Art. 5 Comitato di valutazione 1. L'INAF, secondo criteri e modalita' stabilite dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, costituisce un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attivita' complessiva dell'ente e delle sue strutture operative, con procedure trasparenti ed esiti pubblici, ferma restando la valutazione dell'attivita' amministrativa ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succcessive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 5: - Il testo del comma 1 dell'art. 5 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' il seguente: "1. E' istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non piu' di sette membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato opera per il sostegno alla qualita' e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, secondo autonome determinazioni con il compito di indicare i criteri generali per le attivita' di valutazione dei risultati della ricerca, di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, degli enti e delle istituzioni scientifiche e di ricerca, dei programmi e progetti scientifici e tecnologici e delle attivita' di ricerca, favorendo al riguardo il confronto e la cooperazione tra le diverse istituzioni operanti nel settore, nazionali e internazionali". - Per il titolo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.