Art. 3. 
                  Partecipazione all'Unione europea 
 
  1. Il Presidente promuove e coordina l'azione del  Governo  diretta
ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione  europea
e lo sviluppo del processo di integrazione europea. 
  2. Compete al  Presidente  del  Consiglio  la  responsabilita'  per
l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A
tal fine, il Presidente si avvale di un apposito  Dipartimento  della
Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresi',  per
il coordinamento,  nella  fase  di  predisposizione  della  normativa
comunitaria,  delle  amministrazioni  dello  Stato   competenti   per
settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali
interessate, ai fini della definizione della  posizione  italiana  da
sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di
Unione europea. 
  3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione
delle norme comunitarie e in materia di relazioni con le  istituzioni
comunitarie.