Art. 14 Norma finanziaria 1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, provvede ad assicurare, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario per gli osservatori astronomici e astrofisici, le risorse finanziarie necessarie all'avvio dell'attivita' dell'Istituto nonche', per l'anno 2000, continua ad erogare agli osservatori astronomici e astrofisici gli importi necessari alla loro attivita' fino alla data di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo. Dalla predetta data il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica attribuisce all'Istituto le risorse finanziarie da destinare agli osservatori astronomici e astrofisici ai sensi della normativa previgente. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e a valere sul medesimo puo' erogare all'INAF risorse finanziarie aggiuntive. 2. L'Istituto concorre al riparto dei fondi iscritti all'unita' previsionale 2.2.1.2., capitolo 7109 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo i criteri e parametri previsti dalla normativa vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 luglio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Nota all'art. 14: - L'art. 7, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' il seguente: "Art. 7. - 1. A partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1 gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno".