Art. 11. 
                       Ordinamento transitorio 
 
  1. In fase di prima applicazione del presente decreto, e sino  alla
adozione dei decreti di cui all'articolo  7,  resta  ferma  l'attuale
organizzazione  della  Presidenza,  relativamente  ai   compiti   non
trasferiti ai sensi dell'articolo 10 e fatti salvi  gli  effetti  dei
decreti legislativi  da  adottarsi  ai  sensi  degli  articoli  11  e
seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, fino  alla
emanazione dei decreti di cui all'articolo 7,  comma  2,  i  Ministri
delegati continuano ad avvalersi delle strutture ad essi affidate. 
  2. Sino alla stipulazione dei  nuovi  contratti  collettivi,  resta
applicabile al personale in servizio presso la Presidenza  il  regime
contrattuale del comparto di appartenenza. Sino a diversa  previsione
contrattuale, le relazioni sindacali sono regolate, nell'ambito della
Presidenza, dal contratto collettivo per il  comparto  del  personale
statale. 
  3.  Con  effetto  dalla  entrata  in  vigore  dei  decreti  di  cui
all'articolo 7, da adottarsi, in prima applicazione, entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,
sono  abrogate  le  norme  di  legge,  di   regolamento   ovvero   di
organizzazione, emanate ai sensi  dell'articolo  21  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, relative alla organizzazione dei  corrispondenti
uffici e dipartimenti della Presidenza. 
  4. In sede di prima applicazione del presente decreto, il  rapporto
tra consistenza del personale di ruolo della Presidenza e contingente
del personale di prestito e' determinato sulla base del personale che
alla data del 1 giugno 1999 risulta assegnato  alle  strutture  della
Presidenza non immediatamente trasferite ai sensi dell'articolo 10. A
successive determinazioni delle  due  grandezze,  modificative  delle
tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si  perviene  con
decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali,  tenendo
conto degli ulteriori trasferimenti  di  funzioni  e  strutture,  dei
risultati delle operazioni di cui al comma  5,  delle  determinazioni
assunte  dal  Presidente  ai  sensi   dell'articolo   7,   comma   6,
dell'obiettivo di una graduale  riduzione,  nelle  strutture  non  di
diretta collaborazione, del rapporto  tra  personale  di  prestito  e
personale  di  ruolo,  sino  a  raggiungere,  entro  tre  anni,   una
percentuale non superiore al 20 per cento per le strutture  medesime.
Resta salva l'esigenza di garantire il ricorso aggiuntivo a personale
di prestito per  la  rapida  copertura  di  fabbisogni  aggiuntivi  e
temporanei, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma  4,
del presente decreto, e dall'articolo 11 della legge 23 agosto  1988,
n. 400. 
  5. Il diritto di opzione di cui all'articolo 12, comma  1,  lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' assicurato ai dipendenti ivi
contemplati,  anche  se  in  servizio   presso   strutture   il   cui
trasferimento  ad  altre  amministrazioni  e'  differito  nel  tempo,
mediante la predisposizione  di  apposita  procedura  da  concludersi
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Una volta
esercitata, l'opzione non e' piu' revocabile.  Il  personale  che  ha
esercitato l'opzione per la permanenza nei ruoli della Presidenza non
puo'  essere  inviato  in  comando  o  fuori   ruolo   presso   altre
amministrazioni per il periodo di due anni e,  se  e'  gia'  in  tale
posizione, ne  cessa  automaticamente  dopo  un  anno  dall'esercizio
dell'opzione, salva scadenza anteriore. 
  6. Al personale non dirigenziale di ruolo della Presidenza che alla
data del 1 giugno 1999 risulta assegnato a strutture della Presidenza
immediatamente  trasferite  ad   altre   amministrazioni   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 1, ed al personale non dirigenziale che  alla
data predetta presta servizio nelle strutture stesse in posizione  di
fuori ruolo, comando o distacco, e' conservato ad personam,  se  piu'
favorevole,  il  trattamento   economico   di   carattere   fisso   e
continuativo  fruito  presso  la   Presidenza.   Al   personale   non
dirigenziale della Presidenza o di  altre  amministrazioni  che  alla
data  del  1  giugno  1999  risulti  in  servizio  presso   strutture
trasferite con decorrenza non immediata,  ai  sensi  dei  commi  3  e
seguenti   dell'articolo   10,   e',   all'atto   del   trasferimento
riconosciuto  un  trattamento  economico   di   carattere   fisso   e
continuativo complessivamente non inferiore  a  quello  in  godimento
alla decorrenza del trasferimento. 
  7. Ove, in sede di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  a
seguito anche  delle  opzioni  di  cui  al  comma  5,  i  limiti  del
contingente  del  personale  di  ruolo  risultassero   superati,   il
Presidente determina i profili professionali per  i  quali  ulteriori
assunzioni  restano   compatibili   con   l'obiettivo   di   graduale
riadeguamento numerico del personale. 
  8. Il decreto di cui all'articolo 8 stabilisce la data dalla  quale
un  ufficio  interno  di  ragioneria  della  Presidenza   sostituisce
l'Ufficio centrale di bilancio del Ministero del tesoro,  bilancio  e
programmazione economica presso la Presidenza stessa. 
  9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto,  la
Presidenza provvede a riordinare in un testo unico le disposizioni di
legge relative al proprio ordinamento. Il testo unico  e'  aggiornato
al  termine  dei  processi  di  trasferimento  delle  funzioni  della
Presidenza ad amministrazioni ministeriali. 
 
          Note all'art. 11: 
            - L'art. 21 della citata legge n.  400  del  1988  e'  il
          seguente: 
            "Art.  21  (Uffici  e  dipartimenti).  -   1.   Per   gli
          adempimenti di cui alla lettera  a)  dell'articolo  19,  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto,
          istituisce un  comitato  di  esperti,  incaricati  a  norma
          dell'articolo 22. 
            2.  Per  gli  adempimenti  di   cui   alla   lettera   n)
          dell'articolo 19, e' istituita una apposita commissione. La
          composizione  e  i  compiti  di  detta   commissione   sono
          stabiliti per legge . 
            3. Per gli altri adempimenti di cui all'articolo  19,  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri  decreti,
          istituisce  uffici  e  dipartimenti,  comprensivi  di   una
          pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni  connesse,
          determinandone competenze e organizzazione omogenea 
            4. Con propri decreti il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali
          e  con  il  Ministro  dell'interno,  provvede  altresi'   a
          determinare l'organizzazione degli  uffici  dei  commissari
          del Governo nelle regioni. 
            5. Nei casi di  dipartimenti  posti  alle  dipendenze  di
          Ministri senza  portafoglio,  il  decreto  e'  emanato  dal
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  d'intesa  con  il
          Ministro competente. 
            6. Nei casi in cui un dipartimento della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di
          un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento  e'
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro interessato. 
            7. Qualora un  dipartimento  non  venga  affidato  ad  un
          Ministro  senza  portafoglio,  il  capo  del   dipartimento
          dipende dal Segretario generale della Presidenza.". 
            - Per il testo dell'art. 11 della legge n. 400 del  1988,
          si veda nota all'art. 8. 
            - Per la lettera c) del comma 1 dell'art. 12 della  legge
          n. 59 del 1997 si veda in nota alle premesse. 
            - Per il titolo della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  si
          veda in nota all'art. 6.