Art. 9. 
                     Personale della Presidenza 
 
  1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza  sono  conferiti
secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2,  e  19  del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  relativi,   rispettivamente,   alle
strutture individuate come di diretta collaborazione  ed  alle  altre
strutture, ferma restando  l'applicabilita',  per  gli  incarichi  di
direzione di dipartimento, dell'articolo 28  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma  altresi'
restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma 3, e 31, comma  4,
della legge stessa. 
  2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di  livello
non dirigenziale: di personale  di  ruolo,  entro  i  limiti  di  cui
all'articolo 11, comma 4; di personale di  prestito,  proveniente  da
altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o  istituzioni,
in  posizione  di  comando,  fuori  ruolo,  o  altre   corrispondenti
posizioni  disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di  personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti  a  tempo
determinato  per  le  esigenze  delle  strutture  e  delle   funzioni
individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o  esperti,
anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati  per  speciali
esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente. 
  3.  In  materia  di  reclutamento  del  personale  di   ruolo,   il
Presidente, con  proprio  decreto,  puo'  istituire,  in  misura  non
superiore al 20 per cento dei posti disponibili, una riserva di posti
per l'inquadramento selettivo, a parita' di qualifica, del  personale
di altre amministrazioni in  servizio  presso  la  Presidenza  ed  in
possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo. 
  4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza e'
disciplinato  dalla  contrattazione  collettiva  e  dalle  leggi  che
regolano il rapporto di lavoro privato, in  conformita'  delle  norme
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  anche  per   quanto   attiene   alla
definizione del comparto di contrattazione per  la  Presidenza.  Tale
regime si applica, relativamente al trattamento economico  accessorio
e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie
sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso  la
Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito
in servizio presso la Presidenza stessa. 
  5. Il Presidente, con proprio decreto,  stabilisce  il  contingente
del personale di prestito, ai sensi dell'articolo  11,  comma  4,  il
contingente dei consulenti ed esperti, e  le  corrispondenti  risorse
finanziarie da  stanziare  in  bilancio.  Appositi  contingenti  sono
previsti per il personale delle forze di  polizia,  per  le  esigenze
temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27  dicembre
1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito utilizzabile nelle
strutture di diretta collaborazione. Il Presidente puo' ripartire per
aree funzionali, in relazione alle esigenze  ed  alle  disponibilita'
finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei  consulenti
ed esperti. Al giuramento di  un  nuovo  Governo,  cessano  di  avere
effetto i decreti di  utilizzazione  del  personale  estraneo  e  del
personale  di  prestito  addetto  ai  gabinetti  e  segreterie  delle
autorita' politiche. Il restante personale di prestito e'  restituito
entro sei mesi alle amministrazioni di  appartenenza,  salva  proroga
del comando o  conferma  del  fuori  ruolo  disposte  sulla  base  di
specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle  strutture
della Presidenza. 
  6. Il Presidente, con proprio decreto,  stabilisce  il  trattamento
economico del  Segretario  generale  e  dei  vicesegretari  generali,
nonche' i compensi da corrispondere ai consulenti, agli  esperti,  al
personale estraneo alla pubblica amministrazione. 
  7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di  cui  agli
articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di  cui  all'articolo
3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il  Presidente
puo' richiedere il parere del Consiglio di Stato e  della  Corte  dei
conti sui decreti di cui all'articolo 8. 
 
          Note all'art. 9: 
            - Il comma 2  dell'art.  14  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.
          2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: 
            "2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi del comma 4-bis  dell'articolo  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni,   con   incarichi    di    collaborazione
          coordinata e continuativa. Per  i  dipendenti  pubblici  si
          applica la disposizione di cui all'articolo 17,  comma  14,
          della  legge  15  maggio  1997,  n.  127.  Con  lo   stesso
          regolamento  si  provvede  al  riordino  delle   Segreterie
          particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato.  Con   decreto
          adottato dall'autorita' di governo competente, di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica,  e'  determinato,  in  attuazione
          dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo
          1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per  il  personale
          disciplinato dai contratti collettivi nazionali di  lavoro,
          fino  ad  una   specifica   disciplina   contrattuale,   il
          trattamento   economico   accessorio,   da    corrispondere
          mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
          di reperibilita' e di disponibilita' ad  orari  disagevoli,
          ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei  Ministri  e  dei
          Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,  consistente  in
          un unico emolumento, e' sostitutivo  dei  compensi  per  il
          lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per
          la qualita'  della  prestazione  individuale.  Con  effetto
          dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
          presente comma sono abrogate le norme  del  regio  decreto-
          legge 10 luglio 1924, n. 1100 e successive modificazioni ed
          integrazioni,  ed   ogni   altra   norma   riguardante   la
          costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei  Ministri  e
          delle   Segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato.". 
            - L'art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e' il
          seguente: 
            "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -  1.  Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale e per il passaggio ad  incarichi  di  funzioni
          dirigenziali diverse, si tiene conto della natura  e  delle
          caratteristiche  dei   programmi   da   realizzare,   delle
          attitudini e  della  capacita'  professionale  del  singolo
          dirigente, anche in relazione ai  risultati  conseguiti  in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e  al
          passaggio ad incarichi diversi non  si  applica  l'articolo
          2103,  primo  comma,  del  codice   civile   in   relazione
          all'equivalenza di mansioni. 
            2. Tutti gli incarichi di direzione  degli  uffici  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata  non
          inferiore a due anni e non  superiore  a  sette  anni,  con
          facolta' di rinnovo. Il trattamento economico  e'  regolato
          ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo. 
            3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli
          incarichi di direzione  di  strutture  articolate  al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia del ruolo unico di cui  all'articolo  23
          o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6. 
            4. Gli incarichi di direzione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  sono  conferiti  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, a dirigenti  della  prima  fascia  del
          ruolo unico  di  cui  all'articolo  23  o,  in  misura  non
          superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico
          ovvero, con contratto a tempo  determinato,  a  persone  in
          possesso delle specifiche qualita' professionali  richieste
          dal comma 6. 
            5. Gli incarichi di direzione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale sono  conferiti,  con  decreto  del  dirigente
          generale, ai dirigenti assegnati al suo  ufficio  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 1, lettera c). 
            6. Gli incarichi  di  cui  ai  commi  precedenti  possono
          essere conferiti con contratto a tempo determinato,  e  con
          le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico  e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti pubblici o privati o aziende pubbliche e  private  con
          esperienza acquisita per almeno un quinquennio in  funzioni
          dirigenziali, o  che  abbiano  conseguito  una  particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da  con-
          crete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della
          ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature  e
          dei ruoli degli avvocati  e  procuratori  dello  Stato.  Il
          trattamento  economico  puo'  essere   integrato   da   una
          indennita'  commisurata   alla   specifica   qualificazione
          professionale,  tenendo  conto  della   temporaneita'   del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche competenze  professionali.  Per  il  periodo  di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni  sono  collocati   in   aspettativa   senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
            7. Gli incarichi di direzione degli  uffici  dirigenziali
          di cui ai commi precedenti sono revocati nelle  ipotesi  di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive   generali   e   per   i    risultati    negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'articolo  21,   ovvero   nel   caso   di
          risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al
          comma 2 dell'articolo 24. 
            8. Gli incarichi di direzione degli  uffici  dirigenziali
          di cui al comma  3  possono  essere  confermati,  revocati,
          modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto  sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i quali non si sia provveduto si intendono confermati  fino
          alla loro naturale scadenza. 
            9. Degli incarichi  di  cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
            10. I dirigenti ai quali non sia affidata la  titolarita'
          di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli  organi
          di vertice delle amministrazioni che ne abbiano  interesse,
          funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
          incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita'
          per l'utilizzazione dei predetti dirigenti  sono  stabilite
          con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3. 
            11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  il
          Ministero   degli   affari   esteri    nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
            12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma  4,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore.". 
            - Si trascrive il testo dell'art. 28 della legge  n.  400
          del 1988 vigente fino all'entrata in  vigore  del  presente
          decreto legislativo: 
            "Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). -  1.  I
          capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21
          nonche'  dell'ufficio  di  segreteria  del  Consiglio   dei
          Ministri sono  nominati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni
          superiori  amministrative,  gli  avvocati  dello  Stato,  i
          dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i  professori
          universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio.". 
            - Il comma 3 dell'art. 18 della legge n.  400  del  1988,
          cosi' recita: 
            "3. I decreti di  nomina  del  Segretario  generale,  del
          Vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e  degli
          uffici di cui all'articolo 21 cessano  di  avere  efficacia
          dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il  Segretario
          generale,  il  Vicesegretario  generale  ed  i   capi   dei
          dipartimenti e degli uffici di  cui  all'articolo  21,  ove
          pubblici dipendenti  e  non  appartenenti  al  ruolo  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori
          ruolo nelle amministrazioni di provenienza.". 
            - Il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 400 del 1988, e'
          il seguente: 
            "4. I decreti di  conferimento  di  incarico  ad  esperti
          nonche' quelli relativi  a  dipendenti  di  amministrazioni
          pubbliche  diverse  dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri o di enti pubblici, con qualifica  dirigenziale  o
          equiparata, in posizione di fuori ruolo o di  comando,  ove
          non siano confermati entro  tre  mesi  dal  giuramento  del
          Governo, cessano di avere effetto.". 
            - Il comma 22 dell'art. 39 della legge 27 dicembre  1997,
          n.  449  (Misure  per  la  stabilizzazione  della   finanza
          pubblica,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del   30
          dicembre 1997, n. 30), e' il seguente: 
            "22. Al fine dell'attuazione della legge 15  marzo  1997,
          n.  59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi, per non piu' di un triennio, di  un  contingente
          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
          alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, nonche' ad enti pubblici  economici.  Si  applicano  le
          disposizioni previste dall'articolo  17,  comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997,  n.  127.  Il  personale  di  cui  al
          presente   comma   mantiene   il   trattamento    economico
          fondamentale e accessorio  delle  amministrazioni  o  degli
          enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a  carico
          di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'  valutabile  ai
          fini della progressione della carriera e dei concorsi.". 
            - L'art. 17 della legge n. 400 del 1988, e' il seguente: 
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
             a) l'esecuzione delle leggi e dei  decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
             b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
             c) le materie in cui manchi la disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
             d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
             e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
            4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici  dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
             a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
          Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che  tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di  direzione  politica  e  di  raccordo   tra   questo   e
          l'amministrazione; 
             b) individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
             c)  previsione  di  strumenti  di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
             d) indicazione e revisione periodica  della  consistenza
          delle piante organiche; 
             e) previsione di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione  dei  compiti  dell'unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.". 
            - I commi 1, 2 e 3 dell'art. 3  della  legge  14  gennaio
          1994, n. 20 (Disposizioni in  materia  di  giurisdizione  e
          controllo della Corte dei conti pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 14 gennaio 1994, n. 10), cosi' recitano: 
            "Art. 3 (Norme in materia di controllo  della  Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
             a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri; 
             b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti
          dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle  piante
          organiche,  il  conferimento  di  incarichi   di   funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
             c)  atti  normativi  a  rilevanza   esterna,   atti   di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
             d)  provvedimenti  dei  comitati  interministeriali   di
          riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni ema-
          nate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
             e)  autorizzazioni  alla  sottoscrizione  dei  contratti
          collettivi, secondo quanto previsto  dall'articolo  51  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
             f) provvedimenti  di  disposizione  del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
             g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni
          dello  Stato,  escluse  le  aziende  autonome:  attivi,  di
          qualunque  importo;  di  appalto  d'opera,  se  di  importo
          superiore  al  valore  in  ECU  stabilito  dalla  normativa
          comunitaria   per   l'applicazione   delle   procedure   di
          aggiudicazione  dei  contratti  stessi;   altri   contratti
          passivi, se di importo superiore ad un  decimo  del  valore
          suindicato; 
             h) decreti di variazione del bilancio  dello  Stato,  di
          accertamento dei residui e di assenso  del  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
             i) atti per il cui corso sia  stato  impartito  l'ordine
          scritto del Ministro; 
             l) atti che il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
            2. I provvedimenti  sottoposti  al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. Si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. 
            3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,  con
          deliberazione  motivata,  stabilire  che  singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.".