Art. 6
                      (Il segretario generale)

  1.  Nei  ministeri  di  cui  al precedente articolo 3, comma 1, ove
previsto   da  precedenti  disposizioni  di  legge  o  regolamentari,
l'ufficio  del segretario generale e' soppresso. I compiti attribuiti
a  tale  ufficio  sono distribuiti tra i capi dei dipartimenti con il
regolamento di cui al precedente articolo 4.
  2.  Nei  ministeri  di  cui  al  precedente articolo 3, comma 2, e'
istituito  l'ufficio  del segretario generale. Il segretario generale
opera alle dirette dipendenze del ministro. Assicura il coordinamento
dell'azione     amministrativa;    provvede    all'istruttoria    per
l'elaborazione  degli  indirizzi  e  dei  programmi di competenza del
ministro;  coordina  gli  uffici e le attivita' del ministero; vigila
sulla  loro  efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al
ministro.