Art. 2.
                        Variazioni organiche
  1.  Il  Ministro  della  difesa,  fermo  restando  il  quadro della
riduzione   degli   organici   a  quarantatremila  unita',  stabilito
dall'articolo  1  del  decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri provvedimenti ordinativi, le
conseguenti  variazioni negli organici degli enti di destinazione del
personale di cui all'articolo 1.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il  testo    dell'art.  1  del  decreto legislativo 16
          luglio 1997, n.  265 (Disposizioni in materia di  personale
          civile del Ministero della difesa,  a  norma  dell'art.  1,
          comma  1, lettere e) e g), della legge 28 dicembre 1995, n.
          549), e' il seguente:
            "Art.  1. -  1.  La  dotazione organica   del   personale
          civile    del Ministero   della difesa,   inquadrato  nelle
          qualifiche  funzionali    e  relativi               profili
          professionali,               rideterminata               in
          cinquantamiladuecentocinquanta  unita'  del    decreto  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1997, e'
          fissata  in  quarantatremila  unita',  da   raggiungere   a
          conclusione   del   processo   di   ristrutturazione  dello
          strumento   militare e   comunque entro otto    anni  dalla
          data di entrata  in vigore  del  presente decreto,  secondo
          criteri  atti   ad assicurare il rispetto delle  specifiche
          attribuzioni, nell'ottica di una integrazione funzionale.
            2. Alla  rideterminazione delle  dotazioni organiche  dei
          dirigenti generali   e  dei    dirigenti  dei    professori
          ordinari,    straordinari  ed associati   delle   Accademie
          navale ed  aeronautica  e  dell'Istituto idrografico  della
          Marina,  nonche'   dei  commissari  di  leva,  si provvede,
          con le  modalita'  e  le cadenze  di  cui  all'art. 3,   in
          relazione        alle    funzioni        scaturenti   dalla
          ristrutturazione, secondo criteri   atti   ad    assicurare
          il   rispetto   delle   specifiche attribuzioni.".