Art. 11
                              Personale

  1.  Con  i regolamenti di cui all'articolo 7 sono istituiti i ruoli
del  personale di ricerca e del personale tecnico e amministrativo in
conformita'  a quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 1982,
n.  163,  e  alle  successive disposizioni legislative riguardanti il
personale degli osservatori astronomici e astrofisici.
  2.   La   dotazione   organica  iniziale  dell'INAF  e'  costituita
dall'insieme   degli   organici   degli   osservatori  astronomici  e
astrofisici.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dai  successivi  commi,
l'INAF,  previo  confronto  con  le organizzazioni sindacali ai sensi
dell'articolo  10  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive  modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli
organici  del  personale  e  le  assunzioni  nelle  diverse tipologie
contrattuali  con i vincoli derivanti dal piano previsto all'articolo
6. All'INAF si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15
della  legge  24  giugno  1997,  n. 196, e dell'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  3.  Il  personale  tecnico  e amministrativo in servizio presso gli
osservatori  astronomici e astrofisici alla data di entrata in vigore
dei  regolamenti  di  cui al comma 1 e' inquadrato nel corrispondente
ruolo  di  cui al comma 1 e nelle corrispondenti qualifiche e profili
professionali.  Fino all'applicazione dei contratti collettivi di cui
all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  e  successive  modificazioni e integrazioni il trattamento resta
disciplinato  dalle  disposizioni  vigenti  alla  data  di entrata in
vigore  del  presente  decreto per il personale tecnicoamministrativo
degli osservatori.
  4.  Il  personale  di  ricerca  e'  inquadrato  nel  ruolo  tecnico
corrispondente di cui al comma 1. Lo stato giuridico e il trattamento
economico  del  medesimo personale resta disciplinato dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 marzo 1982, n. 163. Il reclutamento
degli   astronomi  straordinari,  degli  astronomi  associati  e  dei
ricercatori  astronomi  avviene  secondo  le procedure previste dalla
legge  3  luglio  1998,  n.  210,  e dal decreto del Presidente della
Repubblica  19 settembre 1998, n. 390, con le seguenti integrazioni e
modificazioni:
    a)   i   bandi   sono   indetti   dal   direttore  amministrativo
dell'Istituto, previa delibera del consiglio direttivo;
    b)  della commissione incaricata della valutazione comparativa fa
parte,  oltre ai membri eletti, un componente designato dal consiglio
direttivo  fra  gli astronomi ordinari per le valutazioni comparative
ai fini della copertura di posti di astronomo straordinario e fra gli
astronomi  ordinari  ed  associati  per le valutazioni comparative ai
fini della copertura di posti di astronomo associato e di ricercatore
astronomo.  L'elettorato  attivo  e passivo per la costituzione delle
commissioni   e'   attribuito,  per  le  rispettive  categorie,  agli
astronomi  straordinari  e  ordinari,  agli  astronomi associati e ai
ricercatori  astronomi,  in  servizio  presso  l'Istituto, nonche' ai
professori  universitari  di  prima e seconda fascia e ai ricercatori
universitari  del  settore  scientificodisciplinare  di  astronomia e
astrofisica;
    c)  la  regolarita'  formale  degli  atti  della  commissione  e'
accertata con atto del presidente dell'Istituto;
    d) le attribuzioni del consiglio di facolta' previste dalla legge
n. 210 del 1998 sono svolte dal consiglio direttivo;
    e) gli idonei delle valutazioni comparative bandite dall'Istituto
possono  essere  nominati  in  ruolo  per  chiamata  da universita' e
l'Istituto  puo'  nominare  in ruolo per chiamata candidati risultati
idonei   in  valutazioni  comparative  espletate  presso  altre  sedi
universitarie   per   il  medesimo  settore  scientificodisciplinare,
secondo le modalita' previste dalla legge n. 210 del 1998;
    f)  assimilazione ad altro concorso di universita' per il settore
di   astronomia   e   astrofisica  ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni  di  cui al comma 1, lettere i), l), m), dell'articolo 2
della legge 3 luglio 1998, n. 210.
  5.  L'INAF,  nell'ambito di una percentuale dell'organico che sara'
determinata  con  i  regolamenti di cui all'articolo 7, puo' assumere
per  chiamata  diretta,  figure  professionali, italiane o straniere,
corrispondenti  al  massimo  livello  contrattuale  del  personale di
ricerca,  che  svolgano,  con  documentata  produzione scientifica di
eccellenza,  da  almeno un sessennio, attivita' di ricerca in enti di
ricerca   e   in   atenei  stranieri  o  in  istituzioni  di  ricerca
internazionali   ovvero   che   siano   stati   insigniti   di   alti
riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
 
           Note all'art. 11:
            - Il  titolo del decreto  del Presidente della Repubblica
          10  marzo 1982,  n.  163,  e'  il seguente:  "Riordinamento
          degli  osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano".
            -  Per il  testo dell'art.  10 del   decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota all'art. 7.
            -    Gli   articoli   14 e   15  della  legge  24  giugno
          1997,   n.   196 (Riordinamento      degli      osservatori
          astronomici,   astrofisici   e vesuviano) cosi' recitano:
            "Art.  14.  -  1.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          una  quota,  da  determinarsi  annualmente,  delle    somme
          disponibili,  di competenza  della medesima amministrazione
          e    a valere   sulle   risorse   finanziarie di   cui   ai
          provvedimenti:  legge   17  febbraio   1982,  n.  46,     e
          successive  modificazioni;  legge  1  marzo  1986, n. 64, e
          successive modificazioni; legge  5  agosto  1988,  n.  346;
          decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa  legge di
          conversione  19  dicembre 1992,  n. 488;  art. 11, comma 5,
          del   decreto-legge 16 maggio 1994, n.  299,    e  relativa
          legge   di  conversione     19  luglio    1994,  n.    451;
          decreto-legge  23 settembre 1994, n.  547, e relativa legge
          di conversione 22 novembre  1994, n.   644;   decreto-legge
          31    gennaio    1995,    n.  26,   e   relativa legge   di
          conversione  29  marzo    1995,  n.  95;  decreto-legge   8
          febbraio   1995,  n.    32,    e    relativa    legge    di
          conversione  7  aprile  1995,   n.   104; decreto-legge  17
          giugno  1996,  n.  321,  e  relativa legge di conversione 8
          agosto 1996,  n. 421;  decreto-legge 23  ottobre 1996,   n.
          548,  e relativa legge di  conversione 20 dicembre 1996, n.
          641;   puo'   essere  assegnata    prioritariamente,    per
          l'erogazione, a  piccole  e   medie imprese,  alle  imprese
          artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27  della
          legge  5 ottobre   1991, n. 317, di  contributi finalizzati
          all'avviamento di titolari  di  diploma  universitario,  di
          laureati  e  di  dottori   di   ricerca ad   attivita'   di
          ricerca,   con la   stipula   di contratti a    termine  di
          lavoro    subordinato, anche a  tempo parziale, nell'ambito
          di progetti di ricerca di durata predeterminata.
            2. In  deroga alla  normativa concernente   il  personale
          degli enti pubblici  di ricerca  e delle  universita' e  in
          attesa    del  riordino generale del settore, e' consentito
          agli enti e agli atenei medesimi,  in  via    sperimentale,
          nell'ambito      di   attivita'   per     il  trasferimento
          tecnologico,  di    assegnare  in   distacco     temporaneo
          ricercatori,  tecnologi  e    tecnici di   ricerca di   cui
          all'art.  15 della  legge 11 marzo 1988,  n.    67,  presso
          piccole  e medie imprese,  nonche' presso i soggetti di cui
          gli  articoli 17 e 27 della legge  5 ottobre 1991, n.  317.
            3. L'assegnazione   di  cui  al    comma  2  comporta  il
          mantenimento  del rapporto  di  lavoro  con  l'ente  o  con
          l'ateneo    assegnante,     con  l'annesso      trattamento
          economico   e   contributivo.   E'   disposta  su richiesta
          dell'impresa o  del soggetto  di  cui al  comma 2,   previo
          assenso  dell'interessato  e per  un periodo  non superiore
          a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla  base  di
          intese tra le parti, che regolano  le funzioni,  nonche' le
          modalita'  di    inserimento  dei  lavoratori   in distacco
          temporaneo  presso l'impresa  o il  soggetto  assegnatario.
          L'impresa    o  i soggetti   di cui  agli articoli 17  e 27
          della  legge 5  ottobre 1991,   n. 317,   corrispondono  un
          compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento
          corrisposto  dall'ente  o    dell'ateneo  assegnante,    ai
          ricercatori, tecnologi  e tecnici  di ricerca distaccati.
            4. Con i decreti di  cui  al  comma  1,  a  valere  sulle
          medesime  risorse  di    cui  alla   predetta disposizione,
          nonche', dall'anno  1999 e  con riferimento agli atenei,  a
          valere  sui  trasferimenti    statali  ad  essi   destinati
          possono  essere  altresi'  concesse agli  enti pubblici  di
          ricerca e   alle  universita',  i    quali  procedano  alle
          assegnazioni  in  distacco temporaneo  di cui  al comma  2,
          eventuali    integrazioni  dei  contributi         ordinari
          finalizzate    alla  copertura,   nella  misura determinata
          dai    medesimi   decreti,    degli     oneri     derivanti
          dall'assunzione,    in      sostituzione    del   personale
          distaccato,  di titolari  di   diploma universitario,    di
          laureati    o  di    dottori   di ricerca con contratto   a
          termine di lavoro subordinato  anche a tempo  parziale,  di
          durata  non    superiore a   quattro anni,  rinnovabile una
          sola volta, per attivita' di ricerca.
            5. I  decreti di  cui ai commi   1 e 4    determinano  le
          procedure  di  presentazione    e  di    selezione    delle
          richieste  di  contributo e  di integrazione,  gli  importi
          massimi    del  contributo  e  dell'integrazione per   ogni
          soggetto  beneficiario,   anche  in  relazione  alle   aree
          territoriali  interessate    nel  rispetto  delle finalita'
          stabilite  dal decreto-legge  22  ottobre   1992,  n.  415,
          e   relativa  legge  di conversione   19   dicembre   1992,
          n.    488,    e    alla   possibilita'   di cofinanziamento
          comunitario, la    differenziazione    del  contributo    e
          dell'integrazione     in     relazione    al  livello    di
          qualificazione   del  personale  da  assumere,  l'eventuale
          ulteriore  disciplina  del  distacco  temporaneo,   nonche'
          apposite  modalita'   di  monitoraggio   e  di verifica".
            "Art. 15.  - 1. All'art.  16 del  decreto-legge 16 maggio
          1994, n.  299, convertito,  con modificazioni, dalla  legge
          19 luglio   1994, n.    451,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
             (Omissis).
            2.   La   commissione   regionale   per   l'impiego  puo'
          deliberare,  ai  sensi  dell'art.    9,  comma     9,   del
          decreto-legge    1 ottobre   1996, n.  510, convertito, con
          modificazioni, dalla legge    28  novembre  1996,  n.  608,
          l'inserimento   mirato   lavorativo   con     contratto  di
          formazione e lavoro per soggetti portatori    di  handicap,
          sulla  base   di progetti previsti dai contratti collettivi
          nazionali.
            3. L'onere derivante  dal presente articolo  e'  valutato
          in  lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi
          a decorrere dall'anno 1998".
            -  Si riporta  il testo  del comma  6 dell'art.  51 della
          legge  27  dicembre  1997,    n.  449  (Misure     per   la
          stabilizzazione  della finanza pubblica):
            "6.    Le universita',   gli   osservatori   astronomici,
          astrofisici   e vesuviano,   gli  enti    pubblici  e    le
          istituzioni di  ricerca di  cui all'art. 8 del  decreto del
          Presidente  del Consiglio   dei Ministri 30 dicembre  1993,
          n.   593, e   successive  modificazioni    e  integrazioni,
          l'ENEA   e  l'ASI,  nell'ambito   delle  disponibilita'  di
          bilancio, assicurando,    con     proprie     disposizioni,
          idonee     procedure    di valutazione  comparativa   e  la
          pubblicita'  degli   atti,  possono conferire  assegni  per
          la    collaborazione ad   attivita' di   ricerca.   Possono
          essere titolari   degli  assegni  dottori  di    ricerca  o
          laureati   in      possesso  di     curriculum  scientifico
          professionale idoneo  per lo svolgimento  di  attivita'  di
          ricerca,    con  esclusione del personale di ruolo presso i
          soggetti di cui al primo periodo  del presente comma.   Gli
          assegni  hanno   durata non   superiore   a quattro  anni e
          possono essere  rinnovati nel   limite   massimo   di  otto
          anni   con lo  stesso soggetto, ovvero  di quattro anni  se
          il titolare ha  usufruito della borsa per il  dottorato  di
          ricerca.  Non  e'  ammesso il cumulo con borse di studio  a
          qualsiasi  titolo conferite,   tranne quelle   concesse  da
          istituzioni nazionali  o straniere utili ad  integrare, con
          soggiorni  all'estero,    l'attivita'    di   ricerca   dei
          titolari   di   assegni.   Il titolare  di    assegni  puo'
          frequentare  corsi di dottorato  di ricerca anche in deroga
          al  numero determinato, per  ciascuna universita', ai sensi
          dell'art.    70  del    decreto  del     Presidente   della
          Repubblica  11  luglio  1980,   n. 382,   fermo restando il
          superamento delle   prove di ammissione.    Le  universita'
          possono    fissare  il    numero  massimo   dei titolari di
          assegno ammessi a  frequentare in soprannumero i  corsi  di
          dottorato. Il  titolare in servizio presso  amministrazioni
          pubbliche  puo'  essere  collocato    in  aspettativa senza
          assegni.  Agli assegni di cui  al   presente    comma    si
          applicano,   in   materia  fiscale,  le disposizioni di cui
          all'art.  4  della    legge  13  agosto  1984,  n.  476,  e
          successive     modificazioni   e    integrazioni,  nonche',
          in  materia previdenziale, quelle di  cui all'art. 2, commi
          26  e seguenti, della legge  8   agosto  1995,  n.     335,
          e    successive      modificazioni   e integrazioni. Per la
          determinazione  degli    importi  e  per  le  modalita'  di
          conferimento    degli assegni si  provvede con decreti  del
          Ministro dell'universita'  e  della  ricerca    scientifica
          e   tecnologica.   I soggetti di  cui al  primo periodo del
          presente comma  sono altresi' autorizzati   a    stipulare,
          per  specifiche    prestazioni   previste   da programmi di
          ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222  e
          seguenti  del    codice   civile, compatibili   anche   con
          rapporti  di lavoro  subordinato   presso   amministrazioni
          dello  Stato  ed  enti pubblici  e privati.  Gli assegni  e
          i    contratti  non    danno  luogo    a  diritti in ordine
          all'accesso ai ruoli dei soggetti di  cui al primo  periodo
          del presente comma".
            -  L'art.   45, comma  3, del citato  decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
            "3.  Mediante   appositi   accordi   tra l'ARAN   e    le
          confederazioni  rappresentative  ai sensi dell'art. 47-bis,
          comma 4, sono stabiliti i comparti  della    contrattazione
          collettiva     nazionale  riguardanti settori  omogenei   o
          affini.  I  dirigenti   costituiscono  un'area contrattuale
          autonoma relativamente  a   uno o   piu' comparti.    Resta
          fermo  per l'area  contrattuale della  dirigenza del  ruolo
          sanitario  quanto    previsto  dall'art.   15   del decreto
          legislativo  30    dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modifiche.  Agli  accordi  che definiscono i comparti  o le
          aree contrattuali   si applicano   le  procedure    di  cui
          all'art. 46, comma  5. Per le figure professionali  che, in
          posizione  di   elevata  responsabilita', svolgono  compiti
          di   direzione o   che comportano   iscrizione   ad    albi
          oppure  tecnico  scientifici  e  di ricerca, sono stabilite
          discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di
          comparto".
            - Il  titolo della  legge 3  luglio 1998, n.  210, e'  il
          seguente:  "Norme  per   il  reclutamento  dei  ricercatori
          e  dei  professori universitari di ruolo".
            -   Il   titolo   del   decreto   del   Presidente  della
          Repubblica  19 settembre 1998,  n. 390, e'    il  seguente:
          "Regolamento      recante   norme   sulle  modalita'     di
          espletamento delle  procedure    per  il  reclutamento  dei
          professori  universitari   di  ruolo e  dei  ricercatori, a
          norma dell'art. 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210".
            -  L'art.  2,    comma  1, lettere i),   l), ed m), della
          legge 3 luglio 1998, n. 210, cosi' recita:
            "1.  I    regolamenti  di  cui    all'art.  1,  comma  1,
          relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono
          in ogni caso prevedere:
              a)-h) (Omissis);
            i)  il  divieto,  per  i professori   eletti in una delle
          commissioni di cui alla lettera b), di far parte  di  altre
          commissioni  per  un  periodo  di un   anno, per lo  stesso
          settore scientificodisciplinare e  per la stessa  tipologia
          di procedure di valutazione comparativa;
            l)  il    numero massimo di domande  di partecipazione da
          parte   di un candidato   a   procedure   di    valutazione
          comparativa  in  un  periodo determinato;
            m)  il  divieto, per  i  professori  ordinari,  associati
          e    per    i ricercatori, di   partecipare in  qualita' di
          candidati  a valutazioni comparative per posti del medesimo
          livello".