Art. 7. 
                       Autonomia organizzativa 
 
  1.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali   di   cui
all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione  e  gestione  delle
occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente  individua  con
propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture
in cui si articola il Segretariato generale. 
  2. Con propri decreti, il Presidente determina le  strutture  della
cui attivita'  si  avvalgono  i  Ministri  o  Sottosegretari  da  lui
delegati. 
  3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli
uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in  cui  si
articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture
medesime provvedono,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il
Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato. 
  4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento
di  risultati  determinati  o  per  la  realizzazione  di   specifici
programmi, il Presidente istituisce, con  proprio  decreto,  apposite
strutture di  missione,  la  cui  durata  temporanea  e'  specificata
dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e
gli altri organi collegiali che  operano  presso  la  Presidenza,  il
Presidente,  con  propri  decreti,  ne  disciplina  le  strutture  di
supporto. 
  5. Il Segretario generale e'  responsabile  del  funzionamento  del
Segretariato  generale  e  della  gestione  delle  risorse  umane   e
strumentali della Presidenza.  Il  Segretario  generale  puo'  essere
coadiuvato da uno o piu' Vicesegretari  generali.  Per  le  strutture
affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di  gestione
competono ai funzionari preposti  alle  strutture  medesime,  ovvero,
nelle more della preposizione, a dirigenti  temporaneamente  delegati
dal   Segretario   generale,   su   indicazione   del   Ministro    o
Sottosegretario competente. 
  6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e  le  responsabilita'
dirigenziali  nelle  pubbliche   amministrazioni,   con   particolare
riferimento  alla  valutazione  dei  risultati,  si  applicano   alla
Presidenza nei limiti e con le modalita' da definirsi con decreto del
Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto  conto  della
peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale  e,
per le strutture  ad  essi  affidate,  i  Ministri  o  Sottosegretari
delegati, indicano i parametri organizzativi  e  funzionali,  nonche'
gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i  dirigenti
generali preposti alle strutture individuate dal Presidente. 
  7. Il Presidente, con  propri  decreti,  individua  gli  uffici  di
diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative  proposte,
quelli  dei  Ministri  senza  portafoglio  o   sottosegretari   della
Presidenza, e ne determina la composizione. 
  8. La razionalita'  dell'ordinamento  e  dell'organizzazione  della
Presidenza  e'  sottoposta  a  periodica  verifica  triennale,  anche
mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche  o  private.  Il
Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di
prima applicazione del presente decreto, la  verifica  e'  effettuata
dopo due anni.