Art. 4 
               Rapporti con il sistema delle autonomie 
 
  1. Il Presidente  coordina  l'azione  del  Governo  in  materia  di
rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo  della
collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali. 
  2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli  appositi
organi a composizione mista, promuove le  iniziative  necessarie  per
l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato,  regioni  e  autonomie
locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei
rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza. 
  3. Per l'esercizio dei compiti di  cui  al  presente  articolo,  il
Presidente si avvale di  un  apposito  Dipartimento  per  gli  affari
regionali, e,  ferma  restandone  l'attuale  posizione  funzionale  e
strutturale, delle  segreterie  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. Si avvale
altresi', sul territorio, dei Commissari di Governo nelle regioni  di
cui all'articolo 11, comma 3, del decreto  legislativo  sul  riordino
dei  Ministeri.  A  tal   fine,   i   Commissari   stessi   dipendono
funzionalmente dal Presidente del Consiglio. 
 
          Nota all'art. 4: 
            - L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo  30  luglio
          1999, n.  300,  recante  "Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'articolo  11  della  legge  15  marzo
          1997,  n.  59"  (decreto  legislativo  sul   riordino   dei
          Ministeri), e' il seguente: 
            "3. Il prefetto  preposto  all'ufficio  territoriale  del
          Governo  nel  capoluogo  della  regione  assume  anche   le
          funzioni di commissario del Governo.".