Art. 11 Personale 1. Con i regolamenti di cui all'articolo 7 sono istituiti i ruoli del personale di ricerca e del personale tecnico e amministrativo in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 1982, n. 163, e alle successive disposizioni legislative riguardanti il personale degli osservatori astronomici e astrofisici. 2. La dotazione organica iniziale dell'INAF e' costituita dall'insieme degli organici degli osservatori astronomici e astrofisici. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, l'INAF, previo confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali con i vincoli derivanti dal piano previsto all'articolo 6. All'INAF si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Il personale tecnico e amministrativo in servizio presso gli osservatori astronomici e astrofisici alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e' inquadrato nel corrispondente ruolo di cui al comma 1 e nelle corrispondenti qualifiche e profili professionali. Fino all'applicazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni il trattamento resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale tecnicoamministrativo degli osservatori. 4. Il personale di ricerca e' inquadrato nel ruolo tecnico corrispondente di cui al comma 1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del medesimo personale resta disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163. Il reclutamento degli astronomi straordinari, degli astronomi associati e dei ricercatori astronomi avviene secondo le procedure previste dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1998, n. 390, con le seguenti integrazioni e modificazioni: a) i bandi sono indetti dal direttore amministrativo dell'Istituto, previa delibera del consiglio direttivo; b) della commissione incaricata della valutazione comparativa fa parte, oltre ai membri eletti, un componente designato dal consiglio direttivo fra gli astronomi ordinari per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di astronomo straordinario e fra gli astronomi ordinari ed associati per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di astronomo associato e di ricercatore astronomo. L'elettorato attivo e passivo per la costituzione delle commissioni e' attribuito, per le rispettive categorie, agli astronomi straordinari e ordinari, agli astronomi associati e ai ricercatori astronomi, in servizio presso l'Istituto, nonche' ai professori universitari di prima e seconda fascia e ai ricercatori universitari del settore scientificodisciplinare di astronomia e astrofisica; c) la regolarita' formale degli atti della commissione e' accertata con atto del presidente dell'Istituto; d) le attribuzioni del consiglio di facolta' previste dalla legge n. 210 del 1998 sono svolte dal consiglio direttivo; e) gli idonei delle valutazioni comparative bandite dall'Istituto possono essere nominati in ruolo per chiamata da universita' e l'Istituto puo' nominare in ruolo per chiamata candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientificodisciplinare, secondo le modalita' previste dalla legge n. 210 del 1998; f) assimilazione ad altro concorso di universita' per il settore di astronomia e astrofisica ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere i), l), m), dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. 5. L'INAF, nell'ambito di una percentuale dell'organico che sara' determinata con i regolamenti di cui all'articolo 7, puo' assumere per chiamata diretta, figure professionali, italiane o straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, da almeno un sessennio, attivita' di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
Note all'art. 11: - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, e' il seguente: "Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano". - Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota all'art. 7. - Gli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano) cosi' recitano: "Art. 14. - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; puo' essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attivita' di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata. 2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e delle universita' e in attesa del riordino generale del settore, e' consentito agli enti e agli atenei medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attivita' per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonche' presso i soggetti di cui gli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente o con l'ateneo assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. E' disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonche' le modalita' di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente o dell'ateneo assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati. 4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonche', dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati possono essere altresi' concesse agli enti pubblici di ricerca e alle universita', i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attivita' di ricerca. 5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalita' stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilita' di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonche' apposite modalita' di monitoraggio e di verifica". "Art. 15. - 1. All'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni: (Omissis). 2. La commissione regionale per l'impiego puo' deliberare, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali. 3. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998". - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): "6. Le universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna universita', ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le universita' possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresi' autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma". - L'art. 45, comma 3, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto". - Il titolo della legge 3 luglio 1998, n. 210, e' il seguente: "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo". - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1998, n. 390, e' il seguente: "Regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210". - L'art. 2, comma 1, lettere i), l), ed m), della legge 3 luglio 1998, n. 210, cosi' recita: "1. I regolamenti di cui all'art. 1, comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere: a)-h) (Omissis); i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni di cui alla lettera b), di far parte di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientificodisciplinare e per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa; l) il numero massimo di domande di partecipazione da parte di un candidato a procedure di valutazione comparativa in un periodo determinato; m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, di partecipare in qualita' di candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello".