Art. 10
                       Valutazioni e controlli

  1.  Gli  atti degli organi dell'ente e del direttore amministrativo
non  sono  sottoposti  a controlli di organi esterni, ad eccezione di
quelli  di  cui  all'articolo  6  e  di  quelli  di  approvazione dei
regolamenti,  per  i  quali  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  8  della  legge  9  maggio  1989,  n. 168, e successive
modificazioni e integrazioni.
  2.  I  bilanci  preventivi,  i  conti  consuntivi, le relazioni del
collegio   dei   revisori   dei   conti   e   una  relazione  annuale
sull'attivita'  svolta  sono trasmessi al Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  al  Ministro  per  la
funzione pubblica.
  3.  L'INAF  e'  soggetto  al  controllo  successivo della Corte dei
conti,  che si esercita unicamente sui conti consuntivi dell'ente, al
fine  di  riferire  annualmente  al  Parlamento, con l'esclusione del
controllo  amministrativo di regolarita' contabile e sui singoli atti
di gestione.
 
           Nota all'art. 10:
            -  Per il   testo dell'art. 8 della  legge 9 maggio 1989,
          n. 168, si veda nelle note all'art. 7.