Art. 6
                    Programmazione dell'attivita'

  1.  L'INAF  opera  sulla  base  di  un  proprio  piano triennale di
attivita',  aggiornabile  annualmente,  che  stabilisce gli indirizzi
generali,  determina  obiettivi,  priorita'  e  risorse  per l'intero
periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, nonche' con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano
comprende  altresi'  la  programmazione  triennale  del fabbisogno di
personale  con  l'indicazione  delle  assunzioni  da  compiere, della
cadenza   temporale   delle  relative  procedure  selettive,  di  una
previsione  circa  la  distribuzione  del  personale  per grandi aree
territoriali. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Sul  piano  triennale,  per  gli  ambiti  di rispettiva competenza, e
acquisito,  nel  termine perentorio di sessanta giorni, il parere dei
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per  la  funzione  pubblica.  Decorsi  novanta giorni dalla ricezione
degli  atti senza osservazioni da parte del Ministro dell'universita'
e   della   ricerca   scientifica  e  tecnologica,  il  piano  e  gli
aggiornamenti annuali diventano esecutivi.
 
           Nota all'art. 6:
            -  L'art.  1,  comma 2, del  citato decreto legislativo 5
          giugno 1998, n. 204, e' il seguente:
            "2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma  1,  delle
          risoluzioni  parlamentari  di   approvazione del   DPEF, di
          direttive  del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  dei
          piani  e dei  programmi di competenza delle amministrazioni
          dello Stato, di osservazioni   e  proposte  delle  predette
          amministrazioni, e'  predisposto,  approvato e  annualmente
          aggiornato, ai sensi  dell'art. 2 del presente  decreto, il
          Programma  nazionale    per la   ricerca (PNR),   di durata
          triennale. Il  PNR, con riferimento alla dimensione europea
          e internazionale della  ricerca  e  tenendo  conto    delle
          iniziative,    dei contributi   e delle  realta' di ricerca
          regionali, definisce gli obiettivi generali e le  modalita'
          di  attuazione  degli   interventi alla   cui realizzazione
          concorrono, con risorse  disponibili  sui loro   stati   di
          previsione  o   bilanci,  le pubbliche amministrazioni, ivi
          comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti  e   nel
          rispetto      delle    loro    autonomie    ed    attivita'
          istituzionali, le universita' e gli  enti di  ricerca.  Gli
          obiettivi  e gli  interventi  possono  essere   specificati
          per  aree  tematiche, settori,  progetti,   agenzie,   enti
          di    ricerca,    anche   prevedendo apposite intese tra le
          amministrazioni dello Stato".