Art. 4 Rapporti con il sistema delle autonomie 1. Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali. 2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza. 3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. Si avvale altresi', sul territorio, dei Commissari di Governo nelle regioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. A tal fine, i Commissari stessi dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio.
Nota all'art. 4: - L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (decreto legislativo sul riordino dei Ministeri), e' il seguente: "3. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del Governo.".