Art. 12
                    Mobilita' con le universita'

  1.  Previa  convenzione  tra  universita' e INAF, i ricercatori e i
professori   universitari  di  ruolo  possono  svolgere  per  periodi
predeterminati attivita' di ricerca presso le strutture dell'INAF.
  2.  Previa  convenzione  tra  universita'  e  INAF, il personale di
ricerca  dell'INAF puo' essere autorizzato per periodi predeterminati
a  svolgere  attivita'  di  ricerca  e didattiche presso le strutture
delle  universita'. Spetta agli statuti delle universita' determinare
le modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata
delle attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici
competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche.
  3.  Le  attivita'  di  cui  ai  commi 1 e 2 sono compatibili con il
mantenimento  dei  rapporti  di  lavoro  con  le  amministrazioni  di
appartenenza.   Per   i  professori  ed  i  ricercatori  universitari
l'attivita'  di  ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita'
prevista  dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  11  luglio  1980,  n. 382. Lo svolgimento di attivita' di
ricerca   presso  l'INAF  puo'  comportare  per  i  ricercatori  e  i
professori  universitari  l'esonero,  totale  o parziale, dai carichi
didattici.
  4.  Previo  accordo  tra  le  universita'  e  l'INAF possono essere
effettuati dagli studenti universitari, presso l'Istituto, periodi di
tirocinio  e stages formativi, anche ai fini della preparazione della
tesi di laurea.
  5.  I regolamenti di cui all'articolo 7 e gli statuti e regolamenti
degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.
 
           Nota all'art. 12:
            -    L'art.  17,    comma 1,   del   citato decreto   del
          Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e'  il
          seguente:
            "Art.   17.   -  1.  Al  fine  di  garantire  e  favorire
          una  piena commutabilita'  tra   insegnamento e    ricerca,
          il    rettore  puo',   con proprio decreto,  autorizzare il
          professore universitario  che abbia conseguito la    nomina
          ad   ordinario, ovvero la  conferma in  ruolo di professore
          associato,  su sua  domanda e  sentito il  consiglio  della
          facolta'   interessata,   a  dedicarsi  periodicamente   ad
          esclusive attivita' di ricerca scientifica  in  istituzioni
          di    ricerca    italiane,   estere   e      internazionali
          complessivamente  per non  piu' di  due anni accademici  in
          un decennio".