  essere
          presentata al momento della visita di  leva  o  almeno  sei
          mesi prima della  cessazione  delle  condizioni  che  danno
          diritto  al  rinvio  del  servizio  militare,  secondo   le
          modalita' stabilite dal bando. 
            3.  Il  servizio  prestato  ai  sensi  del  comma  1   e'
          considerato a tutti gli effetti servizio militare di  leva.
          La sua durata e' uguale a quella della ferma  di  leva.  Al
          termine del periodo di servizio, le  unita'  di  leva  sono
          poste in congedo illimitato. Detto personale e' equiparato,
          in quanto compatibile,  ad  ogni  effetto  civile,  penale,
          amministrativo,  disciplinare,  nonche'   nel   trattamento
          economico, ai cittadini che prestano  il  normale  servizio
          militare. 
            4. I volontari in servizio sostitutivo di leva  presso  i
          corpi di polizia municipale o alle dipendenze del Ministero
          per i beni culturali e ambientali  esercitano  le  funzioni
          stabilite,  con  apposito  regolamento,  dalle   rispettive
          amministrazioni. 
            5. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva  di
          cui al comma 1, compresi quelli relativi  al  compenso,  al
          vitto e all'equipaggiamento,  sono  posti  a  carico  delle
          rispettive amministrazioni locali nei limiti delle  risorse
          disponibili; il Ministero per i beni culturali e ambientali
          vi fa fronte nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di
          bilancio. Restano a carico del Ministero della  difesa  gli
          oneri per il reclutamento e le visite di leva.". 
            - Per il testo del comma 2 dell'art. 17  della  legge  n.
          400 del 1988 si veda in nota all'art. 9.