Art. 10 Riordino dei compiti operativi e gestionali 1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane: a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato; b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri; c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica; d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'articolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici; e) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali, nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, come previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. 2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire. 3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane. 5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi. 6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono rispettivamente trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane: all'Agenzia per la protezione civile, di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni e i compiti attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nonche', nell'ambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, al Servizio sismico nazionale; all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del predetto decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni residue attribuite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. L'Agenzia svolge altresi' i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali. 8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'. 9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 e' adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia. 10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza. 11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 12 della legge n. 59 del 1997, si veda nelle note alle premesse. - L'art. 19, comma 1, della legge n. 400 del 1998, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente: "Art. 19 (Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilita' di un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le seguenti funzioni: a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo; b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attivita' dell'ISTAT; c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonche' all'attuazione della politica istituzionale del Governo; d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime; e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organi dello Stato nonche' predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale; f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di piu' Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unita' di indirizzo; g) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attivita' di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonche' dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici; h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorita' governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti, del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando anche' il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonche' gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo; i) assistere, anche attraverso attivita' di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua attivita' per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera; i-bis) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri; l) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua attivita' per le relazioni con gli organismi che provvedano alla difesa nazionale; m) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine; o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione ella normativa comunitaria, nonche' la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie; p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attivita' dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine; q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri; r) svolgere le attivita' di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonche' degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri fanno capo; s) curare le attivita' preliminari e successive alle deliberazioni di ogni organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per disposizione di legge o di regolamento; t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato; u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici; v) (soppressa); z) (soppressa); aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dei Ministri e dei Ministri senza portafoglio; bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla responsabilita' dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti; cc) (soppressa). - L'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della citta' di Reggio Calabria), e' il seguente: "Art. 7. - 1. Il Ministro per i problemi delle aree ur- bane, puo' avvalersi di organi e di uffici della pubblica amministrazione e di enti pubblici anche locali, e puo' stipulare apposite convenzioni con societa' di servizi, anche ai fini dell'attivita' di progettazione, supporto e consulenza delle amministrazioni locali. 2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da sei membri scelti fra personale civile e militare dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i problemi delle aree urbane per tutta la durata dell'incarico. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualita' di esperti anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione in numero non superiore a tre unita'. 3. Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al comma 2 sara' corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro.". - L'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (decreto legislativo sul riordino dei Ministeri), e' il seguente: "2. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e promozione delle attivita' culturali.". - Per il testo dell'art. 12, lettera f) e seguenti, della legge 15 marzo 1997, n. 59, v. note alle premesse. - L'art. 13 della legge n. 59 del 1997 e' il seguente: "Art. 13. - 1. All'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". 2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti. 3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.". - L'art. 45 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (decreto legislativo sul riordino dei Ministeri), e' il seguente: "Art. 45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 2. Nell'ambito e con finalita' di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignita' della persona umana, alla salute ed al lavoro, sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di tutela della salute umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanita' veterinaria, tutela della salute in luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti, di politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', nonche' le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. Il Ministero esercita la vigilanza sull'agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, sull'agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo sul riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale. 4. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri, in materia tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche' in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. Sono altresi' trasferiti al Ministero i compiti svolti in materia di tutela contro gli infortuni del lavoro dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).". - L'art. 41 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (decreto legislativo sul riordino dei Ministeri), e' il seguente: "Art. 41 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle citta' e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilita'. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonche' del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per i effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.". - L'art. 79 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (decreto legislativo sul riordino dei Ministeri), e' il seguente: "Art. 79 (Agenzia di protezione civile). - 1. E' istituita l'agenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia, dotata di personalita' giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. 2. All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dal servizio sismico nazionale. 3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attivita' di protezione civile, dipende funzionalmente dall'agenzia. 4. L'attivita' dell'agenzia e' disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile. 5. L'agenzia e' soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 6. L'agenzia puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.". - Il testo dell'art. 91 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, e' il seguente: "Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). - 1. Ai sensi dell'art. 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresi' consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati. 3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizi'one dei suoi organi, all'interno dei qui dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale.". - La legge 8 luglio 1998, n. 230 reca: "Norme in materia di obiezioni coscienza", ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 1998. - L'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente: "Art. 46 (Servizio sostitutivo di leva). - 1. In attesa dell'entrata in vigore della normativa sul servizio civile nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata a disporre l'impiego, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, del personale idoneo al servizio militare che ne abbia fatto richiesta e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato, da destinare con priorita' nei comuni della provincia di residenza ai corpi di polizia municipale e ad attivita' di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali. L'entita' del contingente e' determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno dell'anno precedente all'impiego. 2. I volontari devono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo le modalita' stabilite dal bando. 3. Il servizio prestato ai sensi del comma 1 e' considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. La sua durata e' uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unita' di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale e' equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonche' nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare. 4. I volontari in servizio sostitutivo di leva presso i corpi di polizia municipale o alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali esercitano le funzioni stabilite, con apposito regolamento, dalle rispettive amministrazioni. 5. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni locali nei limiti delle risorse disponibili; il Ministero per i beni culturali e ambientali vi fa fronte nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per il reclutamento e le visite di leva.". - Per il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 si veda in nota all'art. 9.