Art. 9 Risorse finanziarie 1. Le risorse dell'Istituto sono costituite: a) dai contributi previsti dall'articolo 14; b) da contributi per singoli progetti o interventi a carico del Fondo integrativo speciale nazionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; c) da finanziamenti dell'Unione europea; d) da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti ed alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni; e) da contributi e finanziamenti delle regioni e di altri enti; f) da ogni altra ulteriore entrata.
Nota all'art. 9: - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 1 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204: "3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1 gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura".