Art. 4
                        Organi dell'Istituto

  1. Sono organi dell'Istituto:
    a) il presidente;
    b) il consiglio direttivo;
    c) il comitato di consulenza scientifica;
    d) il collegio dei revisori dei conti.
  2.    Il    presidente,   individuato   fra   personalita'   d'alta
qualificazione  scientifica nel settore d'interesse dell'Istituto, e'
nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica quattro anni e puo'
essere  confermato una sola volta. Il presidente ha la rappresentanza
legale   dell'Istituto,   ne  sovrintende  all'andamento,  convoca  e
presiede il consiglio direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno.
  3.  Il  consiglio  direttivo  e'  composto  dal presidente e da sei
membri, di cui due eletti fr a gli astronomi straordinari e ordinari,
associati  e  ricercatori in servizio negli osservatori astronomici e
astrofisici,  due  eletti fra i professori e ricercatori universitari
del  settore scientificodisciplinare di astronomia e astrofisica, due
nominati  dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  tra personalita' e studiosi specializzati nel settore di
interesse   dell'Istituto   e  di  alta  qualificazione  scientifica,
rappresentativi  delle  diverse  figure  professionali  del  predetto
settore.  Dei  due eletti tra gli astronomi almeno uno deve essere un
astronomo  ordinar  io  e  dei  due  eletti  fra  i  professori  e  i
ricercatori   universitari  almeno  uno  deve  essere  un  professore
ordinario.  A parita' di voti risulta eletto il piu' anziano di eta'.
Con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica  sono  disciplinate  le  operazioni  elettorali e sono
nominati  i  membri del consiglio direttivo. I componenti dell'organo
durano  in  carica  quattro anni e possono essere confermati una sola
volta.   Il   consiglio   direttivo   ha   compiti   d'indirizzo,  di
programmazione  e  di  verifica  delle  attivita'  dell'Istituto,  di
deliberazione  sui  regolamenti  di  cui all'articolo 7, comma 1, sui
bilanci   e  sulla  nomina  dei  direttori  delle  strutture  di  cui
all'articolo 8.
  4.  La carica di presidente e di componente del consiglio direttivo
e'  incompatibile  con  la  carica  di  direttore  di  una  struttura
dell'Istituto. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori
e  dei  professori  universitari, il presidente puo' essere collocato
fuori  ruolo; se ricercatore o professore universitario, e' collocato
in  aspettativa  a  domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  5. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo
2403  del  codice  civile,  per  quanto  applicabile. Le modalita' di
costituzione  e  la  composizione  del  collegio  sono  stabilite dal
regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il funzionamento degli
organi  e  delle  strutture  di  cui  all'articolo  7, assicurando la
presenza,  comunque,  di  un  componente  effettivo,  che  assume  le
funzioni  di  presidente  e  uno supplente designati dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e un componente
designato  dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifca e
tecnologica.  I componenti devono essere in possesso dei requisiti di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
  6.   Il   presidente  nomina,  su  parere  conforme  del  consiglio
direttivo,  un  direttore  amministrativo  scegliendolo fra dirigenti
delle   pubbliche   amministrazioni   o   fra   esperti   di  elevata
qualificazione  professionale in campo amministrativo o aziendale. Il
rapporto  di  lavoro  e' regolato con contratto di diritto privato di
durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore
amministrativo e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle
delibere  del consiglio direttivo e partecipa alle riunioni dello ste
sso  con  voto  consultivo. Se dipendente pubblico e' collocato fuori
ruolo.
  7.   Il   presidente  nomina,  su  parere  conforme  del  consiglio
direttivo,  un comitato di consulenza scientifica per quanto previsto
all'articolo  6  e  di  cui  si  definisce  il numero dei membri, non
superiore   a  nove,  la  composizione  e  l'attivita'  attraverso  i
regolamenti  di  cui  all'articolo  7.  Il  comitato e' costituito da
personalita' specializzate nei settori di attivita' dell'Istituto.
  8.  Le  indennita'  di  carica  del  presidente, dei componenti del
consiglio  direttivo,  del  comitato di valutazione scientifica e del
collegio   dei  revisori  dei  conti,  nonche'  la  retribuzione  del
direttore  amministrativo  sono  determinate  dal consiglio direttivo
secondo  criteri  e  parametri  definiti  con  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, sentito
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.  Allo  stesso  modo  il  consiglio  direttivo determina le
indennita' spettanti al personale che opera all'estero e ai direttori
dei dipartimenti e delle strutture.
  9. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono
essere  amministratori  o  dipendenti  di  societa' che partecipano a
programmi di ricerca dell'INAF.
  10.  Il direttore amministrativo non puo' avere interessi diretti o
indiretti  nelle  imprese  che  partecipano  a  programmi  di ricerca
dell'INAF.
 
           Note all'art. 4:
            - Il  comma 2 dell'art. 6  del citato decreto legislativo
          5 giugno 1998, n. 204, e' il seguente:
            "2.  La  nomina    dei presidenti degli enti  di ricerca,
          dell'Istituto per la ricerca    scientifica  e  tecnologica
          sulla    montagna,  dell'ASI  e dell'ENEA e'   disposta con
          decreto   del  Presidente  del    Consiglio  dei  Ministri,
          previa   deliberazione  del   Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro competente,  sentite  le  commissioni
          parlamentari  competenti,  fatte    salve  le  procedure di
          designazione  previste  dalla  normativa      vigente   per
          specifici  enti e  istituzioni. I  presidenti degli enti di
          cui  al  presente  comma  possono restare in carica per non
          piu' di  due mandati.  Il periodo svolto  in qualita'    di
          commissario  straordinario  e' comunque computato   come un
          mandato presidenziale. I presidenti degli enti   di cui  al
          presente  comma, in  carica alla data di entrata  in vigore
          del   presente decreto, la cui    permanenza  nella  stessa
          eccede  i   predetti limiti,  possono terminare  il mandato
          in corso".
            - L'art. 12  del decreto del Presidente della  Repubblica
          11  luglio  1980,   n. 382   (Riordinamento della   docenza
          universitaria,  relativa fascia   di  formazione    nonche'
          sperimentazione   organizzativa  e didattica) cosi' recita:
            "Art.  12.  -  Con  decreto   del Ministro della pubblica
          istruzione, su conforme   parere  del    rettore  e     dei
          consigli      delle    facolta'  interessate,  i professori
          ordinari,  straordinari   ed   associati   possono   essere
          autorizzati  a   dirigere istituti   e laboratori  e centri
          del Consiglio nazionale  delle ricerche o  istituti ed enti
          di  ricerca a carattere nazionale o regionale.
            I  professori  di  ruolo  possono essere   collocati    a
          domanda    in aspettativa    per      la    direzione    di
          istituti     e    laboratori extrauniversitari  di  ricerca
          nazionali e internazionali.
            I    professori   chiamati   a    dirigere   istituti   o
          laboratori  del Consiglio  nazionale  delle ricerche  e  di
          altri enti  pubblici  di ricerca possono  essere  collocati
          in aspettativa con assegni.
            L'aspettativa  e'    concessa  con decreto del   Ministro
          della pubblica istruzione,   su  parere    del    Consiglio
          universitario    nazionale,      che   considerera'      le
          caratteristiche   e  le    dimensioni    dell'istituto    o
          laboratorio  nonche'  l'impegno  che  la funzione direttiva
          richiede.
            Durante   il  periodo   dell'aspettativa  ai   professori
          ordinari competono eventualmente le indennita'  a    carico
          degli  enti  o  istituti di   ricerca ed   eventualmente la
          retribuzione ove  l'aspettativa sia senza assegni.
            Il  periodo dell'aspettativa  e' utile   ai fini    della
          progressione della carriera,  ivi compreso il conseguimento
          dell'ordinariato   e   ai  fini    del    trattamento    di
          previdenza e   di   quiescenza   secondo   le  disposizioni
          vigenti.
            Ai     professori    collocati    in    aspettativa    e'
          garantita,  con  le modalita'  di  cui  al   quinto   comma
          del   successivo   art.   13,  la possibilita' di svolgere,
          presso   l'universita'  in  cui  sono  titolari,  cicli  di
          conferenze, attivita'  seminariali e attivita'  di ricerca,
          anche   applicativa.  Si   applica   nei  loro   confronti,
          per     la partecipazione  agli   organi  universitari  cui
          hanno   titolo,  la previsione di  cui ai  comma terzo    e
          quarto  dell'art. 14,  legge 18 marzo 1958, n. 311.
            La  direzione   dei centri del  Consiglio nazionale delle
          ricerche e dell'Istituto  nazionale  di  fisica    nucleare
          operanti   presso   le universita' puo'  essere affidata ai
          professori di ruolo  come parte delle  loro   attivita'  di
          ricerca    e    senza  limitazione    delle   loro funzioni
          universitarie.  Essa  e'  rinnovabile con  il  rinnovo  del
          contratto con il Consiglio nazionale  delle ricerche e  con
          l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
            Le disposizioni di  cui al precedente comma si  applicano
          anche  con riferimento alla direzione di centri  di ricerca
          costituiti presso le  universita'  per  contratto    o  per
          convenzione  con    altri  enti pubblici che non abbiano la
          natura di enti pubblici economici".
             - L'art. 2403 del codice civile cosi' recita:
            "Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio
          sindacale    deve   controllare   l'amministrazione   della
          societa' (c.c.  2623,  n.  3),  vigilare    sull'osservanza
          della    legge e   dell'atto  costitutivo  ed accertare  la
          regolare   tenuta    della   contabilita'    sociale,    la
          corrispondenza    del  bilancio    (c.c. 2423,   2432) alle
          risultanze dei libri  e  delle  scritture    contabili    e
          l'osservanza   delle  norme stabilite dall'art. 2426 per la
          valutazione del patrimonio sociale.
            Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni
          trimestre la consistenza   di cassa   e  l'esistenza    dei
          valori    e  dei   titoli di proprieta' sociale  o ricevuti
          dalla societa'  in pegno,  cauzione o custodia.
            I     sindaci   possono     in     qualsiasi      momento
          procedere,     anche individualmente, ad atti d'ispezione e
          di controllo.
            Il     collegio  sindacale      puo'   chiedere      agli
          amministratori    notizie  sull'andamento  delle operazioni
          sociali o su determinati affari.
            Degli accertamenti eseguiti  deve    farsi  constare  nel
          libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421".
            -   Il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88,
          riguarda:  "L'attuazione     della      direttiva        n.
          84/253/CEE,        relativa  all'abilitazione delle persone
          incaricate     del  controllo  di   legge   dei   documenti
          contabili".