Art. 14
                          Norma finanziaria

  1.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica,  con  proprio  decreto, provvede ad assicurare, a valere
sul   fondo  per  il  finanziamento  ordinario  per  gli  osservatori
astronomici   e   astrofisici,   le  risorse  finanziarie  necessarie
all'avvio  dell'attivita'  dell'Istituto  nonche',  per  l'anno 2000,
continua  ad  erogare  agli osservatori astronomici e astrofisici gli
importi   necessari  alla  loro  attivita'  fino  alla  data  di  cui
all'articolo  13,  comma  3,  primo  periodo.  Dalla predetta data il
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
attribuisce  all'Istituto  le  risorse  finanziarie da destinare agli
osservatori  astronomici  e  astrofisici  ai  sensi  della  normativa
previgente.   Il   Ministro   del   tesoro,   del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e'  autorizzato,  con  propri  decreti  ad
apportare   le   occorrenti   variazioni  di  bilancio.  Il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in sede di
riparto  del  fondo  di  cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto
legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  e a valere sul medesimo puo'
erogare all'INAF risorse finanziarie aggiuntive.
  2.  L'Istituto  concorre  al  riparto dei fondi iscritti all'unita'
previsionale  2.2.1.2.,  capitolo  7109 dello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
secondo i criteri e parametri previsti dalla normativa vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 23 luglio 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Zecchino, Ministro dell'universita'
                                  e   della   ricerca  scientifica  e
                                  tecnologica
                                  Piazza,  Ministro  per  la funzione
                                  pubblica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Nota all'art. 14:
            -  L'art.    7,  commi  1  e    2,  del  citato   decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' il seguente:
            "Art.  7.    -  1.   A partire   dal 1 gennaio   1999 gli
          stanziamenti da destinare  al  Consiglio  nazionale   delle
          ricerche    (CNR),    di   cui all'art. 11   della legge 22
          dicembre 1977,  n. 951, all'ASI,  di cui all'art. 15, comma
          1, lettera a), della  legge  30  maggio  1988,  n.  186,  e
          all'art.    5  della    legge  31  maggio   1995, n.   233;
          all'Osservatorio geofisico   sperimentale (OGS),    di  cui
          all'art.  16,   comma 2,  della legge 30  novembre 1989, n.
          399; agli  enti finanziati dal   MURST ai  sensi  dell'art.
          1,  comma  43, della  legge 28 dicembre 1995,  n. 549, gia'
          concessi ai  sensi dell'art. 11, terzo comma,  lettera  d),
          della  legge   5   agosto   1978,   n. 468,   e  successive
          modificazioni,  sono determinati  con  unica autorizzazione
          di  spesa  ed affluiscono  ad apposito fondo  ordinario per
          gli  enti  e    le istituzioni   di ricerca finanziati  dal
          MURST,   istituito   nello   stato   di   previsione    del
          medesimo  Ministero.    Al  medesimo fondo   affluiscono, a
          partire   dal 1 gennaio  1999,  i  contributi  all'Istituto
          nazionale  per  la  fisica  della  materia  (INFM),  di cui
          all'art.  11, comma 1, del decreto legislativo 30    giugno
          1994,     n.  506,  nonche'  altri   contributi  e  risorse
          finanziarie   che   saranno   stabilite   per   legge    in
          relazione   alle attivita'    dell'Istituto  nazionale   di
          fisica      nucleare    (INFN),  dell'INFM    e    relativi
          laboratori    di Trieste   e   di  Grenoble,  del Programma
          nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale
          per la ricerca scientifica e   tecnologica sulla  montagna.
          Il  fondo  e'  determinato ai   sensi dell'art.   11, terzo
          comma, lettera  d), della legge   5    agosto   1978,    n.
          468,   e   successive    modificazioni  e integrazioni.  Il
          Ministro   del     tesoro,   del   bilancio      e    della
          programmazione    economica, e'  autorizzato ad  apportare,
          con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
            2. Il Fondo di cui al comma 1  e'  ripartito  annualmente
          tra gli enti e  le  istituzioni finanziati  dal  MURST  con
          decreti    del    Ministro  dell'universita'      e   della
          ricerca    scientifica   e    tecnologica,  comprensivi  di
          indicazioni  per  i    due  anni successivi, emanati previo
          parere  delle commissioni   parlamentari   competenti   per
          materia,  da esprimersi  entro  il  termine  perentorio  di
          trenta     giorni     dalla  richiesta.  Nelle  more    del
          perfezionamento  dei  predetti    decreti  e  al  fine   di
          assicurare  l'ordinata    prosecuzione  delle attivita', il
          MURST e'  autorizzato  ad   erogare   acconti   agli   enti
          sulla   base   delle previsioni contenute  negli schemi dei
          medesimi  decreti, nonche' dei  contributi  assegnati  come
          competenza nel precedente anno".