Art. 2. Variazioni organiche 1. Il Ministro della difesa, fermo restando il quadro della riduzione degli organici a quarantatremila unita', stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e' autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti ordinativi, le conseguenti variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale di cui all'articolo 1.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 (Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere e) e g), della legge 28 dicembre 1995, n. 549), e' il seguente: "Art. 1. - 1. La dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nelle qualifiche funzionali e relativi profili professionali, rideterminata in cinquantamiladuecentocinquanta unita' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1997, e' fissata in quarantatremila unita', da raggiungere a conclusione del processo di ristrutturazione dello strumento militare e comunque entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo criteri atti ad assicurare il rispetto delle specifiche attribuzioni, nell'ottica di una integrazione funzionale. 2. Alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti generali e dei dirigenti dei professori ordinari, straordinari ed associati delle Accademie navale ed aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonche' dei commissari di leva, si provvede, con le modalita' e le cadenze di cui all'art. 3, in relazione alle funzioni scaturenti dalla ristrutturazione, secondo criteri atti ad assicurare il rispetto delle specifiche attribuzioni.".