Art. 9
                         Risorse finanziarie

  1. Le risorse dell'Istituto sono costituite:
    a) dai contributi previsti dall'articolo 14;
    b)  da  contributi per singoli progetti o interventi a carico del
Fondo  integrativo speciale nazionale di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
    c) da finanziamenti dell'Unione europea;
    d)   da   forme   autonome  di  finanziamento,  quali  contributi
volontari,  proventi di attivita', rendite, frutti ed alienazioni del
patrimonio,  atti  di  liberalita'  e  corrispettivi  di  contratti e
convenzioni;
    e) da contributi e finanziamenti delle regioni e di altri enti;
    f) da ogni altra ulteriore entrata.
 
           Nota all'art. 9:
            -  Si  trascrive  il  testo del   comma 3 dell'art. 1 del
          citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
            "3.  Specifici  interventi   di   particolare   rilevanza
          strategica,  indicati  nel PNR e nei suoi aggiornamenti per
          il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
          anche   a valere su  di  un  apposito  Fondo    integrativo
          speciale    per   la ricerca,  di seguito  denominato Fondo
          speciale, da istituire  nello    stato  di  previsione  del
          Ministero  del tesoro, del bilancio e  della programmazione
          economica, a partire dal 1   gennaio 1999,  con    distinto
          provvedimento legislativo,  che ne determina   le   risorse
          finanziarie   aggiuntive   agli   ordinari stanziamenti per
          la ricerca e i relativi mezzi di copertura".