Art. 12. 
 Abrogazione di norme e modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400 
 
  1. Restano  ferme,  se  non  modificate  o  abrogate  dal  presente
decreto, le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400,  nonche'
quelle di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23  ottobre  1996,  n.
543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996,  n.
639, anche per  cio'  che  attiene  alle  competenze  in  materia  di
conferimento degli  incarichi  dirigenziali.  Resta  altresi'  fermo,
anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quanto  previsto
dall'articolo 45, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 80. 
  2. All'articolo 5, secondo comma, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e' aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera: 
  "c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri,  ai  fini  di  una
complessiva valutazione ed armonizzazione  degli  interessi  pubblici
coinvolti,  la  decisione  di  questioni  sulle  quali  siano  emerse
valutazioni  contrastanti  tra  amministrazioni  a   diverso   titolo
competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.". 
  3. Le norme che attribuiscono funzioni o compiti a  Ministri  senza
portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza
si intendono modificate nel senso che le relative funzioni e compiti,
salvo che per  le  strutture  interessate  ai  trasferimenti  di  cui
all'articolo 10, sono attribuite al  Presidente  e,  rispettivamente,
alla Presidenza. In sede di prima applicazione del  presente  decreto
legislativo, le  funzioni  e  i  compiti  si  intendono  delegate  al
corrispondente Ministro senza portafoglio,  se  nominato,  ovvero  si
intendono  attribuite  all'ufficio   interessato   sino   a   diversa
determinazione organizzativa del Presidente. 
  4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del
presente decreto e, in particolare, le  seguenti  disposizioni  della
legge 23 agosto 1988, n. 400: 
    a) articolo 18, comma 1, comma 2, secondo periodo, e comma 5; 
    b) articolo 19, comma 1,  lettere  s),  per  quanto  riguarda  il
riferimento  al  comitato  per   la   liquidazione   delle   pensioni
privilegiate ordinarie, v), z), cc); 
    c) articolo 21, commi 1, 3, 4, e 5; 
    d) articolo 22; 
    e) articolo 23, comma 1; 
    f) articolo 27; 
    g) articolo 29, comma 3; 
    h) articolo 30; 
    i) articolo 31, commi 1, 2, 3, e 5; 
    l) articolo 35; 
    m) articolo 37; 
    n) articolo 39. 
  5. L'abrogazione degli articoli 29, comma 3, 31, commi 1, 2, 3 e  5
e 37, comma 2, ha effetto dalla data di  emanazione  degli  atti  del
Presidente che fissano i criteri e  limiti  di  cui  all'articolo  9,
comma 2, ed il contingente di cui al comma 5 del medesimo articolo 9. 
  6. E' fatto salvo, relativamente agli articoli 20, 23, e  26  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, quanto previsto all'articolo 11,  comma
3. 
  7. All'articolo 28, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
parole "tra i magistrati" sino al termine del comma  sono  sostituite
dalle seguenti: "tra le categorie di personale di cui all'articolo 18
comma 2". 
  8. All'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e'  aggiunto
il seguente comma: 
  "4. L'individuazione degli atti da  sottoporre  alla  deliberazione
del  Consiglio  dei  Ministri  e'  tassativa,  anche   agli   effetti
dell'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20.". 
  9. All'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Sono del  pari  collocati
obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di  appartenenza,
oltre agli esperti di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n.
50, i vice capi delle strutture che  operano  nelle  aree  funzionali
relative al coordinamento dell'attivita' normativa ed  amministrativa
del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione
dell'innovazione nel settore  pubblico  e  coordinamento  del  lavoro
pubblico, nonche'  il  dirigente  generale  della  polizia  di  Stato
preposto all'Ispettorato generale che e' adibito alla  sicurezza  del
Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al  suo
speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale.". 
  10. All'articolo 19, primo comma, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e' aggiunta, dopo la lettera i), la seguente lettera: 
  "i-bis)  assistere  il  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri
nell'esercizio delle sue attribuzioni  istituzionali  in  materia  di
rapporti con le Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni
del Ministero dell'interno di cui all'articolo 14, comma  2,  lettera
d), del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri.". 
 
          Note all'art. 12: 
            - Per il titolo della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  si
          veda in nota all'art. 6. 
            - L'art. 8 del decreto-legge 23  ottobre  1996,  n.  543,
          convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
          n. 639, e' il seguente: 
            "Art. 8 (Poteri del Segretario generale della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri). - 1. I decreti di cui all'art.
          21, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte
          dei conti. Il  Segretario  generale  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri sovrintende  alla  organizzazione  e
          alla gestione amministrativa del Segretariato  generale  ed
          e' responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
          19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un
          Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di
          Stato  alla  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,
          adottando, anche mediante delega  dei  relativi  poteri  ai
          capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti
          occorrenti,  ivi  compresi   quelli   di   assegnazione   e
          conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da
          quello di cui all'articolo 18 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400.". 
            - Il comma 3 dell'art.  45  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  80  (Nuove  disposizioni  in  materia  di
          organizzazione   e   di   rapporti    di    lavoro    nelle
          amministrazioni   pubbliche,   di    giurisdizione    nelle
          controversie di lavoro e di  giurisdizione  amministrativa,
          emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 11
          marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          80 del 1998), e' il seguente: 
            "3. Per la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
          attesa del riordino di cui all'articolo 12 della  legge  15
          marzo 1997, n. 59, resta  fermo  che  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle apportate
          dal presente decreto, si applicano  se  compatibili  con  i
          principi e le disposizioni della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, come integrata dall'articolo 8  del  decreto-legge  23
          ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 dicembre 1996, n. 639. Sulla base del riordino  di
          cui al citato articolo  12  e  in  coerenza  con  il  nuovo
          assetto della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  si
          provvedera' a definire  la  collocazione  contrattuale  del
          relativo personale.". 
            - Il secondo comma dell'art. 5 della  legge  n.  400  del
          1998,  cosi'   come   modificato   dal   presente   decreto
          legislativo, e' il seguente: 
            "2. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  ai  sensi
          dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione: 
             a) indirizza  ai  Ministri  le  direttive  politiche  ed
          amministrative  in  attuazione  delle   deliberazioni   del
          Consiglio dei Ministri nonche' quelle connesse alla propria
          responsabilita' di direzione della  politica  generale  del
          Governo; 
             b) coordina  e  promuove  l'attivita'  dei  Ministri  in
          ordine agli atti che riguardano la  politica  generale  del
          Governo; 
             c) puo' sospendere  l'adozione  di  atti  da  parte  dei
          Ministri competenti  in  ordine  a  questioni  politiche  e
          amministrative, sottoponendoli al  Consiglio  dei  Ministri
          nella riunione immediatamente successiva; 
             c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai  fini
          di una  complessiva  valutazione  ed  armonizzazione  degli
          interessi pubblici coinvolti,  la  decisione  di  questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine  alla
          definizione di atti e provvedimenti; 
             d) concorda con  i  Ministri  interessati  le  pubbliche
          dichiarazioni che essi intendano  rendere  ogni  qualvolta,
          eccedendo la normale responsabilita' ministeriale,  possano
          impegnare la politica generale del Governo; 
             e) adotta le direttive per  assicurare  l'imparzialita',
          il buon andamento e l'efficienza degli  uffici  pubblici  e
          promuove le verifiche necessarie; in  casi  di  particolare
          rilevanza puo' richiedere al Ministro competente  relazioni
          e verifiche amministrative; 
             f) promuove l'azione dei Ministri per assicurare che  le
          aziende e gli enti  pubblici  svolgano  la  loro  attivita'
          secondo  gli  obiettivi  indicati  dalle   leggi   che   ne
          definiscono l'autonomia e in  coerenza  con  i  conseguenti
          indirizzi politici e amministrativi del Governo; 
             g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge  in
          materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato; 
             h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione  di
          particolari  Comitati  di  Ministri,  con  il  compito   di
          esaminare  in   via   preliminare   questioni   di   comune
          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
          del Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza  da
          sottoporre  al  Consiglio   dei   Ministri,   eventualmente
          avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
          amministrazione; 
             i) puo' disporre la costituzione di gruppi di  studio  e
          di lavoro composti in modo da  assicurare  la  presenza  di
          tutte   le   competenze   dicasteriali    interessate    ed
          eventualmente  di  esperti  anche  non  appartenenti   alla
          pubblica amministrazione.". 
            - Per il testo dell'art. 19 della legge n. 400 del  1998,
          si veda nota all'art. 10. 
            - Gli articoli 20, 23 e 26 della legge n. 400  del  1988,
          cosi' dispongono: 
            "Art.  20  (Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio   dei
          Ministri). - 1. Sono  posti  alle  dirette  dipendenze  del
          Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
          nonche'  i  dipartimenti  ed  uffici   per   i   quali   il
          sottosegretario abbia ricevuto delega  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. 
            2. L'ufficio di segreteria  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il
          Presidente  ed  i  Ministri  in  Consiglio;   coadiuva   il
          Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri, curando gli adempimenti  preparatori  dei  lavori
          del  Consiglio,  nonche'   quelli   di   esecuzione   delle
          deliberazioni del Consiglio stesso.". 
            "Art.  23  (Ufficio   centrale   per   il   coordinamento
          dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa  del
          Governo). - 1. Entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, con decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri,  e'  istituito   nell'ambito   del   Segretariato
          generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri
          l'Ufficio centrale  per  il  coordinamento  dell'iniziativa
          legislativa  e  dell'attivita'   normativa   del   Governo.
          L'Ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere  c)
          e d) dell'art. 19. 
            2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge o per
          ciascun regolamento  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
          l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri,
          ai fini della pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale,  le
          disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto
          delle nuove disposizioni di legge o di regolamento. 
            3. L'Ufficio indica in rapporti periodici  al  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  e  ai  Ministri  interessati
          incongruenze e  antinomie  normative  relative  ai  diversi
          settori legislativi; segnala  la  necessita'  di  procedere
          alla codificazione della disciplina  di  intere  materie  o
          alla  redazione  di  testi  unici.  Tali  rapporti  vengono
          inviati,  a  cura  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
          Ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e  alla
          Presidenza del Senato della Repubblica. 
            4.  In  relazione  a  testi  normativi   di   particolare
          rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato
          della legge e del regolamento vigenti. 
            5. Le indicazioni fornite e i testi redatti  dall'Ufficio
          hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non  modificano
          il valore degli atti normativi che ne sono oggetto. 
            6. Il decreto del Presidente della Repubblica di  cui  al
          comma  1   regolamenta   l'organizzazione   e   l'attivita'
          dell'Ufficio  prevedendo  la  possibilita'  che  questo  si
          avvalga di altri organi della  pubblica  amministrazione  e
          promuova forme  di  collaborazione  con  gli  uffici  delle
          presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare  i
          testi normativi statali e regionali. 
            7.  All'Ufficio   e'   preposto   un   magistrato   delle
          giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero
          un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato
          o  un  professore  universitario  di  ruolo  di  discipline
          giuridiche.". 
            "Art. 26 (Dipartimento per l'informazione e  l'editoria).
          - 1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento per
          l'informazione e l'editoria, che sostituisce  la  direzione
          generale  delle   informazioni,   dell'editoria   e   della
          proprieta' letteraria, artistica e scientifica  e  subentra
          nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti. 
            2. All'organizzazione del  dipartimento  si  provvede  in
          conformita' al comma 3 dell'art. 21. 
            3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge  a  quello
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri.". 
            - L'art. 28, comma 1, della legge n. 400 del 1988,  cosi'
          come modificato dal  presente  decreto  legislativo,  cosi'
          dispone: 
            "Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). -  1.  I
          capi dei dipartimenti e degli uffici  di  cui  all'art.  21
          nonche'  dell'ufficio  di  segreteria  del  Consiglio   dei
          Ministri sono  nominati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri tra le categorie di personale di cui
          all'articolo 18, comma 2.". 
            - L'art. 2 della  legge  n.  400  del  1988,  cosi'  come
          modificato  dal  presente  decreto   legislativo,   e'   il
          seguente: 
            "Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei Ministri).  -  1.
          Il Consiglio dei Ministri determina  la  politica  generale
          del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo
          generale dell'azione amministrativa; delibera  altresi'  su
          ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato  dal
          rapporto fiduciario con le Camere. Dirime  i  conflitti  di
          attribuzione tra i Ministri. 
            2. Il  Consiglio  dei  Ministri  esprime  l'assenso  alla
          iniziativa del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di
          porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. 
            3. Sono sottoposti alla deliberazione del  Consiglio  dei
          Ministri: 
             a) le  dichiarazioni  relative  all'indirizzo  politico,
          agli impegni programmatici ed  alle  questioni  su  cui  il
          Governo chiede la fiducia del Parlamento; 
             b) i disegni di  legge  e  le  proposte  di  ritiro  dei
          disegni di legge gia' presentati al Parlamento; 
             c) i  decreti  aventi  valore  o  forza  di  legge  e  i
          regolamenti da emanare con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica; 
             d) gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127
          della Costituzione e dagli statuti  regionali  speciali  in
          ordine alle leggi regionali e delle  province  autonome  di
          Trento e Bolzano,  salvo  quanto  stabilito  dagli  statuti
          speciali per la regione siciliana e per  la  regione  Valle
          d'Aosta'; 
             e) le direttive da impartire tramite il commissario  del
          Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative dele-
          gate alle regioni, che sono tenute ad osservarle; 
             f) le proposte che il Ministro  competente  formula  per
          disporre  il  compimento   degli   atti   in   sostituzione
          dell'amministrazione  regionale,  in  caso  di  persistente
          inattivita' degli organi nell'esercizio delle funzioni del-
          egate, qualora tali  attivita'  comportino  adempimenti  da
          svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge  o
          risultanti dalla natura degli interventi; 
             g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione  o
          di resistere nei confronti degli altri poteri dello  Stato,
          delle regioni e delle province autonome; 
             h)  le  linee  di  indirizzo   in   tema   di   politica
          internazionale e comunitaria e i progetti  dei  trattati  e
          degli  accordi  internazionali,  comunque  denominati,   di
          natura politica o militare; 
             i) gli atti concernenti i rapporti tra  lo  Stato  e  la
          Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione; 
             l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'art.  8
          della Costituzione; 
             m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente
          della Repubblica previo parere del Consiglio di  Stato,  se
          il Ministro  competente  non  intende  conformarsi  a  tale
          parere; 
             n) la richiesta motivata di  registrazione  della  Corte
          dei conti ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 12 luglio
          1934, n. 1214; 
             o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli
          regionali; 
             p)   le   determinazioni   concernenti    l'annullamento
          straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli
          atti  amministrativi   illegittimi,   previo   parere   del
          Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti
          amministrativi delle regioni  e  delle  province  autonome,
          anche  della  Commissione  parlamentare  per  le  questioni
          regionali; 
             q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta  o
          il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga  opportuna
          la deliberazione consiliare. 
            4.  L'individuazione  degli  atti  da   sottoporre   alla
          deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  e'  tassativa,
          anche agli effetti dell'articolo 3, comma 1, della legge 15
          gennaio 1994, n. 20.". 
            - L'art. 18, comma 3, della legge n. 400 del 1998,  cosi'
          come modificato dal presente decreto-legge, e' il seguente: 
            "3. I decreti di  nomina  del  Segretario  generale,  del
          Vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e  degli
          uffici di cui all'articolo 21 cessano  di  avere  efficacia
          dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il  Segretario
          generale,  il  Vicesegretario  generale  ed  i   capi   dei
          dipartimenti e degli uffici di  cui  all'articolo  21,  ove
          pubblici dipendenti  e  non  appartenenti  al  ruolo  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono collocati fuori
          ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono  del  pari
          collocati    obbligatoriamente    fuori     ruolo     nelle
          amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di  cui
          all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi
          delle strutture che operano nelle aree funzionali  relative
          al coordinamento dell'attivita' normativa ed amministrativa
          del Governo, al coordinamento degli affari economici,  alla
          promozione  dell'innovazione   nel   settore   pubblico   e
          coordinamento del lavoro  pubblico,  nonche'  il  dirigente
          generale della polizia di  Stato  preposto  all'Ispettorato
          generale che e' adibito alla  sicurezza  del  Presidente  e
          delle sedi del Governo e che, per  quanto  attiene  al  suo
          speciale impiego,  dipende  funzionalmente  dal  Segretario
          generale.". 
            - Per il testo dell'art. 19, primo comma, della legge  n.
          400 del 1988, si veda nelle note all'art. 10.