Art. 2.
  1. A favore delle aziende agricole singole o associate che nel 1997
hanno subito  danni alle produzioni  a seguito degli  attacchi virali
sulle coltivazioni  di patate, pomodori e  tabacco, sulle piantagioni
di agrumi colpite dal malsecco (Phoma Tracheiphila) e sulle piante di
nocciolo colpite da Pseudomonas Avellanae si applicano gli interventi
di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo le procedure e le
modalita' previste dalla medesima legge,  nel limite di spesa di lire
6 miliardi per l'anno 1999.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  1  della legge 14
          febbraio 1992, n.  185 (Nuova   disciplina del    Fondo  di
          solidarieta' nazionale),  e' il seguente:
            "3.  Per    gli anni successivi  al triennio 1992-1994 si
          provvede ai sensi dell'art. 11,  comma 3, lettera d), della
          legge  5 agosto 1978, n. 468, come sostituito  dalla  legge
          23 agosto 1988, n. 362".