Art. 2. 1. A favore delle aziende agricole singole o associate che nel 1997 hanno subito danni alle produzioni a seguito degli attacchi virali sulle coltivazioni di patate, pomodori e tabacco, sulle piantagioni di agrumi colpite dal malsecco (Phoma Tracheiphila) e sulle piante di nocciolo colpite da Pseudomonas Avellanae si applicano gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo le procedure e le modalita' previste dalla medesima legge, nel limite di spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1999.
Nota all'art. 2: - Il testo del comma 3 dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale), e' il seguente: "3. Per gli anni successivi al triennio 1992-1994 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362".