Art. 12 Mobilita' con le universita' 1. Previa convenzione tra universita' e INAF, i ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attivita' di ricerca presso le strutture dell'INAF. 2. Previa convenzione tra universita' e INAF, il personale di ricerca dell'INAF puo' essere autorizzato per periodi predeterminati a svolgere attivita' di ricerca e didattiche presso le strutture delle universita'. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata delle attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche. 3. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita' di ricerca presso l'INAF puo' comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici. 4. Previo accordo tra le universita' e l'INAF possono essere effettuati dagli studenti universitari, presso l'Istituto, periodi di tirocinio e stages formativi, anche ai fini della preparazione della tesi di laurea. 5. I regolamenti di cui all'articolo 7 e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Nota all'art. 12: - L'art. 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' il seguente: "Art. 17. - 1. Al fine di garantire e favorire una piena commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il rettore puo', con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facolta' interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attivita' di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non piu' di due anni accademici in un decennio".