Art. 10 Valutazioni e controlli 1. Gli atti degli organi dell'ente e del direttore amministrativo non sono sottoposti a controlli di organi esterni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6 e di quelli di approvazione dei regolamenti, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni. 2. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale sull'attivita' svolta sono trasmessi al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro per la funzione pubblica. 3. L'INAF e' soggetto al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita unicamente sui conti consuntivi dell'ente, al fine di riferire annualmente al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarita' contabile e sui singoli atti di gestione.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda nelle note all'art. 7.