Art. 7. Autonomia organizzativa 1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale. 2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati. 3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato. 4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea e' specificata dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto. 5. Il Segretario generale e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu' Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente. 6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilita' dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalita' da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente. 7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione. 8. La razionalita' dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza e' sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica e' effettuata dopo due anni.