Art. 6. 
         Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
 
  1. Le funzioni relative al coordinamento  dell'attivita'  normativa
del Governo sono organizzate in un apposito Dipartimento, in modo  da
garantire, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1,
lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  la  valutazione
d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti,  la
qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita'  dell'innovazione
normativa, la adempiuta  valutazione  degli  effetti  finanziari.  Il
Dipartimento,  in  collaborazione  con   il   Dipartimento   di   cui
all'articolo 3, comma 2, assicura, quanto al processo  di  formazione
ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria,  l'esame
preliminare della situazione normativa  ed  economica  interna  e  la
valutazione delle conseguenze dell'introduzione di norme  comunitarie
sull'assetto  interno.  Del  Dipartimento  fanno  parte   i   settori
legislativi  operanti  nell'ambito  della  Presidenza,   nonche'   la
segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle pro-
cedure di cui all'articolo 3 della legge 8  marzo  1999,  n.  50.  Al
Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in
aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso,  magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in
numero non superiore a sette. A  tale  personale  si  applica  quanto
disposto dall'articolo 12, comma 9. 
 
          Note all'art. 6: 
            - Le lettere c) e d) del primo comma dell'art.  19  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  214  del
          1998), cosi' recitano: 
            "Art. 19. - (Omissis): 
             c)  curare  gli  adempimenti  e  predisporre  gli   atti
          necessari  alla  formulazione  ed  al  coordinamento  delle
          iniziative  legislative,   nonche'   all'attuazione   della
          politica istituzionale del Governo; 
             d)  provvedere   alla   periodica   ricognizione   delle
          disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al
          fine del coordinamento delle disposizioni medesime; 
            (Omissis). 
            -  L'art.  3  della   legge   8   marzo   1999,   n.   50
          (delegificazione  e  testi  unici  di   norme   concernenti
          procedimenti amministrativi, legge di semplificazione 1998,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 1999)  e'  il
          seguente: 
            "Art. 3 (Nucleo per  la  semplificazione  delle  norme  e
          delle procedure). - 1.  Nell'ambito  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  e'  costituito  il  Nucleo  per  la
          semplificazione delle norme e delle procedure,  di  seguito
          denominato "Nucleo", composto da 25 esperti nominati con le
          modalita' di cui all'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni,   non
          immediatamente rinnovabile. Gli  esperti  sono  scelti  fra
          soggetti, anche  estranei  all'amministrazione,  dotati  di
          elevata professionalita' nei  settori  della  redazione  di
          testi normativi, dell'analisi economica, della  valutazione
          di impatto delle norme, della analisi  costi-benefici,  del
          diritto comunitario, del diritto pubblico comparato,  della
          linguistica, delle scienze e tecniche  dell'organizzazione,
          dell'analisi organizzativa,  dell'analisi  delle  politiche
          pubbliche.  Se  appartenenti  ai  ruoli   delle   pubbliche
          amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori
          ruolo o in aspettativa retribuita; se appartenenti ai ruoli
          degli organi costituzionali, si provvede secondo  le  norme
          dei  rispettivi  ordinamenti;  in  ogni  caso  gli  esperti
          collocati fuori ruolo non possono superare il limite di  12
          unita'. 
            2. Ai lavori del Nucleo puo', altresi', partecipare,  per
          l'amministrazione     direttamente     interessata      dal
          provvedimento in esame,  un  rappresentante  designato  dal
          Ministro competente. 
            3. Il  Nucleo  fornisce  agli  uffici  legislativi  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministro
          delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente  a
          dare   attuazione   ai   processi    di    delegificazione,
          semplificazione e riordino. 
            4. Ai componenti del Nucleo e'  corrisposto  un  compenso
          determinato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,   ai   sensi
          dell'articolo 32, comma 4, della legge 23  agosto  1988  n.
          400. 
            5. Il Nucleo e'  assistito  da  una  segreteria  tecnica,
          composta da un contingente di personale pari a  40  unita',
          oltre a un dirigente generale che  integra  la  consistenza
          organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23  agosto
          1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unita' del predetto
          personale si procede con le procedure di  cui  all'articolo
          39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449.  Le  restanti  20
          unita' e, in sede  di  prima  applicazione  della  presente
          legge,  tutte  le  40  unita'  previste,  sono  individuate
          attraverso le procedure di mobilita'  o  nell'ambito  delle
          amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o
          fuori ruolo, o  assunte,  nel  limite  di  10  unita',  con
          contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme  di
          diritto privato,  di  durata  non  superiore  a  due  anni,
          rinnovabile. Si applica  l'articolo  17,  comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127.".