Art. 13 Norme transitorie 1. Il presidente ed il consiglio direttivo di cui all'articolo 4 sono rispettivamente nominati e costituiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'istituto e' costituito alla data di insediamento del consiglio direttivo. 2. Il consiglio direttivo di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di insediamento, predispone e delibera gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture, nonche' di amministrazione, contabilita' e finanza che sottopone al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni e comunque predispone quanto necessario per l'avvio dell'attivita' dell'Istituto. 3. Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 gli osservatori astronomici e astrofisici perdono la personalita' giuridica, si trasformano nella rete scientifica dell'istituto e l'INAF subentra nei rapporti attivi e passivi che fanno capo ad essi, nonche' al Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica (CNAA). Il termine del mandato del Consiglio per le ricerche astronomiche (CRA), di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982, e' differito sino alla data di insediamento del consiglio direttivo dell'INAF; a tale data il CRA e' soppresso e le sue funzioni sono esercitate dal consiglio direttivo dell'INAF fino alla data di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatte salve le deliberazioni e gli atti adottati dal medesimo Consiglio fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli organi degli osservatori astronomici ed astrofisici sono prorogati fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, nella composizione in essere e nelle funzioni di cui sono titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda nelle note all'art. 7. - L'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, e' il seguente: "Art. 4. - Il consiglio direttivo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, e' composto: a) dal direttore dell'osservatorio, che lo presiede; b) da quattro esperti scelti fra otto nominativi designati dal C.R.A. fra gli astronomi ordinari o straordinari non appartenenti all'osservatorio stesso o fra i professori ordinari o straordinari di discipline astronomiche di cui uno, in ogni caso e ove possibile, appartenente all'universita' locale ove ha sede l'osservatorio; c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; d) da un rappresentante del Ministero del tesoro; e) da quattro rappresentanti del personale dell'osservatorio, eletti dal personale stesso in quattro collegi separati in rappresentanza rispettivamente degli astronomi ordinari e straordinari, degli astronomi associati, dei ricercatori astronomi e del personale tecnico e amministrativo. Il consiglio si rinnova ogni tre anni".