Art. 4 Organi dell'Istituto 1. Sono organi dell'Istituto: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) il comitato di consulenza scientifica; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il presidente, individuato fra personalita' d'alta qualificazione scientifica nel settore d'interesse dell'Istituto, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno. 3. Il consiglio direttivo e' composto dal presidente e da sei membri, di cui due eletti fr a gli astronomi straordinari e ordinari, associati e ricercatori in servizio negli osservatori astronomici e astrofisici, due eletti fra i professori e ricercatori universitari del settore scientificodisciplinare di astronomia e astrofisica, due nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica tra personalita' e studiosi specializzati nel settore di interesse dell'Istituto e di alta qualificazione scientifica, rappresentativi delle diverse figure professionali del predetto settore. Dei due eletti tra gli astronomi almeno uno deve essere un astronomo ordinar io e dei due eletti fra i professori e i ricercatori universitari almeno uno deve essere un professore ordinario. A parita' di voti risulta eletto il piu' anziano di eta'. Con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono disciplinate le operazioni elettorali e sono nominati i membri del consiglio direttivo. I componenti dell'organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il consiglio direttivo ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di verifica delle attivita' dell'Istituto, di deliberazione sui regolamenti di cui all'articolo 7, comma 1, sui bilanci e sulla nomina dei direttori delle strutture di cui all'articolo 8. 4. La carica di presidente e di componente del consiglio direttivo e' incompatibile con la carica di direttore di una struttura dell'Istituto. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente puo' essere collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario, e' collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 5. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. Le modalita' di costituzione e la composizione del collegio sono stabilite dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture di cui all'articolo 7, assicurando la presenza, comunque, di un componente effettivo, che assume le funzioni di presidente e uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e un componente designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifca e tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 6. Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un direttore amministrativo scegliendolo fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o fra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore amministrativo e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle delibere del consiglio direttivo e partecipa alle riunioni dello ste sso con voto consultivo. Se dipendente pubblico e' collocato fuori ruolo. 7. Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un comitato di consulenza scientifica per quanto previsto all'articolo 6 e di cui si definisce il numero dei membri, non superiore a nove, la composizione e l'attivita' attraverso i regolamenti di cui all'articolo 7. Il comitato e' costituito da personalita' specializzate nei settori di attivita' dell'Istituto. 8. Le indennita' di carica del presidente, dei componenti del consiglio direttivo, del comitato di valutazione scientifica e del collegio dei revisori dei conti, nonche' la retribuzione del direttore amministrativo sono determinate dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Allo stesso modo il consiglio direttivo determina le indennita' spettanti al personale che opera all'estero e ai direttori dei dipartimenti e delle strutture. 9. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca dell'INAF. 10. Il direttore amministrativo non puo' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'INAF.
Note all'art. 4: - Il comma 2 dell'art. 6 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' il seguente: "2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario straordinario e' comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso". - L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) cosi' recita: "Art. 12. - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale. I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni. L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considerera' le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennita' a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti. Ai professori collocati in aspettativa e' garantita, con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilita' di svolgere, presso l'universita' in cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14, legge 18 marzo 1958, n. 311. La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le universita' puo' essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attivita' di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le universita' per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici". - L'art. 2403 del codice civile cosi' recita: "Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della societa' (c.c. 2623, n. 3), vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio (c.c. 2423, 2432) alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla societa' in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421". - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, riguarda: "L'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".