Art. 23
             (Istituzione del ministero e attribuzioni)

  1. E' istituito il ministero dell'economia e delle finanze.
  2.  Al  ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo  Stato  in  materia  di  politica  economica,  finanziaria  e di
bilancio,  programmazione  degli investimenti pubblici, coordinamento
della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali
e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione,  coordinamento  e  verifica  degli  interventi per lo
sviluppo   economico,   territoriale  e  settoriale  e  politiche  di
coesione. Il ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
e  attivita'  e  le  funzioni  relative  ai rapporti con autorita' di
vigilanza e controllo previsti dalla legge.
  3.  Al  ministero  sono  trasferite  con  le  inerenti  risorse, le
funzioni   dei   ministeri  del  tesoro,  bilancio  e  programmazione
economica  e  delle  finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente  decreto,  ad  altri  ministeri o ad agenzie e fatte in ogni
caso  salve,  ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e
3,  comma  1,  lettere  a)  e  b) della legge 15 marzo 1997,n. 59, le
funzioni  conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.
 
          Nota all'art. 23:
            -  Si  trascrive il testo degli articoli 1, comma 2, e 3,
          comma 1, lettere a) e b) della legge n. 59 del 1997:
            "2. Sono conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali,
          nell'osservanza  del  principio  di  sussidiarieta'  di cui
          all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente  legge,
          anche  ai  sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990,
          n. 142,  tutte  le  funzioni  e  i  compiti  amministrativi
          relativi  alla cura degli interessi e alla promozione dello
          sviluppo  delle  rispettive  comunita',  nonche'  tutte  le
          funzioni  e  i  compiti  amministrativi  localizzabili  nei
          rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo
          o  amministrazione  dello  Stato,  centrali  o  periferici,
          ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici".
            "Art.   3.   -  1.  Con  i  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo 1 sono:
             a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da
          mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi  e
          nei limiti di cui all'articolo 1;
             b)   indicati,   nell'ambito  di  ciascuna  materia,  le
          funzioni e i compiti da conferire  alle  regioni  anche  ai
          fini  di  cui  all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.
          142, e osservando il principio  di  sussidiarieta'  di  cui
          all'articolo  4, comma 3, lettera a), della presente legge,
          o da conferire agli enti locali territoriali  o  funzionali
          ai  sensi  degli  articoli  128  e  118, primo comma, della
          Costituzione,  nonche'   i   criteri   di   conseguente   e
          contestuale  attribuzione  e ripartizione tra le regioni, e
          tra queste e gli enti locali,  dei  beni  e  delle  risorse
          finanziarie,   umane,   strumentali   e  organizzative;  il
          conferimento  avviene  gradualmente  ed  entro  il  periodo
          massimo  di  tre  anni.  assicurando  l'effettivo esercizio
          delle funzioni conferite".