Art. 8. 
                  Autonomia contabile e di bilancio 
 
  1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo  a  quello  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  la  Presidenza  provvede
all'autonoma gestione delle spese  nei  limiti  delle  disponibilita'
iscritte in apposita unita'  previsionale  di  base  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica.   Con   propri   decreti   il   Presidente
stabilisce, in coerenza con i criteri di classificazione della  spesa
del bilancio statale, la struttura dei bilanci e la disciplina  della
gestione delle spese. I decreti, nell'ambito  dei  principi  generali
della contabilita' pubblica, tengono conto delle  peculiari  esigenze
di funzionalita' della Presidenza. 
  2. Gravano su un apposito  fondo  del  bilancio  della  Presidenza,
alimentato anche mediante storno  di  apposite  disponibilita'  dagli
stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati,  le  spese
relative a gestioni affidate a Commissari straordinari di Governo, ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero per
il funzionamento di organi collegiali istituiti presso la  Presidenza
per disposizione di legge o con decreto emanato previa  deliberazione
del Consiglio dei Ministri. 
  3. I decreti di cui al comma 1 sono comunicati ai Presidenti  delle
Camere, ai  quali  sono  altresi'  trasmessi  i  bilanci  preventivi,
annuale e pluriennale, e il  rendiconto  della  gestione  finanziaria
della Presidenza. 
 
          Nota all'art. 8. 
            - L'art. 11 della citata legge n. 400  del  1988,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). -  1.  Al
          fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
          relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
          o  dal  Consiglio  dei  Ministri  o  per   particolari   e'
          temporanee  esigenze   di   coordinamento   operativo   tra
          amministrazioni statali, puo'  procedersi  alla  nomina  di
          commissari straordinari  del  Governo,  ferme  restando  le
          attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 
            2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della
          Repubblica, su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri.
          Con il medesimo decreto  sono  determinati  i  compiti  del
          commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di  personale.
          L'incarico e' conferito per il tempo indicato  nel  decreto
          di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.  Del   conferimento
          dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento
          e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
            3. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce
          al Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri o un
          Ministro da lui delegato.".