Art. 13
                          Norme transitorie

  1.  Il  presidente  ed il consiglio direttivo di cui all'articolo 4
sono  rispettivamente  nominati e costituiti entro quattro mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  L'istituto e'
costituito alla data di insediamento del consiglio direttivo.
  2.  Il  consiglio direttivo di cui al comma 1, entro sei mesi dalla
data   di   insediamento,   predispone  e  delibera  gli  schemi  dei
regolamenti  di  organizzazione  e funzionamento degli organi e delle
strutture,  nonche'  di  amministrazione,  contabilita' e finanza che
sottopone  al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  per  l'esercizio  delle competenze di cui all'articolo 8
della  legge  9  maggio  1989,  n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni  e  comunque  predispone  quanto  necessario per l'avvio
dell'attivita' dell'Istituto.
  3.  Dal  primo  giorno  del mese successivo alla data di entrata in
vigore  dei regolamenti di cui al comma 2 gli osservatori astronomici
e astrofisici perdono la personalita' giuridica, si trasformano nella
rete  scientifica dell'istituto e l'INAF subentra nei rapporti attivi
e  passivi che fanno capo ad essi, nonche' al Consorzio nazionale per
l'astronomia  e  l'astrofisica  (CNAA).  Il  termine  del mandato del
Consiglio  per  le ricerche astronomiche (CRA), di cui all'articolo 4
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 163 del 1982, e'
differito  sino  alla  data  di  insediamento del consiglio direttivo
dell'INAF;  a  tale  data  il CRA e' soppresso e le sue funzioni sono
esercitate dal consiglio direttivo dell'INAF fino alla data di cui al
primo periodo del presente comma. Sono fatte salve le deliberazioni e
gli atti adottati dal medesimo Consiglio fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Gli organi degli osservatori astronomici
ed  astrofisici sono prorogati fino alla data di cui al primo periodo
del  presente comma, nella composizione in essere e nelle funzioni di
cui  sono  titolari  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto.
 
           Note all'art. 13:
            -  Per il   testo dell'art. 8 della  legge 9 maggio 1989,
          n. 168, si veda nelle note all'art. 7.
            - L'art.   4 del citato   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, e' il seguente:
            "Art.    4.  -   Il consiglio   direttivo, nominato   dal
          Ministro  della pubblica istruzione, e' composto:
               a) dal direttore dell'osservatorio, che lo presiede;
            b)  da quattro   esperti scelti   fra  otto    nominativi
          designati    dal  C.R.A.   fra gli   astronomi ordinari   o
          straordinari   non appartenenti all'osservatorio  stesso  o
          fra  i  professori  ordinari  o  straordinari di discipline
          astronomiche  di cui  uno, in ogni  caso e  ove  possibile,
          appartenente    all'universita'    locale   ove   ha   sede
          l'osservatorio;
            c) da un  rappresentante  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione;
               d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
            e)    da    quattro    rappresentanti    del    personale
          dell'osservatorio, eletti  dal    personale   stesso     in
          quattro      collegi        separati     in  rappresentanza
          rispettivamente      degli    astronomi      ordinari     e
          straordinari,  degli  astronomi associati,  dei ricercatori
          astronomi e del personale tecnico e amministrativo.
             Il consiglio si rinnova ogni tre anni".