Art. 2. 
                        Finalita' e funzioni 
 
  1.  Il  presente  decreto  legislativo  disciplina   l'ordinamento,
l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui  attivita'
il Presidente si avvale per l'esercizio delle  autonome  funzioni  di
impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e
dalle leggi della Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene
conto, in particolare, della esigenza di assicurare, anche attraverso
il collegamento funzionale con le altre amministrazioni  interessate,
l'unita' di indirizzo politico  ed  amministrativo  del  Governo,  ai
sensi dell'articolo 95 della Costituzione. 
  2. Il Presidente si avvale della Presidenza,  in  particolare,  per
l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni: 
    a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo; 
    b) i rapporti del Governo con il Parlamento e  con  altri  organi
costituzionali; 
    c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee; 
    d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie; 
    e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai  sensi
degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione; 
    f) la progettazione delle politiche generali e  le  decisioni  di
indirizzo politico generale; 
    g) il coordinamento dell'attivita' normativa del Governo; 
    h) il coordinamento dell'attivita' amministrativa del  Governo  e
della funzionalita' dei sistemi di controllo interno; 
    i) la promozione e  il  coordinamento  delle  politiche  di  pari
opportunita' e delle azioni di Governo volte a prevenire e  rimuovere
le discriminazioni; 
    l)   il   coordinamento   delle   attivita'   di    comunicazione
istituzionale; 
    m) la promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico
ed il coordinamento in materia di lavoro pubblico; 
    n)  il  coordinamento  di  particolari   politiche   di   settore
considerate strategiche dal programma di Governo; 
    o) il monitoraggio dello stato di  attuazione  del  programma  di
Governo e delle politiche settoriali. 
 
          Nota all'art. 2: 
            - L'art. 95 della Costituzione e' il seguente: 
            "Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige
          la politica generale del  Governo  e  ne  e'  responsabile.
          Mantiene l'unita' di indirizzo politico ed  amministrativo,
          promuovendo e coordinando l'attivita' dei Ministri. 
            I Ministri sono responsabili  collegialmente  degli  atti
          del Consiglio dei Ministri, e  individualmente  degli  atti
          dei loro dicasteri. 
            La legge provvede all'ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio  e  determina  il  numero,  le   attribuzioni   e
          l'organizzazione dei Ministeri.".