Art. 5 
                   Politiche di pari opportunita' 
 
  1. Il Presidente promuove e coordina le azioni di Governo volte  ad
assicurare  pari   opportunita',   a   prevenire   e   rimuovere   le
discriminazioni, nonche' a consentire  l'indirizzo,  coordinamento  e
monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.