Art. 5
                       Comitato di valutazione

  1.  L'INAF,  secondo  criteri e modalita' stabilite dal comitato di
indirizzo   per   la   valutazione   della  ricerca  (CIVR),  di  cui
all'articolo  5,  comma  1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204,  costituisce  un  apposito comitato incaricato della valutazione
dei  risultati  scientifici  e tecnologici dell'attivita' complessiva
dell'ente  e delle sue strutture operative, con procedure trasparenti
ed  esiti  pubblici,  ferma  restando  la  valutazione dell'attivita'
amministrativa  ai  sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e succcessive modificazioni e integrazioni.
 
           Note all'art. 5:
            -  Il  testo  del  comma 1 dell'art. 5 del citato decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' il seguente:
            "1. E' istituito,  presso  il  MURST,    il  comitato  di
          indirizzo  per  la  valutazione    della  ricerca   (CIVR),
          composto da  non  piu' di  sette membri,  anche  stranieri,
          di  comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in  una
          pluralita'  di    ambiti  metodologici e   disciplinari. Il
          comitato  opera  per  il  sostegno  alla  qualita'  e  alla
          migliore utilizzazione   della    ricerca    scientifica  e
          tecnologica  nazionale, secondo autonome determinazioni con
          il  compito di indicare i criteri generali per le attivita'
          di  valutazione  dei risultati della ricerca, di promuovere
          la sperimentazione, l'applicazione  e    la  diffusione  di
          metodologie,  tecniche  e    pratiche di valutazione, degli
          enti e delle istituzioni  scientifiche  e di  ricerca,  dei
          programmi e   progetti scientifici e  tecnologici  e  delle
          attivita' di ricerca, favorendo al riguardo il  confronto e
          la    cooperazione tra le  diverse istituzioni operanti nel
          settore, nazionali e internazionali".
            - Per il titolo del decreto  legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, si veda nelle note alle premesse.