Art. 7
               Autonomia regolamentare e organizzativa

  1. L'INAF gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria
e  contabile  ed  adotta  propri regolamenti ai sensi dell'articolo 8
della  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernenti l'organizzazione e il
funzionamento  degli  organi e delle strutture, l'amministrazione, la
finanza e la contabilita', nonche' il personale.
  2.  I  regolamenti di cui al comma 1, relativi all'organizzazione e
al  funzionamento  degli  organi e delle strutture, devono, comunque,
prevedere:
    a)   preventiva   informazione   al  personale  sugli  schemi  di
regolamento,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 10 del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
    b)   predeterminazione   dei   criteri   e  delle  procedure  per
l'attribuzione delle direzioni delle strutture di cui all'articolo 8,
garantendo   la  possibilita'  di  affidamento  anche  ai  professori
universitari   inquadrati   nel  settore  scientificodisciplinare  di
astronomia e astrofisica, con la disciplina prevista dall'articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
    c)   facolta'  di  utilizzare  anche  esperti  stranieri  per  la
costituzione di commissioni con funzioni di aggiudicazione di appalti
o di selezione del personale;
    d)  la  costituzione  di  organi  collegiali  di consulenza delle
direzioni  delle  strutture  di cui all'articolo 8, prevedendo idonee
forme di consultazione del personale.
  3.  I  regolamenti di cui al comma 1, relativi all'amministrazione,
alla  contabilita' e alla finanza sono adottati, comunque, sulla base
dei seguenti principi e criteri generali:
    a)  redazione  di  un  bilancio  di  previsione secondo obiettivi
programmatici  e  adozione,  entro  due  esercizi  finanziari,  di un
sistema  di  contabilita'  economica  coerente  con  quanto  previsto
dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
    b)  facolta'  per  le  forniture  di strumentazione scientifica e
tecnologica  di  particolare  complessita', con tipologie indicate in
sede   di  regolamento,  di  erogare  anticipazioni  in  deroga  alle
disposizioni  di  cui  all'articolo  5, comma 1, del decreto-legge 28
marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
maggio  1997,  n.  140,  e  comunque  nel  limite  del  20  per cento
dell'importo contrattuale.
 
           Note all'art. 7:
            -    L'art.   8 della  citata  legge  9 maggio  1989,  n.
          168, e'  il seguente:
            "Art.  8. -  1. Il  CNR,  l'Istituto nazionale  di fisica
          nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e
          vesuviano,  nonche'  gli  enti  e   istituzioni   pubbliche
          nazionali  di  ricerca  a  carattere  non strumentale hanno
          autonomia   scientifica,   organizzativa,   finanziaria   e
          contabile   ai  sensi  dell'art.  33 della  Costituzione  e
          si  danno ordinamenti   autonomi,    nel   rispetto   delle
          loro   finalita' istituzionali, con propri regolamenti.
            2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di  cui
          al  comma  1 sono  individuati con  decreto  del Presidente
          della Repubblica.   Il decreto viene  adottato  sentite  le
          competenti  commissioni  della Camera dei  deputati  e  del
          Senato della  Repubblica,  dal  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto e'
          emanato  entro  sei mesi  dalla data  di entrata  in vigore
          della presente legge.
             3. Gli enti di cui al presente articolo:
            a)  svolgono   attivita'  di   ricerca  scientifica   nel
          rispetto dell'autonomia   di   ricerca   delle    strutture
          scientifiche  e  della liberta' di ricerca dei ricercatori,
          singoli  o  associati,  in  coerenza con   le    rispettive
          funzioni    istituzionali    e      nel    quadro     della
          programmazione nazionale;
            b)   gestiscono   programmi  di    ricerca  di  interesse
          nazionale, attuati anche  in   collaborazione   con   altri
          enti     pubblici     e    privati,    e  partecipano  alla
          elaborazione,  al  coordinamento  ed  alla  esecuzione   di
          programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
            c)         provvedono        all'istituzione,        alla
          organizzazione   e   al funzionamento delle   strutture  di
          ricerca  e    di  servizio,   anche per quanto concerne   i
          connessi    aspetti  amministrativi,  finanziari     e   di
          gestione;
            d)   esercitano   la   propria  autonomia  finanziaria  e
          contabile ai sensi del comma 5.
            4. I regolamenti di cui al comma 1  sono  deliberati  nel
          rispetto  dei  limiti  e  delle  procedure  stabiliti dalla
          apposita legge di attuazione dei  principi   di   autonomia
          di    cui  al   presente   articolo   e   sono trasmessi al
          Ministro  che esercita i controlli di   legittimita'  e  di
          merito.  I  controlli    di  legittimita'  e di merito   si
          esercitano nelle forme di  cui all'art.  6, commi 9  e  10;
          il  controllo di  merito e' esercitato  nella  forma  della
          richiesta  motivata   di   riesame  nel termine  perentorio
          di  sessanta giorni  dalla  loro  comunicazione, decorso il
          quale  si intendono approvati. I  regolamenti sono  emanati
          dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            5.  Agli  enti di cui al  presente articolo si estendono,
          in quanto compatibili  con i  rispettivi ordinamenti,    le
          norme  in materia  di autonomia finanziaria e contabile  di
          cui  ai  commi  1,  4,  5,    6, 7 e 8 dell'art.    7.   Il
          regolamento      di      amministrazione,    finanza      e
          contabilita'  di ciascuno degli enti  di ricerca e' emanato
          secondo le procedure  previste dalle  rispettive  normative
          ed  e'  sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di
          cui al comma 4".
            - L'art. 10   del sopra citato  decreto  legislativo    3
          febbraio 1993, n. 29, cosi' recita:
            "Art.    10.   -   I   contratti   collettivi   nazionali
          disciplinano  i rapporti  sindacali e  gli  istituti  della
          partecipazione anche  con riferimento agli  atti interni di
          organizzazione  aventi riflessi sul rapporto di lavoro".
            -    Per  il   testo   dell'art.   12 del   decreto   del
          Presidente  della Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382,  si
          veda nelle note all'art. 4.
            -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n.   279  (Individuazione  delle
          unita'  previsionali  di   base del bilancio   dello Stato,
          riordino    del  sistema     di     tesoreria  unica      e
          ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato):
            "Art.  10.  -    1. Al fine di consentire la  valutazione
          economica dei servizi  e delle   attivita'   prodotti,   le
          pubbliche   amministrazioni adottano, anche in applicazione
          dell'art. 64 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art.
          25   della  legge  5  agosto 1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni e  integrazioni, un  sistema di  contabilita'
          economica fondato su rilevazioni  analitiche per centri  di
          costo.   Esso  collega  le  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali impiegate  con  i  risultati  conseguiti  e  le
          connesse    responsabilita'  dirigenziali,  allo  scopo  di
          realizzare il monitoraggio dei costi,  dei rendimenti e dei
          risultati   dell'azione      svolta      dalle      singole
          amministrazioni.      Queste      ultime   provvedono  alle
          rilevazioni  analitiche    riguardanti  le    attivita'  di
          propria    competenza    secondo    i    criteri    e    le
          metodologie   unitari previsti  dal  sistema  predetto,  al
          quale  adeguano  anche  le  rilevazioni  di    supporto  al
          controllo    interno,    assicurando  l'integrazione    dei
          sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.
            2.  Le  componenti  del  sistema pubblico di contabilita'
          economica per centri di  costo sono:  il piano  dei  conti;
          i centri  di costo  e i servizi erogati.
            3.    Il   piano dei   conti,  definito  nella  tabella B
          allegata  al presente  decreto   legislativo,   costituisce
          lo    strumento    per   la rilevazione economica dei costi
          necessario al controllo di gestione.
            4. I  centri di costo sono  individuati in  coerenza  con
          il    sistema    dei       centri   di      responsabilita'
          dell'amministrazione,  ne rilevano  i risultati economici e
          ne  seguono     l'evoluzione,   anche   in   relazione   ai
          provvedimenti di riorganizzazione.
            5.     I  servizi   esprimono  le   funzioni  elementari,
          finali   e strumentali,   cui   danno luogo    i    diversi
          centri    di  costo    per    il raggiungimento degli scopi
          dell'amministrazione.    Essi    sono    aggregati    nelle
          funzioniobiettivo        che   esprimono      le   missioni
          istituzionali di ciascuna amministrazione  interessata.  In
          base  alla    definizione  dei servizi finali e strumentali
          evidenziati nelle  rilevazioni  analitiche  elementari,  il
          Ministro  competente    individua  gli  indicatori idonei a
          consentire   la     valutazione   di      efficienza,    di
          efficacia     e   di economicita'   del   risultato   della
          gestione, anche  ai  fini  delle valutazioni di  competenza
          del    Ministro  del    tesoro,  del    bilancio  e   della
          programmazione  economica  ai  sensi  dell'art. 4-bis della
          legge 5 agosto 1978,  n. 468, aggiunto  dall'art. 3,  comma
          1, della   legge  3  aprile  1997,  n.  94.  Per  le  altre
          amministrazioni   pubbliche   provvedono   gli   organi  di
          direzione politica o di vertice.
            6.    Il  Ministro   del tesoro,   del bilancio   e della
          programmazione economica,  con  proprio   decreto,     puo'
          apportare  integrazioni  e modifiche alla tabella di cui al
          comma 3".
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    5, comma 1, del
          decreto-legge 28 marzo   1997, n.   79,  convertito,    con
          modificazioni,  dalla legge  28 maggio 1997, n. 140 (Misure
          urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica):
            "1.  E'  fatto  divieto alle amministrazioni pubbliche di
          cui all'art.   1, comma  2,    del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,   n. 29, ed agli enti   pubblici  economici
          di   concedere,   in  qualsiasi   forma, anticipazioni  del
          prezzo in  materia  di  contratti di  appalto   di  lavori,
          di  forniture  e di   servizi, con esclusione dei contratti
          gia' aggiudicati alla  data  di  entrata  in    vigore  del
          presente   decreto  e  di  quelli    riguardanti  attivita'
          oggetto  di  cofinanziamento da  parte dell'Unione europea.
          Sono abrogate  tutte le disposizioni,   anche di  carattere
          speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma.
          Per   l'attuazione   dei   programmi   URBAN   cofinanziati
          dall'Unione  europea   l'anticipazione      sui   contratti
          suddetti non  puo' superare  la somma complessiva   del  20
          per     cento       del    prezzo      di    aggiudicazione
          dell'appalto".